Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 1
Sono utilizzabili le dichiarazioni "de relato", pur in assenza di esame dei testi di riferimento, nel caso in cui la parte interessata non abbia richiesto la loro escussione, poichè risultava impossibile o estremamente difficoltosa la loro identificazione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il mancato assolvimento dell'onere di richiedere l'esame dei testi diretti equivale a rinuncia a tale facoltà).
Commentario • 1
- 1. La testimonianza de relato è utilizzabile se il difensore non chiede l'esame del teste diretto.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 marzo 2022
Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha chiarito che le dichiarazioni de relato (195 comma 1 cpp) sono utilizzabili, pur in assenza di esame dei testi di riferimento, nel caso in cui la parte interessata non abbia richiesto la loro escussione. Cassazione penale sez. II, 01/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 23/02/2022), n.6580 Fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa il 23 maggio 2013 dal Tribunale di Ancona, che ha dichiarato la responsabilità di M.L. in ordine al reato di tentata rapina di una borsa, che tentava di sottrarre alla persona offesa strattonandola, facendola cadere e trascinandola per terra allo scopo di vincere la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2017, n. 28595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28595 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
28595-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 07/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 988/2017 ANIELLO NAPPI - Presidente - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.28526/2016 ENRICO VITTORIO IS CA ALFREDO GUARDIANO -Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/03/2015 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Procuratore Generale in persona del PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilità di riters Udito il difensore di ON MA, Avv. Alessandro De Federicis, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso presentato. Udito il difensore di OC RG, Avv. Fabio Massimo Guaitoli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi alla Corte con riguardo all'avvenuta prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16 marzo 2015 la Corte di appello di Roma confermava la condanna di ON MA per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della Dysoft Sud S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 15 maggio 2002, e la condanna di OC RG per il solo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso in concorso con ON, nella qualità di socio della fallita per una quota pari all'80% del capitale sociale dal 26 ottobre 1999 al 20 novembre 2000. Quanto alla posizione di ON, la Corte territoriale riteneva che il ruolo di amministratore di fatto da questi assunto nell'ambito della compagine imprenditoriale dichiarata fallita, che aveva operato nel settore del mercato delle autovetture di lusso acquistate all'estero in esenzione dell'IVA, risultava dalle dichiarazioni accusatorie del coimputato DE OB, amministratore di diritto della Dysoft, che avevano trovato un significativo riscontro nelle indagini di natura tributaria svolte dalla Guardia di Finanza in collaborazione con il collaterale organo di polizia tedesca, e dalle dichiarazioni testimoniali dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva riferito delle informazioni acquisite dal commercialista e da clienti della Dysoft nonchè dagli organi investigativi tedeschi;
dichiarazioni, queste ultime, ritenute pienamente utilizzabili pur in assenza dell'escussione delle fonti di riferimento, sia perché non vi era ragione di dubitare della loro esistenza e attendibilità, sia perché la loro escussione non era stata richiesta al primo giudice. Ribadiva, altresì, le determinazioni assunte dal Tribunale quanto al trattamento sanzionatorio inflitto all'appellante in considerazione dell'esistenza a suo carico di precedenti specifici idonei a dimostrare la sua abituale tendenza a delinquere nel settore della criminalità d'impresa. Quanto alla posizione di OC, la Corte di appello precisava che il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F. non poteva dirsi estinto per prescrizione, dovendosi tener conto, nel computo del relativo termine, dei periodi di sospensione del processo con spostamento in avanti della scadenza di esso. Osservava nel merito che i prelievi di denaro in moneta contante e i 2 bonifici di risorse dell'ente a favore dell'amministratore di diritto che egli aveva realizzato quale detentore di una cospicua porzione del capitale sociale e quale collaboratore di fiducia di ON, dotato di delega ad operare sul conto corrente della società -, stante la loro mancanza di giustificazione in relazione alle esigenze imprenditoriali, erano tali da integrare operazioni di sistematica e reiterata spoliazione del patrimonio sociale.
