Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", ossia scindendo i due momenti enunciati, purché venga comunque rispettato il vincolo normativo relativo al contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2013, n. 39475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39475 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 19/06/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 1899
Dott. ZAZA C. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 44935/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IA NT, nato a [...] il [...];
2. DE RE DO, nato a [...] il [...];
3. LM NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 24/04/2012 della Corte d'Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato AN e, in sostituzione dell'avv. LERARIO Nicola, per l'imputato BR l'avv. COLONNA VENISTI Francesco Maria, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 24/03/2004, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di NT BR, DO De LO e NI AN per il reato di cui agli art. 56 e 575 c.p., commesso in Monopoli il 15/03/1995 dal BR e dal AN istigando il De LO a colpire EP ZI alle gambe con una pistola e dal De LO materialmente operando e colpendo il ZI anche alla gola, rideterminandosi le pene inflitte in primo grado per il BR ed il AN in anni sei di reclusione ciascuno, e per il De LO in anni tredici di reclusione.
La decisione veniva pronunciata a seguito di annullamento della precedente sentenza della stessa Corte d'Appello del 15/03/2010, disposto con sentenza di questa Corte del 19/05/2011 limitatamente all'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, con rinvio per la rideterminazione della pena.
Il ricorrente De LO deduce l'intervenuta prescrizione del reato, da dichiararsi in assenza di una decisione irrevocabile. I ricorrenti AN e De LO deducono violazione di legge laddove la pena non veniva rideterminata, secondo il principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, individuando ed eliminando l'aumento per l'aggravante esclusa, lamentando altresì il AN mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena inflitta. Il ricorrente De LO lamenta inoltre violazione di legge nella determinazione della pena per il delitto tentato mediante applicazione della relativa diminuente sulla pena-base per il delitto consumato, e non mediante individuazione della pena congrua fra il minimo della pena stabilita per il delitto consumato con la massima diminuzione per il tentativo ed il massimo della pena prevista per il reato consumato con la minima diminuzione ai sensi dell'art. 56 c.p.. I ricorrenti De LO e BR denunciano infine mancanza di motivazione sulla determinazione della diminuzione per il tentativo, nei generici riferimenti alla personalità ed ai precedenti penali degli imputati, e sulla riduzione nella limitata misura di una anno per le attenuanti generiche riconosciute in favore del BR. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Manifestamente infondato è in primo luogo il motivo proposto dal ricorrente De LO in ordine all'intervenuta prescrizione del reato. Laddove, come nel caso di specie, a seguito di annullamento della Corte di Cassazione vengano rimesse al giudice di rinvio unicamente questioni relative alla determinazione della pena, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato impedisce infatti l'applicazione di cause estintive maturatesi successivamente all'annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. 4^, n. 24732 del 27/01/2010, La Serra, Rv. 248117; Sez. 2^, n. 8039 del 09/02/2010, Guerriero, Rv. 246806). Contrariamente poi a quanto lamentato dai ricorrenti AN e De LO, le pene inflitte agli imputati con la sentenza impugnata venivano rideterminate eliminando sostanzialmente gli effetti dell'aggravante del numero dei concorrenti sulla quantificazione delle pene irrogate in primo grado, in conformità al principio stabilito nella sentenza di annullamento. Posto infatti che con la decisione del Tribunale l'aggravante veniva ritenuta per il AN equivalente alle attenuanti e per il De LO operante, in assenza di attenuanti, nell'aumentare di un anno la pena-base di anni tredici di reclusione, la Corte territoriale attribuiva per il AN efficacia esclusiva alle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 116 c.p., riducendo la pena- base di anni otto di reclusione nella misura di anni uno per ciascuna delle predette attenuanti;
ed eliminava per il De LO l'aumento corrispondente all'aggravante.
Insussistente è il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente De LO nella determinazione della pena per il delitto tentato mediante diminuzione fino ad anni otto di reclusione della pena previamente stabilita, per la fattispecie in ipotesi consumata, in anni ventuno. L'orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente in termini di necessità che la pena per il tentativo venga determinata con il diverso criterio di spaziare discrezionalmente fra il minimo ed il massimo edittale previsti per il delitto consumato, ridotti il primo di due terzi ed il secondo di un terzo (Sez. 1^, n. 2391 del 13/01/1984, Radziszesky, Rv. 163165), è stato infatti superato dalla consolidata interpretazione per la quale la fissazione della pena per il delitto tentato può essere indifferentemente effettuata sia con il metodo appena descritto, noto come "diretto" o "sintetico", che con quello, cosiddetto "bifasico", adottato nella sentenza impugnata (Sez. 2^, n. 5480 del 11/03/1993, Bono, Rv. 195382; Sez. 1^, n. 37562 del 16/05/2001, Botto, Rv. 220189), entrambi rispettosi del dettato normativo sulla previsione, per il tentativo, di una pena ridotta rispetto a quella propria del delitto consumato in una misura discrezionalmente individuata fra il terzo e i due terzi.
La sentenza impugnata si sottrae infine alle censure di mancanza di motivazione proposte da tutti i ricorrenti in ordine alla determinazione delle pene-base e delle diminuzioni per il tentativo e per le attenuanti. Congrua giustificazione era infatti offerta dai giudici di merito con riguardo ai precedenti penali degli imputati ed al ruolo svolto dal De LO quale esecutore materiale di un reato più grave di quello oggetto della condotta istigatola dei concorrenti.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013