Sentenza 24 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2015, n. 11671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11671 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/02/2015
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 407
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 8472/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI EL N. IL 14/03/1969;
avverso la sentenza n. 35809/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 16/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pezzella Vincenzo;
sentite le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione. Udito il difensore Avv. Betti Gianluca che ha insistito per l'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625 bis, c.p.p.. RITENUTO IN FATTO
1. SP EL ricorre ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., avverso la sentenza 5025/14 che la 4^ Sezione di questa Corte ha deliberato il 16.1.2014, rigettando il ricorso dallo stesso proposto nei confronti della sentenza del 13.12.2012 della Corte d'appello di Bologna.
Assume il ricorrente che l'errore di fatto nel quale la Corte di Cassazione sarebbe incorsa sarebbe consistito nella mancata dichiarazione di prescrizione del reato per il quale si procedeva, che risulta accertato il 10.11.2008.
La prescrizione sarebbe intervenuta il 10.11.2013. Essendo stato il ricorso rigettato e non dichiarato inammissibile, nè risultando alcuna argomentazione della Corte Suprema sul punto, da un lato sarebbe risultata applicabile la causa di estinzione sopravvenuta, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dall'altro sarebbe evidente l'errore di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivi sopra illustrato si palesa manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. È vero che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito, risolvendo il conflitto precedentemente insorto, che è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (così Sez. Un. n. 37505 del 14.7.2011, Corsini, rv. 250528; sez. 6^, n. 36768 del 20.9.2012, Contardi, rv. 253382; sez. 3^, n. 46244 del 23.10.2013, Chierici, rv. 257856).
Tuttavia, nel caso che ci occupa, la 4^ Sezione di questa Corte di legittimità, nella sentenza del 16.1.2014, non è incorsa in alcun errore in quanto all'atto della pronuncia il termine di prescrizione massimo del reato in contestazione non era decorso.
Ciò in quanto il medesimo difensore oggi ricorrente, avv. Betti Gianluca, che ha assistito dal primo grado l'imputato (cfr. nomina in atti del 26.10.2011), all'udienza del 20.9.2012 dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, dichiarava per iscritto di aderire all'astensione degli avvocati in atto, così originando il rinvio dell'udienza del 20.9.2012 al 13.12.2012, con conseguente sospensione della prescrizione che, ancorché non necessario, veniva anche esplicitata nell'ordinanza di rinvio.
3. Al termine massimo di prescrizione per il reato contravvenzionale in contestazione, pari, tenuto conto delle intervenute interruzioni, a cinque anni, doveva pertanto essere aggiunto un periodo di sospensione di mesi due e gg. 23, con prescrizione che sarebbe dunque maturata solo il 2.2.2014, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza 5025/14 di questa Corte.
Va ricordato, infatti, che è da tempo consolidata la giurisprudenza di questa Corte regolatrice che ritiene che in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore, di sessanta giorni ritenuto adeguato in relazione alle esigenze anche organizzative dell'Ufficio procedente (cfr. ex plurimis, sez. 5^, n. 18071 dell'8.2.2010, Piacentino e altri, rv. 247142 o la più recente sez. 4^, n. 10261 del 29.1.2013, M., rv. 256067 che ha precisato che il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso fino alla data della successiva udienza).
Tale principio va ribadito anche dopo la recentissima, condivisibile, sentenza delle Sezioni unite di questa Corte Suprema che, risolvendo un contrasto insorto tra le Sezioni semplici, hanno statuito che il concomitante impegno professionale del difensore in altro procedimento può costituire legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato fino ad un termine massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione (Sez. Unite, n. 4909 del 18.12.2014, dep. il 2.2.2015, Torchio, non ancora mass.).
In quel caso, infatti, ad essere stato dedotto era un legittimo impedimento a comparire del difensore per essere lo stesso contemporaneamente impegnato in altra sede per altra difesa. Cosa diversa, invece, è la partecipazione del difensore ad un'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria.