2. Avverso la sentenza ricorre il difensore di ON MA, Avv. Carmine Cuomo, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, per avere il giudice di appello illogicamente confermato il giudizio di responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, formulato dal primo giudice sulla base dell'assunto che ON avesse rivestito il ruolo di amministratore di fatto della Dysoft Sud S.r.l.. Affermazione, questa, che però doveva ritenersi non ancorata ad inequivoche risultanze probatorie, perché fondata, per un verso, sulle dichiarazioni accusatorie del coimputato DE, la cui attendibilità avrebbe dovuto essere opportunamente riscontrata;
per altro verso, sulle dichiarazioni dell'ufficiale della Guardia di Finanza che aveva riferito del ruolo svolto dall'ON nella compagine societaria sulla scorta delle informazioni acquisite da collaboratori e clienti della società fallita e da funzionari di polizia stranieri. Dichiarazioni, queste ultime, delle quali si denunciava la inutilizzabilità: perché la richiesta di escussione del commercialista MA, testimone primario, effettuata in sede di istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, era stata rigettata;
perché non era stato possibile chiedere l'escussione degli altri testi di riferimento, ai sensi dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., perché ne erano ignote le generalità; perché doveva ritenersi operante, in ogni caso, il divieto di cui all'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., non essendo in condizione il propalante di indicare le sue fonti di conoscenza.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione, per omessa indicazione delle ragioni per le quali, nel bilanciamento delle circostanze, non si era formulato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestanti aggravanti, in considerazione della collocazione risalente nel tempo dei precedenti specifici dell'imputato e dell'ottimo comportamento processuale tenuto.
2.3. Con memoria del 22 marzo 2017, il difensore di ON MA, Avv. Alessandro De Federicis, ha sviluppato un motivo aggiunto con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 195 cod. proc. pen.. In particolare ha sostenuto che il divieto di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni de relato rese dal testimone che non sia in condizione di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., pur nell'interpretazione, evocata dal giudice del gravame, che tende ad assegnargli una valenza non assoluta, non poteva non dirsi operante nel caso concreto, non riferendosi l'oggetto della testimonianza a dati certi o incontrovertibili, ma ad una situazione - quella dell'essere l'ON l'amministratore di fatto della fallita che risentiva - inevitabilmente del filtro valutativo delle fonti di conoscenza diretta, delle quali, perciò, sarebbe stato necessario saggiare l'attendibilità. In ogni caso la violazione del diritto alla prova contraria spettante all'imputato derivava dall'impossibilità di richiedere l'esame delle fonti di riferimento, essendo di esse ignote le generalità.
3. Avverso la sentenza ricorre pure il difensore di OC RG, Avvocato Fabio Massimo Guaitoli, che articola due motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato le norme di cui agli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., e, comunque, per non avere spiegato le ragioni per le quali i periodi di sospensione del processo indicati in sentenza non erano stati ricompresi nel termine massimo di prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, pari ad anni dodici e mesi sei di reclusione, il cui spirare, pertanto, doveva essere fissato al 15 novembre 2014 e, quindi, in data anteriore alla celebrazione del giudizio di appello ed erano, invece, stati aggiunti ad esso.
3.2. Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione, per essere incorso il giudice di appello in un paralogismo: in assenza della dimostrazione dell'impiego del denaro contante prelevato e della destinazione dei bonifici effettuati nei confronti dell'amministratore di diritto per finalità estranee all'oggetto sociale si sarebbe dovuto assolvere l'imputato e non, invece, condannarlo facendo ricorso a presunzioni probatorie. Lamenta, altresì, che lo stesso giudice si era sottratto all'obbligo di motivare in ordine al nesso eziologico esistente tra le operazioni poste in essere dal OC e la successiva insolvenza della società, posto che la stessa in data anteriore al fallimento era passata di mano ad altri, cui, in ipotesi, poteva essere addebitato lo squilibrio finanziario tra attivo e passivo generatore del fallimento;
situazione, questa, che sarebbe stato necessario approfondire anche in considerazione delle ricadute sul piano della prova dell'elemento soggettivo del reato.
