Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 637
CASS
Sentenza 12 gennaio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini delle agevolazioni fiscali applicabili a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si deve prendere in considerazione la data di richiesta di iscrizione delle stesse al registro delle ONLUS, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, e, ove la stessa sia avvenuta entro trenta giorni dalla costituzione dell'ente, quest'ultima data, senza che assuma rilevanza la differenza tra imposte istantanee ed imposte periodiche, dovendosi fare riferimento ai singoli componenti rilevanti ai fini della imposizione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di agevolazioni fiscali in favore delle Onlus, il regime agevolato decorre dalla data in cui l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale richieda l'iscrizione al relativo registro, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, e, ove la stessa sia avvenuta entro trenta giorni dalla costituzione dell'ente, da quest'ultima data, senza che assuma rilevanza la natura istantanea o periodica dell'imposta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 637
    Data del deposito : 12 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

    Testo completo