Sentenza 12 novembre 2018
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta.(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello il quale, pur avendo escluso un'aggravante riconosciuta in primo grado, non aveva però ridotto la pena base per il calcolo finale in cui la sanzione inflitta era stata comunque diminuita).
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza e alcoltest: nessun obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, non sussiste l'obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometro tra la prima e la seconda rilevazione, effettuate nei confronti del medesimo soggetto, perché la previsione di tale sostituzione ad opera del punto 3.6.1 dell'allegato unico al d.m. trasporti, 22 maggio 1990, n. 196 , attiene a motivi sanitari ed è volta ad evitare la trasmissione di malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona (Cassazione penale , sez. IV , 24/06/2021 , n. 34342). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2018, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2018 |
Testo completo
0 128 1-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2915/2018 ROSSELLA CATENA UP 12/11/2018- CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 51672/2017 BARBARA CALASELICE ANDREA FIDANZIA MATILDE BRANCACCIO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore avv. Rotundo che insiste per l'accoglimento del ricorso WB RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma del 12/2/2016 con la quale ME ES è stato condannato, con rito abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione e 200 euro di multa per il reato di tentato furto aggravato di un casco assicurato mediante una cinghia ad un motociclo, valutando le attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti – ha condannato l'imputato alla pena di mesi sette di reclusione e 100 euro di multa, riconoscendogli l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 e la prevalenza delle attenuanti generiche.
2. Avverso tale provvedimento ricorre l'imputato mediante il proprio difensore deducendo con un primo motivo la violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte d'Appello non ha ridotto la pena base per il calcolo finale ed è partita dall'identica misura considerata dal primo giudice, pur avendo escluso l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. e già ritenuta dal Tribunale.
2.1. Un secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione rispetto alla richiesta, svolta nell'atto di appello, di determinare nella misura massima la riduzione della pena per la ritenuta ipotesi di delitto tentato.
2.2. Con gli ultimi due motivi di ricorso si deduce vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta nell'atto di appello troppo elevata e ben al di sopra dei minimi edittali, con riferimento alla misura determinata come pena base, nonostante la risalenza dei precedenti penali e il comportamento processuale del ricorrente: su tale ragione di impugnazione la Corte non ha inteso rispondere e, anzi, non ha motivato specificamente sul punto, nonostante abbia ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche ed il riconoscimento di una ulteriore attenuante (quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Quanto al primo motivo, deve evidenziarsi che i giudici d'appello hanno diminuito la pena finale, sicchè l'esito complessivo dell'impugnazione relativa agli aspetti sanzionatori è favorevole al ricorrente e sicuramente si sottrae a qualsiasi obiezione di violazione del divieto di reformatio in peius, essendo stato l'appello effettivamente proposto dal solo imputato. E' noto, infatti, che, secondo un'impostazione di questa Corte di legittimità che il Collegio intende ribadire, anche qualora si riqualifichi il fatto in un'altra meno grave fattispecie nel caso di specie, affievolita nella sua portata offensiva dall'esclusione - della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. il giudice di secondo - 1 сека grado non è tenuto ad individuare una pena base di misura inferiore a quella del primo giudice, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (così Sez. 2, n. 33563 del 14/7/2016, Canzonieri, Rv. 267858, in un caso in cui la Corte ha ritenuto legittima l'individuazione di una pena base in misura superiore a quella determinata dal primo giudice, nonostante la riqualificazione della fattispecie in altro meno grave reato;
conformi Sez. 3, n. 25606 del 24/3/2010, Capolino, Rv. 247739-01). Nella stessa ottica Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci, Rv. 248457 e Sez. 6, n. 41220 del 3/10/2012, Caravelli, Rv. 254261-01 hanno ritenuto insussistente la violazione del divieto di reformatio in peius nel caso in cui il giudice di appello, pur riconoscendo una nuova attenuante o escludendo una aggravante, confermi il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione del primo giudice, essendo tale giudizio soggetto alla sola verifica di adeguatezza ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (conforme anche Sez. 5, n. 10176 del 17/1/2013, Andries, Rv. 254262-01). Può inscriversi nello stesso humus argomentativo anche la pronuncia Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653, in tema di reato continuato e mutamento della sua struttura, secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore;
mentre, per il caso in cui tale struttura non muti, vale la regola, opposta, espressa da ultimo da Sez. 2, n. 34387 del 6/5/2016, Savarese, Rv. 267853-01. Un quadro composito e complesso, dunque, in cui le variabili costituite dalla sussistenza o meno di ipotesi di continuazione, ovvero le ragioni di rimodulazione della fattispecie in melius (riqualificazione giuridica, esclusione di aggravanti riconoscimento di attenuanti) incidono sugli esiti della valutazione riferita alla determinazione della pena, nella sua misura finale e/o negli elementi del suo computo, come è stato correttamente analizzato dalla citata sentenza della Sesta Sezione n. 41220 del 2012. Ancora in linea con tale decisione, deve ribadirsi che l'opzione di ritenere necessaria la diminuzione della pena base (anche nel nostro caso unico è il reato per cui si procede), per l'ipotesi in cui si rivaluti in melius la qualificazione giuridica del fatto, modificando la valutazione riferita a circostanze attenuanti o aggravanti e di imporre, dunque, detta - diminuzione al fine di evitare la violazione del divieto di reformatio in peius - confligge con la considerazione, legata alla struttura stessa