3.4. Con memoria del 20 marzo 2017 il difensore dell'imputato OC ha illustrato i temi delle censure dedotte con i motivi d'impugnazione osservando che le somme di denaro contante prelevate dalle casse della società ed i bonifici 4 effettuati in favore dell'amministratore di diritto costituivano le risorse monetarie necessarie a far fronte al pagamento degli stipendi dei dipendenti della società e all'acquisto in Germania delle autovetture la cui compravendita costituiva l'oggetto dell'attività sociale e che, come tali, non potevano costituire oggetto di distrazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
1.1. Manifestamente infondate sono le censure agitate, nell'interesse di ON MA, con il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avvocato Cuomo e con il motivo aggiunto presentato dall'Avv. Alessandro De Federicis. Invero, sull'identificazione del ruolo di amministratore di fatto svolto dall'imputato nel contesto di operatività della Dysoft Sud S.r.l. non si registrano incertezze di sorta, né può avvalorarsi la tesi di violazione dell'art. 195, commi 1, 3 e 7, cod. proc. pen., per omessa declaratoria di inutilizzabilità della testimonianza indiretta resa dal Luogotenente della Guardia di Finanza Oliveto. La Corte territoriale ha, infatti, chiarito come il ruolo di dominus di ON fu accertato oltre che con le dichiarazioni accusatorie del coimputato DE, quale amministratore di diritto della società fallita, anche attraverso la deposizione resa dal menzionato ufficiale di polizia giudiziaria, che, nel riferire delle investigazioni svolte e dei risultati ottenuti, ha indicato il contenuto delle informazioni acquisite dal commercialista della società, MA, dai clienti della Dysoft, che ebbero a trattare l'acquisto di autovetture direttamente con l'ON, e dai funzionari della polizia tedesca, che avevano confermato che le transazioni all'estero per conto della società erano state sempre curate dall'imputato.
1.2. Deve darsi atto che, con motivazione giuridicamente corretta e logicamente appagante, il giudice del gravame ha escluso, in primo luogo, che vi sia stata violazione del diritto dell'imputato ad esaminare i testimoni di riferimento, cristallizzato nel combinato disposto di cui agli artt. 195, commi 1 e 3, cod. proc. pen., non essendosi l'imputato medesimo avvalso della correlata facoltà di chiederne l'audizione nel dibattimento di primo grado, in tal modo legittimando l'utilizzazione delle dichiarazioni de relato. Sotto questo profilo non coglie nel segno il rilievo prospettato dalla difesa del ricorrente secondo il quale del commercialista MA unico dei testimoni di riferimento ad essere identificato era stata avanzata richiesta di esame in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di appello, ai sensi dell'art. 5 603 cod. proc. pen., essendosi affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, che nessun dovere grava sul giudice di appello, ai sensi della richiamata disposizione, in ordine all'audizione del testimone primario, posto che la facoltà della parte di richiedere l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può tradursi, sul piano degli effetti, nell'esercizio tradivo del proprio diritto di accedere alla fonte del testimone indiretto (Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014 - dep. 02/12/2014, Palau Giovannetti, Rv. 261316). Deve, dunque, ribadirsi che la richiesta proposta ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen. va valutata secondo le regole poste dalla norma in parola e non comporta una reviviscenza del diritto della parte e del correlativo obbligo del giudice di assumere in ogni caso il testimone diretto, cui la stessa abbia anche solo implicitamente rinunziato nel corso del dibattimento di primo grado 1.3. E' del pari destituita di fondamento l'eccepita violazione del diritto alla prova contraria spettante all'imputato derivante dall'impossibilità di richiedere l'esame delle fonti di riferimento, essendo di esse ignote le generalità. E', infatti, principio di diritto consolidato quello secondo cui è onere della difesa chiedere l'audizione del testimone di riferimento quand'anche ne risulti impossibile o estremamente difficoltosa l'identificazione, atteso che la legge pone a carico della parte che abbia interesse all'utilizzazione della testimonianza indiretta e quindi del Pubblico Ministero - o, in mancanza, del giudice, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., l'obbligo di compiere ogni accertamento utile all'identificazione del testimone diretto, in vista del diritto delle parti di chiederne l'escussione (Sez. 5, n. 32464 del 26/06/2001 - dep. 29/08/2001, Busatta L, Rv. 21970201). Da qui la corretta interpretazione del mancato assolvimento di tale onere come rinuncia alla facoltà di escutere i testimoni di riferimento.
