Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di divieto di "reformatio in peius" a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell'appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado nè alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2017, n. 20225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20225 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
20225 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. 11 Dott. ALDO CAVALLO Presidente UP 10/1/2017 Consigliere rel Dott. DONATELLA GALTERIO R.G.N. 40226/15 Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZA Dott. CHIARA GRAZIOSI Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da KH RA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza in data 9.1.2015 della Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Alessandro Pruiti in sostituzione dell'avvocato Mario De Caprio che concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 9.1.2015 la Corte d'Appello di Roma ha rideterminato, a parziale riforma della pronuncia resa dal GIP presso il Tribunale di Roma a seguito di rito abbreviato, la pena inflitta a AD EL nel riconoscergli le attenuati generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, in tre anni di reclusione ed € 8.000 di multa, confermandone la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio circa 3,5 Kg di sostanza stupefacente tipo hashish. Avverso la suddetta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art.597 c.p.p. in relazione al trattamento sanzionatorio inflittogli: sostiene il ricorrente che la rideterminazione della pena base effettuata dalla Corte d'Appello in 4 anni e 6 mesi di reclusione sia, rispetto a quella quantificata dal GIP in 3 anni di reclusione, successivamente aumentata a 5 anni per effetto della recidiva e di seguito ridotta in ragione del rito a 3 anni e 4 mesi di reclusione, illegittima costituendo l'aumento di un anno e 6 mesi effettuato, in difetto di alcuna impugnazione sul punto da parte della pubblica accusa, violazione del divieto della reformatio in peius. CONSIDERATO IN DIRITTO offermante Ае Il ricorso deve ritenersi fondato. Muovendo dal principio cardine suggellato dalle Sezioni Unite secondo cui il divieto della reformatio in peius investe ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 - dep. 10/11/2005, William Morales, Rv. 23206601), deve ritenersi violato il divieto di reformatio in peius ogni qualvolta il giudice di appello, pur diminuendo, a seguito di assoluzione parziale dell'imputato da uno o più capi di imputazione ovvero di eliminazione dall'unico capo di una circostanza aggravante, complessivamente la pena finale rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado, intervenga su una delle componenti intermedie del calcolo che, in difetto di specifica impugnazione, deve rimanere immutata nella valutazione operata dal primo giudice (cfr. altresì Sez. 3 n.3903 del 13.5.2014, Tufano, Rv. 263193, Sez. 2^ 5.4.2012 n. 28042, Vannucci, Rv. 253245; v. anche Sez. 2^ 18.10.2013, n. 45973, A., Rv. 257522; Sez. 2^ 15.10.2013 n. 44332 , Ardizzone e altri, Rv. 257444). Costituisce invero conseguenza necessaria dell'effetto devolutivo dell'appello, in forza del quale, come sancito dal primo comma dell'art.597 c.p.p., la cognizione del giudice di secondo grado è circoscritta ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di appello ("tantum devolutur tantum appellatur"), la preclusione per il giudice del gravame di operare d'ufficio qualsivoglia mutamento in relazione ai punti che non siano stato oggetto di impugnazione. La stretta correlazione tra il divieto di reformatio in peius ed il principio devolutivo si pone del resto in linea con "lo stesso principio di definitività delle pronunce giudiziarie che, se non impugnate da chi sia legittimato a tale incombente e vi abbia interesse non possono essere modificate né nel loro risultato finale né negli elementi che hanno portato a tale risultato" (cfr. Cass. n.3903/2014 citata). Questo Collegio è ben consapevole dell'esistenza di difformi pronunce che si rinvengono in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità secondo le quali il 2 فه riferimento rispetto al divieto imposto dall'art.597 c.p.p. è costituito dalla sola pena finale sul presupposto che il medesimo concerna la parte dispositiva della sentenza e non si estenda alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti, senza che il computo della pena, rimesso al suo potere discrezionale, possa essere censurato in Cassazione allorquando la conclusione raggiunta non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Sez. 3, n.25606 del 24.3.2010, Capolino, Rv. 247739; Sez.4 n.41566 del 27.10.2010, Tantucci, Rv. 248457). Non si ritiene tuttavia tale interpretazione condivisibile tenuto conto, in primo luogo, che il giudizio di legittimità conosce di per sé fattispecie in cui la Corte regolatrice interviene sulla sola motivazione allorquando cioè ritenga di rettificare il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata pur riconoscendo l'esattezza del risultato finale contenuto nel dispositivo del provvedimento sottoposto al suo esame, e che, in seconda battuta, la discrezionalità del giudicante non può essere riferita al solo giudice di secondo grado dovendo uniformarsi a quella esercitata dal giudice di prime cure se per effetto del principio devolutivo riguardi punti della sentenza non investiti dal gravame. D'altra parte, quantunque il calcolo effettuato per la determinazione della pena non sia contenuto nel dispositivo della sentenza, è comunque innegabile che di tale calcolo la pena finale sia necessariamente il frutto. Diversamente opinando si perverrebbe, altrimenti, ad un'alterazione del computo nell'applicazione degli addendi intermedi eventualmente mutati senza essere stati oggetto di impugnazione, con il conseguimento di un risultato finale che potrebbe essere diverso, quantunque pur sempre inferiore alla pena inflitta dal primo giudice, da quello ottenuto operando sui soli elementi relativamente ai quali la discrezionalità del giudicante avrebbe potuto essere correttamente esercitata, o anche di entità corrispondente alla pena quantificata nel precedente grado di giudizio che non avrebbe ragione di essere censurata ove non si ritenesse operante il divieto di reformatio in peius, quantunque venga così vanificato del tutto il giudizio assolutorio su taluni capi di imputazione o l'avvenuta eliminazione delle circostanze aggravanti inizialmente contestate. Si ritiene quindi per le motivazioni esposte di dover riaffermare il seguente principio di diritto: quando il giudice di appello ritenga insussistente a beneficio dell'imputato appellante una circostanza aggravante ovvero ne escluda attraverso il giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti l'incidenza nel calcolo della pena in concreto, non può modificare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro degli addendi del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata. Conseguentemente la modifica della pena base fissata dalla Corte capitolina in 4 anni e 6 mesi di reclusione, ovverosia in misura superiore a quella 3 glin determinata in primo grado in 3 anni, senza che essendo stata l'impugnativa proposta dal solo imputato potesse essere riesaminato il relativo punto della pronuncia impugnata, deve reputarsi illegittima. La sentenza impugnata deve essere pertanto su tale punto annullata senza necessità di rinvio ben potendo essere riformata in questa sede limitatamente al trattamento sanzionatorio, che muovendo dalla pena base fissata in primo grado (tre anni di reclusione ed € 9.000 di multa) viene determinato, per effetto della riduzione conseguente al rito, in due anni di reclusione ed € 6.000 di multa.
P.Q.M.
sente riuvis Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che viene rideterminato in anni due di reclusione ed € 6.000 di multa. Così deciso il 10 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Donatella Galterio Clit Corell DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 APR 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4