TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2371/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Parabiago presso lo studio degli avv.ti Monica Parte_1
Morlacchi ed Anna Trezzi, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Marta Infuso, che lo CP_1
rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. CARLA QUAGLIA
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale ill.mo di Busto Arsizio pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la signora il 15 dicembre 2001, trascritto nei CP_1 Parte_1 pagina 1 di 4 registri del Comune di Canegrate (atto n.25, parte II serie A), ordinando al Comune di Canegrate di procedere con le dovute annotazioni, alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Canegrate (MI) Via PU, n. 14, con quanto la arreda, resta assegnata alla IG.ra ; Pt_1
2) il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
3) attesa l'età di , i coniugi concordano per il diritto di visita libero. Il tutto tenendo sempre in Per_1
considerazione gli impegni scolastici e ludico-sportivi di;
Per_1
4) il IG. la IG.ra si impegnano ad iniziare un percorso di mediazione familiare per CP_1 Pt_1
il supporto alla genitorialità, che possa aiutarli a risolvere i conflitti tra di loro e a identificare le migliori soluzioni per la gestione congiunta del figlio;
Per_1
5) il IG. e la IG.ra si impegnano per far intraprendere a un percorso CP_1 Pt_1 Per_1
psicologico;
6) il IG. contribuirà al mantenimento dei figli mediante la corresponsione dell'importo di € CP_1
400,00 per ciascun figlio che verrà corrisposto con i seguenti modi: per la figlia il sig. Per_2 CP_1 corrisponderà alla IG.ra € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario Pt_1 intestato alla stessa alle coordinate già note, e corrisponderà € 200,00 direttamente alla figlia Per_2
mediante bonifico bancario.
Per il figlio il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 400,00 € entro il Per_1 CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario intestato alla stessa alle coordinate già note.
Resta già deciso che il contributo per il figlio successivamente al compimento dei 18 anni, e Per_1 quindi dal mese di agosto 2026 verrà corrisposto quanto ad € 200,00 sempre alla signora e Pt_1 quanto ad € 200, direttamente al figlio . Per_1
Le parti concordano fin da ora che, nel caso di trasferimento stabile e definitivo di un figlio, il sig. on sarà più tenuto a versare i suddetti contributi per i figli alla signora . CP_1 Pt_1
Tutti gli importi sopra indicati saranno soggetti a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, con prima rivalutazione dal mese di giugno 2026.
7) i genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017;
8) l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i coniugi;
9) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nessun assegno di mantenimento viene previsto;
pagina 2 di 4 10) al fine di definire tutti i reciproci rapporti economici e patrimoniali, in relazione ai due immobili acquistati dalle parti in regime di comunione dei beni, le parti concordano che:
a) il sig. si obbliga a cedere a titolo gratuito alla signora il 50% di sua proprietà CP_1 Pt_1 dell'immobile sito in Canegrate via PU 14 (censito al NCEU del comune di Canegrate, fg 8, mappale 518, sub 4, cat A/3).
A fronte di tale cessione, la signora si obbliga ad accollarsi il pagamento delle rate residue del Pt_1
mutuo contratto con la banca Credem n. 7747468. Le rate di mutuo da gennaio 2025 a maggio 2025 verranno pagate dalle parti al 50% ciascuno, mediante versamento entro il giorno 25 di ogni mese dell'importo mensile di € 507,00 sul conto corrente cointestato presso la Banca Credem n.
010/0386264-7. Dal mese di giugno l'importo della rata verrà corrisposto interamente dalla signora
. Pt_1
b) il sig. si obbliga a cedere a titolo gratuito alla signora il 50% di sua proprietà CP_1 Pt_1 dell'immobile sito in Misano Adriatico, via AN AR (censito al NCEU del comune di
Misano Adriatico fg. 10, mappale 193, sub 15 cat. A/3.). A fronte di tale cessione, la signora si Pt_1
obbliga a accollarsi il pagamento delle rate residue del mutuo contratto con la banca Credem n.