1.4. Manifestamente infondata è, poi, la doglianza secondo la quale l'indicazione nominativa dei funzionari di polizia tedeschi con i quali l'ufficiale di polizia giudiziaria aveva interloquito sarebbe stata condizione imprescindibile di utilizzabilità delle informazioni riferite nel corso della testimonianza. Sul punto, richiamato in via generale l'insegnamento impartito da questa Corte secondo il quale il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il l'operante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo (Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010 dep. 11/10/2010, Miele, Rv. 24853601), deve ritenersi pertinente e corretto il richiamo operato dalla Corte territoriale al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il divieto di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni de relato posto dall'art. 195, 6 comma 7, cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non sia in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza ed attendibilità di tale fonte (Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015 - dep. 02/04/2015, Ammadio, Rv. 264015; Sez. 6, n. 37370 del 14/05/2014 - dep. 09/09/2014, Romeo, Rv. 26025101). Nel caso scrutinato occorre, però, rilevare come il ricorrente non contesti l'esistenza e attendibilità dei funzionari di polizia tedeschi, quali fonti di riferimento, e l'effettività dei colloqui investigativi e non rivolga le proprie censure sulle ragioni dell'omessa specificazione di identità degli agenti che avevano fornito le informazioni all'ufficiale di polizia giudiziaria italiano dichiarante, ma si lamenti, piuttosto, dell'affidabilità di tali informazioni, perché attinenti ad un coacervo di dati riferibili all'essere l'ON il gestore di fatto - della Dysoft non di immediata percezione ma oggetto di un filtro valutativo. -- Così facendo, tuttavia, l'impugnante involge questioni riguardanti il ragionamento probatorio, condotto, comunque, dal decidente nei limiti della logica plausibilità, piuttosto che il profilo della pretesa violazione di legge (eccepita con il motivo aggiunto) per il fatto stesso dell'utilizzazione di quei dati.
1.5. Inammissibile per genericità è poi la doglianza che si riferisce al mancato vaglio dell'attendibilità complessiva del chiamante in correità DE sulla base di elementi di riscontro esterni alla chiamata stessa, poiché il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione resa sul punto dal giudice della sentenza impugnata che ha precisato che le dichiarazioni rese dal DE circa il ruolo di amministratore di fatto svolto dall'ON avevano trovato un significativo riscontro nelle indagini di natura tributaria svolte dalla Guardia di Finanza in collaborazione con il collaterale organo di polizia tedesca.
2. Meramente assertive e generiche risultano, infine, le censure della difesa dell'ON che si appuntano sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate in considerazione della collocazione risalente nel tempo dei suoi pur gravi precedenti penali e dell'ottimo comportamento processuale serbato. Va sul punto solo richiamato il pacifico principio di diritto secondo il quale il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, trattandosi di valutazione di natura Af completamente diversa (Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010 - dep. 06/10/2010, Gambardella, Rv. 24850101).