4. Già con una pronuncia delle Sezioni Unite dello scorso anno (Sez. Un. n. 40187 del 27.3.2014, Lattanzio, rv. 259926), con cui si era affermato il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, costituiscono fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti "erga omnes", ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'ari:. 101, secondo comma, veniva ricordato l'orientamento ormai consolidato teso al riconoscimento della piena legittimazione dell'astensione dei difensori nell'ambito delle regole e dei limiti fissati "direttamente dal legislatore o dalle fonti ed istituzioni alle quali la legge rinvia", con la conseguenza che il rispetto di queste regole e questi limiti determinerà l'accoglimento della richiesta del difensore di differimento dell'udienza, ma si era ricordato anche che in tal caso "la ragione del rinvio sarà pur sempre l'esercizio di un diritto di libertà, che è cosa del tutto diversa dal rinvio determinato da un impedimento".
La conseguenza - ricordavano ancora le SS.UU. nella sentenza 40187/2014 è che si verterà nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159 c.p.p., n. 3, ossia, l'adesione all'astensione costituisce un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisce un impedimento a comparire, sicché il giudice non è tenuto a differire l'udienza entro i sessanta giorni e l'intero periodo di rinvio andrà considerato ai fini della sospensione della prescrizione (in questo senso venivano ricordate sez. 2^, n. 20574 del 12/02/2008, Rosano, rv. 239890; sez. 5^, n. 44924 del 14/11/2007, Marras, rv. 237914; sez. 5^, n. 33335 del 23/04/2008, Inserra, rv. 241387; sez. 1^, n. 25714 del 17/06/2008, Arena, rv. 240460; Sez. 5^, n. 18071 del 08/02/2010, Piacentino, rv. 247142; Sez. 4^, n. 10621 del 29/01/2013, M., rv. 256067).
Ricordavano ancora le SSUU nel 2014 come alcune decisioni avessero fondato questa soluzione anche richiamando l'art. 4 del vigente codice di autoregolamentazione - il quale vieta l'astensione qualora l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione e "chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 - ter c.p.p., comma 5, che si proceda malgrado l'astensione del difensore" - osservando che in questo modo il legislatore secondario sembra aver considerato l'astensione dalle udienze come non riconducibile ad un legittimo impedimento a comparire poiché, diversamente, il richiamo all'art. 420 - ter c.p.p., comma 5, sarebbe stato superfluo (così, sez. 5^, n. 21963 del 07/05/2008, Del Duca, n. m.; Sez. 2^, n. 44391 del 29/10/2008, Palumbo, n. m.).
5. Con la citata pronuncia 4909/2015, Torchio, le SS.UU., qualora ve ne fosse bisogno, hanno sgombrato il campo da ogni residuo dubbio. Vi si legge, infatti: "Mette conto evidenziare che secondo l'interpretazione ormai consolidata di questa Corte il limite massimo di sessanta giorni dì sospensione del corso della prescrizione non può trovare applicazione nel caso di astensione del difensore dalle udienze, restando il termine prescrizionale sospeso per l'intero periodo di differimento: e ciò, perché detta astensione non costituisce impedimento in senso tecnico bensì un vero e proprio "diritto al rinvio" quale immediata conseguenza dell'esercizio del diritto costituzionale di libertà di associazione del difensore. Si è conseguentemente sostenuto che la richiesta di rinvio dell'udienza per aderire ad una astensione collettiva deve essere considerata una richiesta tutelata dall'ordinamento col diritto ad ottenere un differimento, ma non costituisce un impedimento in senso tecnico, visto che non discende da una assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva: di tal che, la richiesta di differimento dell'udienza per aderire ad una astensione collettiva si Inquadra nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, (tra le tante: sez. 4^, n. 10621 del 29/01/2013, 14., Rv. 256067;
sez. 6^, n. 25079 del 13/05/2010, G.G.; sez. 5^, n. 18071 del 08/02/2010, Piacentino, rv. 247142; sez. 2^, n. 44391 del 29/10/2008, Palumbo;
sez. 1^, n. 25714 del 17/06/2008, Arena, rv. 240460)". Dunque, si legge ancora nella condivisibile motivazione della sentenza Torchio: "...l'adesione all'astensione collettiva va inquadrata all'interno dell'esercizio di un diritto: per un verso, il concetto di "impedimento a comparire" risulta chiaramente incompatibile con una condotta (quella di non intervenire all'udienza in forza dell'adesione alla proclamata astensione dalle udienze) non imposta da eventi o cause esterne ma frutto della libera volontà di scelta del professionista interessato;
e, per altro verso, appare non priva di significato la riconducibilità dell'adesione in oggetto all'interno del diritto di associazione costituzionalmente tutelato dall'ari. 18, così come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 171 dei 1996".
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015