7512620 all'atto dell'acquisto. Le rate di mutuo da gennaio 2025 a maggio 2025 verranno pagate dalle parti al 50% ciascuno, mediante versamento dell'importo mensile entro il giorno 15 di ogni mese di €
151,00 sul conto corrente cointestato presso la Banca Credem n. 010/0386264-7. Dal mese di giugno l'importo della rata verrà corrisposto interamente dalla signora Pt_1
Si precisa che le spese condominiali relative a detto immobile saranno pagate al 50% dalle parti fino all'intestazione del 100% del bene alla signora . Pt_1
11) gli atti notarili per entrambe le cessioni sopra indicate dovranno essere stipulati entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e le relative spese saranno interamente a carico della signora Pt_1
12) Le parti dichiarano che, con il corretto adempimento di quanto sopra, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente, e dichiarano di rinunciare ad ogni domanda e azione nonché ad ogni diritto relativo, conseguente o connesso direttamente o indirettamente, per qualsiasi ragione, titolo o causa all'intercorso rapporto matrimoniale.
13) i compensi del Curatore Speciale, Avv. Carla Quaglia, saranno sostenute dal IG. e dalla CP_1
IG.ra al 50% nella misura che verrà liquidata dal Tribunale;
Pt_1
14) spese di giudizio compensate pagina 3 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda congiunta delle parti diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/12/2001 in Canegrate è fondata.
Le parti, infatti, vivono separate sin dalla pubblicazione in data 30/09/2024 della sentenza n. 1116/2024 emessa nella fase separativa del presente giudizio, passata in giudicato e da allora non si sono riconciliate.
Deve prendersi atto che le parti hanno confermato l'accordo già raggiunto in sede di separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla condizione reddituale dei contendenti.
Alla stregua dell'intervenuto accordo, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Devono, infine, porsi a carico delle parti, nella misura del 50%, il compenso per il parere espresso dal
Curatore Speciale del Minore, che si liquida in via equitativa in € 600, oltre gli accessori di legge, con versamento diretto allo stesso professionista, non essendo stata allegata alcuna istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed avuto riguardo all'espresso impegno assunto dalle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 15/12/2001 in
Canegrate;
2) prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni congiunte, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 25, parte II, serie A, anno 2001;
4) compensa tra le parti le spese di lite;
5) pone a carico delle parti in misura paritaria il compenso del Curatore Speciale del minore, che si liquida in € 600, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente estensore pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2371/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Parabiago presso lo studio degli avv.ti Monica Parte_1
Morlacchi ed Anna Trezzi, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Marta Infuso, che lo CP_1
rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. CARLA QUAGLIA
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale ill.mo di Busto Arsizio pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la signora il 15 dicembre 2001, trascritto nei CP_1 Parte_1 pagina 1 di 4 registri del Comune di Canegrate (atto n.25, parte II serie A), ordinando al Comune di Canegrate di procedere con le dovute annotazioni, alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Canegrate (MI) Via PU, n. 14, con quanto la arreda, resta assegnata alla IG.ra ; Pt_1
2) il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
3) attesa l'età di , i coniugi concordano per il diritto di visita libero. Il tutto tenendo sempre in Per_1
considerazione gli impegni scolastici e ludico-sportivi di;
Per_1
4) il IG. la IG.ra si impegnano ad iniziare un percorso di mediazione familiare per CP_1 Pt_1
il supporto alla genitorialità, che possa aiutarli a risolvere i conflitti tra di loro e a identificare le migliori soluzioni per la gestione congiunta del figlio;
Per_1
5) il IG. e la IG.ra si impegnano per far intraprendere a un percorso CP_1 Pt_1 Per_1
psicologico;
6) il IG. contribuirà al mantenimento dei figli mediante la corresponsione dell'importo di € CP_1
400,00 per ciascun figlio che verrà corrisposto con i seguenti modi: per la figlia il sig. Per_2 CP_1 corrisponderà alla IG.ra € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario Pt_1 intestato alla stessa alle coordinate già note, e corrisponderà € 200,00 direttamente alla figlia Per_2
mediante bonifico bancario.
Per il figlio il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 400,00 € entro il Per_1 CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario intestato alla stessa alle coordinate già note.
Resta già deciso che il contributo per il figlio successivamente al compimento dei 18 anni, e Per_1 quindi dal mese di agosto 2026 verrà corrisposto quanto ad € 200,00 sempre alla signora e Pt_1 quanto ad € 200, direttamente al figlio . Per_1
Le parti concordano fin da ora che, nel caso di trasferimento stabile e definitivo di un figlio, il sig. on sarà più tenuto a versare i suddetti contributi per i figli alla signora . CP_1 Pt_1
Tutti gli importi sopra indicati saranno soggetti a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, con prima rivalutazione dal mese di giugno 2026.