3.1. Non coglie affatto nel segno primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OC RG. Si è, infatti, affermato da parte di questa Corte, nella sua più autorevole espressione, che, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 22050901). Peraltro, la norma di cui all'art. 159, comma 4, cod. pen., nel prescrivere che: La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione>>, intende diversificare gli effetti della sospensione rispetto a quelli della interruzione, regolata dall'art. 160 cod. pen. che, infatti, al comma 3, stabilisce che la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione>>. La sospensione determina, quindi, una parentesi nel corso della prescrizione, la cui durata si aggiunge a quella del termine massimo necessario al maturarsi di essa, mentre la interruzione, a cui solo si riferisce la norma di cui all'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. evocata dal ricorrente, determina una cesura nel corso della prescrizione, la quale decorre nuovamente nei termini e con i limiti indicati dalla norma da ultimo citata. Nella giurisprudenza di legittimità si è ancora precisato che il rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 02/02/2015, Torchio, Rv. 26291401) e che il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015 - dep. 20/03/2015, Spignoli, Rv. 26305201). Nel caso scrutinato il reato contestato all'imputato risulta commesso il 15/05/2002, di talché, per effetto dei periodi di sospensione: dal 25/01/2010 al 8 17/09/2010, dal 17/09/2010 al 31/01/2011, dal 18/11/2011 al 06/02/2012, dal 17/09/2012 al 10/12/2012, ed in virtù dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione coincidente con la deliberazione della sentenza di primo grado in data 22/02/2013, il termine di prescrizione del reato è caduto il giorno 07/05/2016, e quindi in data successiva al giudizio di secondo grado.
3.2. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente deduce promiscuamente: che i giudici di merito avrebbero ribaltato i canoni, vigenti nell'ordinamento processuale penale, relativi alla ripartizione dell'onere della prova, poiché avrebbero posto a carico dell'imputato la probatio diabolica relativa alla destinazione impressa alle risorse monetarie prelevate - in virtù della delega posseduta ad operare su di esso dal conto corrente della - Dysoft Sud S.r.l. o fatte confluire sui conti dell'amministratore di diritto, del quale egli, da socio per l'80 % delia Dysoft S.r.l. e da uomo di fiducia dell'amministratore, non poteva ignorare la inesistente caratura gestoria per essere un mero dipendente;
che gli stessi giudici avrebbero omesso di indicare, per un verso, l'incidenza causale delle condotte addebitategli sulla erosione delle garanzie dei creditori e, per altro verso, quale fosse stato l'orizzonte cognitivo e volitivo che aveva caratterizzato e ispirato tali condotte, tenuto conto che egli non era stato neppure l'amministratore della società.
3.3. E' ius receptum, alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, che, nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova dell'attività fraudolenta in danno dei creditori può essere legittimamente fondata sul mancato reperimento di beni preesistenti nel patrimonio del fallito (merci o denaro), sempre che quest'ultimo non abbia voluto o saputo indicare la destinazione di tali beni ovvero abbia dedotto delle giustificazioni inconsistenti (Sez. 5, n. 2181 del 11/01/1984 - dep. 08/03/1984, Barbieri Rv. 16304601) e che tale mancato rinvenimento costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art 192 cod. proc. pen., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, con la conseguenza che non costituisce inversione dell'onere della prova il fatto che sia rimessa all'interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5, n. 2876 del 10/06/1998 - dep. 03/03/1999, Vichi W, Rv. 21260601). Nondimeno, sul piano sostanziale, si è pure sostenuto che il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1 L.F. sussiste non soltanto quando l'imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati, o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il denaro 9 svolge nella impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi (Sez. 5, n. 5637 del 26/02/1986 - dep. 16/06/1986, Gesnelli, Rv. 17314301). Nel caso scrutinato il giudice di merito, con motivazione immune da censure, ha dato atto che tanto il reiterato e sistematico prelievo di denaro contante dalle casse della società il quale, peraltro, proprio in ragione della natura della - moneta prelevata rendeva impossibile qualsiasi accertamento circa il relativo impiego , che l'ingiustificato bonifico di consistenti valori di pertinenza della società oltretutto in assenza di un affidabile compendio contabile di supporto - - in favore di un soggetto l'amministratore di diritto privo di poteri gestori distinto dall'ente, dovevano considerarsi atti di un deliberato programma di spoliazione del patrimonio sociale, cui l'imputato aveva partecipato consapevolmente, non potendo egli, in virtù della peculiare posizione rivestita, non essere al corrente dei propositi illeciti dell'amministratore di fatto della società. Di talché incombeva sull'imputato dare giustificazione obiettiva e riscontrabile della destinazione impressa alle risorse monetarie dell'ente, sottratte alla funzione specifica che le stesse erano chiamate a soddisfare.
