Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2015, n. 11671
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Sentenza 24 febbraio 2015

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In tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2015, n. 11671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11671
    Data del deposito : 24 febbraio 2015

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