7) i genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017;
8) l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i coniugi;
9) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nessun assegno di mantenimento viene previsto;
pagina 2 di 4 10) al fine di definire tutti i reciproci rapporti economici e patrimoniali, in relazione ai due immobili acquistati dalle parti in regime di comunione dei beni, le parti concordano che:
a) il sig. si obbliga a cedere a titolo gratuito alla signora il 50% di sua proprietà CP_1 Pt_1 dell'immobile sito in Canegrate via PU 14 (censito al NCEU del comune di Canegrate, fg 8, mappale 518, sub 4, cat A/3).
A fronte di tale cessione, la signora si obbliga ad accollarsi il pagamento delle rate residue del Pt_1
mutuo contratto con la banca Credem n. 7747468. Le rate di mutuo da gennaio 2025 a maggio 2025 verranno pagate dalle parti al 50% ciascuno, mediante versamento entro il giorno 25 di ogni mese dell'importo mensile di € 507,00 sul conto corrente cointestato presso la Banca Credem n.
010/0386264-7. Dal mese di giugno l'importo della rata verrà corrisposto interamente dalla signora
. Pt_1
b) il sig. si obbliga a cedere a titolo gratuito alla signora il 50% di sua proprietà CP_1 Pt_1 dell'immobile sito in Misano Adriatico, via AN AR (censito al NCEU del comune di
Misano Adriatico fg. 10, mappale 193, sub 15 cat. A/3.). A fronte di tale cessione, la signora si Pt_1
obbliga a accollarsi il pagamento delle rate residue del mutuo contratto con la banca Credem n.
7512620 all'atto dell'acquisto. Le rate di mutuo da gennaio 2025 a maggio 2025 verranno pagate dalle parti al 50% ciascuno, mediante versamento dell'importo mensile entro il giorno 15 di ogni mese di €
151,00 sul conto corrente cointestato presso la Banca Credem n. 010/0386264-7. Dal mese di giugno l'importo della rata verrà corrisposto interamente dalla signora Pt_1
Si precisa che le spese condominiali relative a detto immobile saranno pagate al 50% dalle parti fino all'intestazione del 100% del bene alla signora . Pt_1
11) gli atti notarili per entrambe le cessioni sopra indicate dovranno essere stipulati entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e le relative spese saranno interamente a carico della signora Pt_1
12) Le parti dichiarano che, con il corretto adempimento di quanto sopra, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente, e dichiarano di rinunciare ad ogni domanda e azione nonché ad ogni diritto relativo, conseguente o connesso direttamente o indirettamente, per qualsiasi ragione, titolo o causa all'intercorso rapporto matrimoniale.
13) i compensi del Curatore Speciale, Avv. Carla Quaglia, saranno sostenute dal IG. e dalla CP_1
IG.ra al 50% nella misura che verrà liquidata dal Tribunale;
Pt_1
14) spese di giudizio compensate pagina 3 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda congiunta delle parti diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/12/2001 in Canegrate è fondata.
Le parti, infatti, vivono separate sin dalla pubblicazione in data 30/09/2024 della sentenza n. 1116/2024 emessa nella fase separativa del presente giudizio, passata in giudicato e da allora non si sono riconciliate.
Deve prendersi atto che le parti hanno confermato l'accordo già raggiunto in sede di separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla condizione reddituale dei contendenti.
Alla stregua dell'intervenuto accordo, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Devono, infine, porsi a carico delle parti, nella misura del 50%, il compenso per il parere espresso dal
Curatore Speciale del Minore, che si liquida in via equitativa in € 600, oltre gli accessori di legge, con versamento diretto allo stesso professionista, non essendo stata allegata alcuna istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed avuto riguardo all'espresso impegno assunto dalle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 15/12/2001 in
Canegrate;
2) prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni congiunte, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 25, parte II, serie A, anno 2001;
4) compensa tra le parti le spese di lite;
5) pone a carico delle parti in misura paritaria il compenso del Curatore Speciale del minore, che si liquida in € 600, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente estensore pagina 4 di 4