3.4. Quanto al profilo dell'incidenza causale delle condotte distrattive sul successivo fallimento, occorre ribadire che, secondo l'ermeneusi esercitata da questa Corte sulle norme di riferimento, la stessa è irrilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il cui evento è costituito unicamente dalla lesione sub specie di messa in pericolo dell'interesse - - patrimoniale della massa creditoria (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 - dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 24687901), già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale, e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato in quanto mero substrato economico dell'insolvenza (Sez. 1, n. 40172 del 01/10/2009 - dep. 16/10/2009, Simonte, Rv. 24535001). Nella giurisprudenza di legittimità si è, dunque, affermata la lettura della fattispecie prevista dall'art. 216, comma 1, n. 1 L.F. come reato di condotta e di pericolo, sorretto dal dolo generico, al cui oggetto rimane estranea non solo la sentenza dichiarativa di fallimento, ma anche solo lo stato d'insolvenza o il dissesto che ne costituiscono il presupposto. In tal senso la selezione dei comportamenti da considerare conformi al tipo descritto dal legislatore deve avvenire già sul piano oggettivo, attraverso la verifica della concreta idoneità degli stessi a pregiudicare l'integrità della garanzia patrimoniale;
mentre sotto il profilo soggettivo tale idoneità deve costituire oggetto di rappresentazione da parte dell'agente, anche quando egli non agisca con l'obiettivo di recare 10 pregiudizio ai creditori: finalità, invero, non richiesta per la sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale quantomeno con riguardo alla fattispecie descritta nella prima parte dell'art. 216, comma 1, n.
1. L.F.. 3.5. Posti questi principi generali, è pertinente, nel caso che ci occupa, il richiamo al principio di diritto secondo il quale il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. E ciò in quanto, in aderenza ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, il dolo dell'extraneus non assume connotazioni diverse da quello richiesto all'imprenditore con il quale questi concorre;
ossia la consapevolezza di distrarre i beni, vale a dire di sottrarre gli stessi alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa (Sez. 5, n. 3560/ 14 del 10 dicembre 2013, Palmas, in motivazione;
Sez. 5, n. 1706/ 14 del 12 novembre 2013, P.G., Barbaro e altro in proc. Papalia, Rv. 258950; Sez. 5, n. 9299 del 13 gennaio 2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162). In questa ottica è stato precisato che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 L.F. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale, come detto, non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che essa non possa ricavarsi da altri fattori, quali la natura o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n. 16579 del 24 marzo 2010, Fiume e altro, Rv. 246879). In applicazione di tali principi la Corte di appello ha, dunque, ritenuto sussistente in capo al OC il dolo concorsuale richiesto, argomentando dalla privilegiata conoscenza che egli aveva delle modalità di gestione della società conseguente alla natura dei rapporti che lo legavano all'ON, alla sua posizione di detentore delle quote della società nella misura dell'80%, alla natura intrinsecamente depauperatoria delle condotte poste in essere. La linea argomentativa così sviluppata è immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre le obiezioni del ricorrente sull'apparenza esterna dello stato delle finanze della società prima della cessione a terzi non risultano effettivamente correlate al descritto apparato giustificativo, non tenendo per l'appunto conto di quanto effettivamente argomentato dalla Corte territoriale sulla particolare posizione dell'imputato. Per 11 il resto le doglianze avanzate con il ricorso sul punto si traducono nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). cod. proc. pen.. 3. Dalle suesposte considerazioni deriva la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi, cui fa seguito la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/4/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Aniello Nappi sundhimaylik addi 08 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO onjura 12