Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2017, n. 20225
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Sentenza 10 gennaio 2017

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In tema di divieto di "reformatio in peius" a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell'appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado nè alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2017, n. 20225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20225
    Data del deposito : 10 gennaio 2017

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