Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 1
Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando determina un trattamento sanzionatorio più favorevole per effetto dell'estensione del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche anche alla recidiva, non può comunque fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.
Commentari • 3
- 1. Occultamento di scritture contabili: reato permanente fino alla chiusura del controllo fiscale (Cass. Pen. n. 33644/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 ottobre 2025
La massima Integra il reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) anche la prolungata indisponibilità delle scritture agli organi verificatori, pur senza loro distruzione materiale, poiché l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo fiscale. La condotta ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento. In caso di estinzione per prescrizione del reato più grave, il giudice d'appello può rideterminare la pena per il reato residuo, purché non superi la pena base già determinata in primo grado (art. 597 c.p.p.). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 25/09/2025, (ud. 25/09/2025, dep. 13/10/2025), …
Leggi di più… - 2. Guida in stato di ebbrezza e alcoltest: nessun obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, non sussiste l'obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometro tra la prima e la seconda rilevazione, effettuate nei confronti del medesimo soggetto, perché la previsione di tale sostituzione ad opera del punto 3.6.1 dell'allegato unico al d.m. trasporti, 22 maggio 1990, n. 196 , attiene a motivi sanitari ed è volta ad evitare la trasmissione di malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona (Cassazione penale , sez. IV , 24/06/2021 , n. 34342). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? …
Leggi di più… - 3. Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018
Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2017, n. 41933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41933 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
4 1 933-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI ASZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. DOMENICO GALLO loll - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO N. 51201/2016- Consigliere - GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI Dott. Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - Dott. VITTORIO PAZIENZA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC NI N. IL 30/06/1987 avverso la sentenza n. 460/2015 CORTE APPELLO di TRENTO, del 20/05/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Filiff. che ha concluso per cafiah Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO IC NI ricorre per Cassazione avverso la sentenza 20.5.2016 con la quale la Corte d'Appello di Trento in parziale riforma della decisione 17.7.2015 del Tribunale, lo ha condannato alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed € 2.000 di multa per la violazione degli artt. 648 bis e 416 cod. pen. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. §1.) ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. la erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. e alla violazione dei principio del divieto della reformatio in pejus della condanna nel giudizio di impu- gnazione. RITENUTO IN DIRITTO Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 597 comma III cod. proc. pen., per essere stato irrogato un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto dal Tribunale;
nella specie pur essendo stata riconosciuta l'estensione del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche anche alla reci- diva (esclusa nella decisione di primo grado), il giudice dell'appello nel ridetermi- nare il trattamento sanzionatorio avrebbe applicato al reato nella sua forma base una pena più grave (anni tre e mesi dieci) rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado (anni tre). Il ricorso è fondato e va accolto. Come già affermato in numerose pronunce, va qui ribadito che nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sen- tenza impugnata dal solo imputato (in assenza di gravame dell'Ufficio della Pubbli- ca Accusa), non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello non può comunque fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. [v. Cass, sez. 2 n. 33563 del 14.7.2016 in Ced Cass. rv 267858]. Esaminando la fattispecie concreta, dalla lettura delle sentenze di merito si evince che il Tribunale ha condannato il ricorrente alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, così determinata: anni tre per la pena base per il delitto di rapina (escluse le aggravanti diverse dalla recidiva siccome bilanciate dal riconosci- - mento delle attenuanti generiche) aumentata ex art. 69 IV comma cod. pen. ad anni quattro per la ritenuta recidiva ed aumentata ex art. 81 cpv. ad anni cinque, con successiva riduzione per effetto della diminuente del rito abbreviato. La Corte territoriale, accogliendo il gravame della difesa dell'imputato ha ricono- sciuto le attenuanti generiche in misura equivalente a tutte le circostanze aggra- vanti (ivi compresa la recidiva di cui all'art. 99 IV comma cod. pen.), ha ridetermi- nato quindi il trattamento sanzionatorio, stabilendo per il delitto di rapina - quale base ai fini del successivo computo per la continuazione - nuovamente apprezzato per la sua gravità, in anni tre e mesi dieci di reclusione, operando quindi i succes- sivi aumenti per la continuazione e la diminuzione per il rito, così pervenendo alla pena finale di anni tre e mesi due di reclusione. Se il trattamento sanzionatorio finale stabilito dalla Corte d'Appello, nel caso di specie si appalesa più favorevole di quello determinato dal Tribunale, è comunque di tutta evidenza che calcolo complessivo della pena è errato per la violazione dell'art. 597 IV comma cod. proc. pen., perché, in assenza di impugnazione da parte della Pubblica accusa, la Corte territoriale ha stabilito una pena per il delitto base, più grave di quella statuita nella decisione di primo grado. Il motivo di impugnazione va pertanto accolto, la sentenza annullata limitatamen- te al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'Appello di Bolzano per nuo- va decisione sul punto. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine al all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 cod. proc. pen. Il motivo è inammissibile ex art. 606 comma III cod. proc. pen., perchè la difesa, introduce, per la prima volta in questa sede una censura che non era stata dedot- ta in grado di appello, come si evince dalla lettura della decisione impugnata. In- fatti, le questioni relative alla responsabilità sostanziale per la violazione dell'art. 416 cod. pen. risultano essere state dedotte esclusivamente per la diversa posi- zione del IC Denis
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte d'Appello di Bolzano per un nuovo giudizio sul punto Così deciso in Roma il 3.4.2017 il PresidenteH ow Gallo Il giudice estensore ) Dr. Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 SET. 2017 IL CANCELLIERE AS E R P Claudia Planelli I A N Z O