del reato circostanziato, di autonomia di tale punto della decisione: la quantificazione della pena base si pone, infatti, come scelta discrezionale autonoma e non dipendente dalla presenza o dalla sorte di 2 circostanze, le quali trovano disciplina sanzionatoria, a loro volta, non derivata dalla pena base. E' pena finale ad essere frutto della valutazione combinata dei due momenti di giudizio sanzionatorio quello riferito alla pena base e quello relativo alle circostanze - del reato tra loro collegati ma non reciprocamente vincolanti, come sembrano - implicitamente ipotizzare le opzioni che fanno derivare la necessaria diminuzione della pena base dalla esclusione di una circostanza aggravante o dalla concessione di una (nuova) attenuante. Inoltre, correttamente si è posto in risalto come proprio la lettera del quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. fornisce indicazioni solide a sostegno della soluzione qui condivisa e ribadita, poichè l'uso delle locuzioni 'pena complessiva irrogata' e 'corrispondentemente diminuita', dopo il richiamo alle situazioni dei reati concorrenti anche in continuazione o alle circostanze, appare del tutto congruo a casi di incidenza 'aritmetica' in un calcolo caratterizzato, rispetto alla pena base di partenza, da necessari seguiti che hanno condotto ad aggiungere o togliere entità autonome di pena ulteriore. L'opzione prescelta, che conferisce valore determinante alla quantificazione operata con la pena finale sembra, peraltro, coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660-01 secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", addirittura ribadire il giudizio di equivalenza tra le circostanze e confermare la pena applicata in primo grado, purchè fornisca per tale giudizio di equivalenza adeguata motivazione. Né appare possibile richiamare in senso opposto altra pronuncia delle Sezioni Unite, più risalente e, invero, forse molto calibrata sulla specifica questione sottoposta al massimo collegio nomofilattico, secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Difatti, a differenza che nel caso di specie, le Sezioni Unite si sono trovate a ragionare di una ipotesi in cui la pena base è stata aumentata e non (soltanto) tenuta entro gli stessi limiti della precedente misura determinata in primo grado. رمانگر Per tutte le ragioni sinora esposte il Collegio ritiene condivisibile aderire all'orientamento incline a non rilevare una violazione del divieto di reformatio in peius, nella fattispecie concreta in esame, pur non ignorando l'esistenza di una opposta tesi 3 secondo cui tale divieto riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicchè, qualora il giudice d'appello, escluda una circostanza aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa (Sez. 4, n. 41585 del 4/11/2010, Pizzi, Rv. 248549-01; Sez. 6, n. 36573 del 4/7/2012, Bonsignore, Rv. 253377-01; Sez. 2, n. 44332 del 15/10/2013, Ardizzone, Rv. 257444-01). Peraltro, nonostante spesso si attribuiscano a tale più rigorosa tesi molte ulteriori pronunce, deve, tuttavia, notarsi come altre sentenze, pur richiamate omogenee nella indicazione del Massimario, attengano alla precisazione della sussistenza del divieto di aumentare la singola quota delle diverse componenti del calcolo della pena, in presenza della esclusione di un'aggravante o del riconoscimento di una attenuante aggiuntiva (Sez. 5, n. 14991 del 12/1/2012, Strisciuglio, Rv. 252326-01; Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv. 262021-01 in tema di reato continuato;
Sez. 4, n. 18086 del 24/3/2015, Carota, Rv. 263449-01; Sez. 3, n. 20225 del 10/1/2017, Khelif, Rv. 269802-01; Sez. 2, n. 41933 del 3/4/2017, Brajdic, Rv. 271182-01) e non già a quella del divieto di tenerla eguale come accaduto nel caso del ricorrente.
3. Il secondo motivo di ricorso attiene al vizio di motivazione quanto alla richiesta svolta nell'atto di appello di procedere alla diminuzione di pena prevista per l'ipotesi del delitto tentato nella misura massima. Anche gli ultimi, ulteriori due motivi attengono a vizi di motivazione relativi alla dosimetria della pena base, tenuta non vicina al limite minimo edittale. Tali ragioni di ricorso possono essere trattate insieme essendo, peraltro, tutte infondate alla luce della motivazione della pronuncia impugnata. Ed infatti, sebbene con argomentazione sintetica, la sentenza della Corte d'Appello di Roma ha evidenziato là dove ragiona della impossibilità di ritenere la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto che la condotta del ricorrente rientra - nel novero di quegli episodi di microcriminalità allarmanti e come tali percepiti nel contesto sociale. Tale motivazione è idonea ad escludere, di per sé, le valutazioni di contenimento del trattamento sanzionatorio nel minimo richieste dal ricorrente anche nell'atto di appello, sia per quanto riguarda l'ipotesi tentata che in relazione alla individuazione della misura della pena base. Del resto, è opinione consolidata nella giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39475 del 19/6/2013, Brescia, Rv. 256711-01) che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", ossia scindendo i due momenti enunciati, purché venga comunque rispettato il vincolo 4 WB normativo relativo al contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi, vincolo del tutto rispettato nel caso di specie. Inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. anche mediante il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, poiché, invece, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01); la valutazione discrezionale di merito è sottratta al sindacato di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197-01). Nel caso di specie, come si è evidenziato, il giudice d'appello ha chiarito, nell'ambito del complesso motivazionale, quale sia stata la sua valutazione di consistente gravità dell'allarmante episodio di microcriminalità ed ha, altresì, fatto cenno alla sussistenza della recidiva, riferendosi al fatto che la condotta commessa ne sia espressione concreta ed attuale. Neppure si è in presenza di una pena quantificata in misura di gran lunga superiore alla media edittale, visto il contenimento finale nel computo di sette mesi di reclusione e 100 euro di multa.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Rossella Catena familly Corey h ow CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATAIN CANCELLERIA 11 GEN. 2019 GLUDZFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 5