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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN PI ET, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 13580/24
TRA
nata a [...] l'[...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Di Tella e dall'avv.to
IL CC
Ricorrente
E
COroparte_1 [...]
in COroparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
Resistente
Nonché
, in persona del legale rapp.te pro tempore CP_3
Resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l'1.11.2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere una docente assunta con contratto a tempo determinato e di aver prestato supplenze brevi per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso, da ultimo presso l'Istituto
Superiore Guglielmo Marconi di Giugliano in Campania, ha chiesto accertare il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati nell'a.s. 2021/22 con il e, per COroparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento delle COroparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.063,17, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre regolarizzazione contributiva, il tutto con vittoria delle spese di lite.
CO Il , regolarmente citato, si è costituito in giudizio resistendo alla domanda.
L' è invece rimasto contumace. CP_3
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
* * *
Sulla questione affrontata, ossia se la retribuzione professionale docenti possa essere riconosciuta anche ai supplenti temporanei, si è di recente espressa la Suprema Corte, la quale, con motivazione ampia ed esaustiva, ha affermato che “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 AD Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); 5.2.
l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»” (si veda ord. Cass. n. 20015 del 27.07.2018).
In applicazione dunque dei principi espressi, da ultimo, dalla giurisprudenza di legittimità, ai quali si ritiene di aderire, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda proposta.
Deve inoltre ritenersi che anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongano le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo state allegate o provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dall'esame della documentazione in atti risulta inoltre che la ricorrente è stata assunta quale docente con contratto a tempo determinato, per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso nonché nella documentazione allegata, nell'anno scolastico 2021/22.
Non risulta inoltre maturato alcun termine di prescrizione tenuto conto dell'atto di diffida inoltrato all'amministrazione scolastica in data 3.10.2024.
Per quanto concerne la quantificazione del credito, sulla base dei conteggi predisposti dalla ricorrente e non specificamente contestati dall'ente convenuto, spetta in favore della docente la somma di €
1.063,17.
L'amministrazione scolastica resistente deve dunque essere condannata al pagamento della somma lorda di € 1.063,17 oltre ai soli interessi legali maturati sulle singole differenze mensili di cui ai conteggi citati al saldo, stante il divieto di cumulo con la rivalutazione per i crediti nei confronti del datore di lavoro pubblico di cui all'art. 22, comma trentaseiesimo, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
La domanda di condanna al pagamento dei contributi sugli importi spettanti deve essere rigettata.
In base all'art. 2 co. 9 e 10 l. 335/1995 anche il trattamento accessorio del personale scolastico, e dunque dei docenti, entra a far parte della retribuzione pensionabile a decorrere dal 01.01.1996 ma incide sul trattamento pensionistico solo se annualmente supera il
18% dello stipendio tabellare lordo, scorporato dalla indennità integrativa speciale.
La ratio di tale previsione normativa è di considerare ai fini pensionistici solo i compensi accessori che incidano oltre la soglia indicata sul trattamento retributivo mentre, in caso contrario, non rientrano nel calcolo pensionistico e non sono soggetti a contribuzione in quanto di rilevanza inferiore alla soglia prevista dal legislatore.
Nel caso in esame, la retribuzione professionale docenti non supera la menzionata soglia del 18% dello stipendio tabellare lordo scorporato dalla indennità integrativa speciale e, pertanto, non incide sul trattamento pensionistico e non determina il versamento contributivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei rapporti tra parte ricorrente e il COroparte_1
.
[...]
Possono essere, invece, compensate tra parte ricorrente e l' CP_3 in ragione della complessità delle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l'amministrazione scolastica resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 1.063,17, oltre interessi legali come in parte motiva.
Rigetta per il resto.
Condanna l'amministrazione scolastica resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 258,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Compensa le spese nei confronti dell' CP_3
Aversa, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NN PI ET
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN PI ET, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 13580/24
TRA
nata a [...] l'[...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Di Tella e dall'avv.to
IL CC
Ricorrente
E
COroparte_1 [...]
in COroparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
Resistente
Nonché
, in persona del legale rapp.te pro tempore CP_3
Resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l'1.11.2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere una docente assunta con contratto a tempo determinato e di aver prestato supplenze brevi per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso, da ultimo presso l'Istituto
Superiore Guglielmo Marconi di Giugliano in Campania, ha chiesto accertare il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati nell'a.s. 2021/22 con il e, per COroparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento delle COroparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.063,17, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre regolarizzazione contributiva, il tutto con vittoria delle spese di lite.
CO Il , regolarmente citato, si è costituito in giudizio resistendo alla domanda.
L' è invece rimasto contumace. CP_3
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
* * *
Sulla questione affrontata, ossia se la retribuzione professionale docenti possa essere riconosciuta anche ai supplenti temporanei, si è di recente espressa la Suprema Corte, la quale, con motivazione ampia ed esaustiva, ha affermato che “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 AD Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); 5.2.
l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»” (si veda ord. Cass. n. 20015 del 27.07.2018).
In applicazione dunque dei principi espressi, da ultimo, dalla giurisprudenza di legittimità, ai quali si ritiene di aderire, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda proposta.
Deve inoltre ritenersi che anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongano le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo state allegate o provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dall'esame della documentazione in atti risulta inoltre che la ricorrente è stata assunta quale docente con contratto a tempo determinato, per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso nonché nella documentazione allegata, nell'anno scolastico 2021/22.
Non risulta inoltre maturato alcun termine di prescrizione tenuto conto dell'atto di diffida inoltrato all'amministrazione scolastica in data 3.10.2024.
Per quanto concerne la quantificazione del credito, sulla base dei conteggi predisposti dalla ricorrente e non specificamente contestati dall'ente convenuto, spetta in favore della docente la somma di €
1.063,17.
L'amministrazione scolastica resistente deve dunque essere condannata al pagamento della somma lorda di € 1.063,17 oltre ai soli interessi legali maturati sulle singole differenze mensili di cui ai conteggi citati al saldo, stante il divieto di cumulo con la rivalutazione per i crediti nei confronti del datore di lavoro pubblico di cui all'art. 22, comma trentaseiesimo, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
La domanda di condanna al pagamento dei contributi sugli importi spettanti deve essere rigettata.
In base all'art. 2 co. 9 e 10 l. 335/1995 anche il trattamento accessorio del personale scolastico, e dunque dei docenti, entra a far parte della retribuzione pensionabile a decorrere dal 01.01.1996 ma incide sul trattamento pensionistico solo se annualmente supera il
18% dello stipendio tabellare lordo, scorporato dalla indennità integrativa speciale.
La ratio di tale previsione normativa è di considerare ai fini pensionistici solo i compensi accessori che incidano oltre la soglia indicata sul trattamento retributivo mentre, in caso contrario, non rientrano nel calcolo pensionistico e non sono soggetti a contribuzione in quanto di rilevanza inferiore alla soglia prevista dal legislatore.
Nel caso in esame, la retribuzione professionale docenti non supera la menzionata soglia del 18% dello stipendio tabellare lordo scorporato dalla indennità integrativa speciale e, pertanto, non incide sul trattamento pensionistico e non determina il versamento contributivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei rapporti tra parte ricorrente e il COroparte_1
.
[...]
Possono essere, invece, compensate tra parte ricorrente e l' CP_3 in ragione della complessità delle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l'amministrazione scolastica resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 1.063,17, oltre interessi legali come in parte motiva.
Rigetta per il resto.
Condanna l'amministrazione scolastica resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 258,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Compensa le spese nei confronti dell' CP_3
Aversa, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NN PI ET