Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2018, n. 1281
CASS
Sentenza 12 novembre 2018

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Massime1

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta.(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello il quale, pur avendo escluso un'aggravante riconosciuta in primo grado, non aveva però ridotto la pena base per il calcolo finale in cui la sanzione inflitta era stata comunque diminuita).

Commentario1

  • 1Guida in stato di ebbrezza e alcoltest: nessun obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometro
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023

    La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, non sussiste l'obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometro tra la prima e la seconda rilevazione, effettuate nei confronti del medesimo soggetto, perché la previsione di tale sostituzione ad opera del punto 3.6.1 dell'allegato unico al d.m. trasporti, 22 maggio 1990, n. 196 , attiene a motivi sanitari ed è volta ad evitare la trasmissione di malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona (Cassazione penale , sez. IV , 24/06/2021 , n. 34342). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2018, n. 1281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1281
Data del deposito : 12 novembre 2018

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