Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 1
In materia di richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione del condannato in espiazione dell'ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo ex art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), allorché si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest'ultima - tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell'isolamento diurno che sia stato interamente eseguito - si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2017, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
0098 8 -1 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 29/2017 Di Tomassi Mariastefania SENTENZA n. sez. - Presidente - N.3147/2017 Bonito Francesco Maria Silvio Consigliere REGISTRO Aprile Stefano - Consigliere GENERALE - Consigliere Centonze Alessandro N.11950/2017 · Rel. Consigliere - Assunta Cocomello Ha pronunciato la seguente SENTENZA e sul ricorso proposto da: th RA PP nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2016 del Tribunale Sorveglianza di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
lette le conclusioni del PG dott. Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, in data 29/11/2016, dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della semilibertà, presentata nell'interesse di RA PP, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno. Il provvedimento evidenziava che il condannato stava espiando, con decorrenza dal 5/4/1984, la pena dell'ergastolo, così determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Lecce il 17/9/2004, comprensivo dei seguenti titoli: 1) sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce del 5/2/1988, di condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno, per i reati di omicidio continuato in concorso, detenzione illegale di armi e ricettazione, commessi il 31/3/1984; 2)sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce del 18/4/2002, di condanna ad anni 26 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 416 bis, cod. pen. e 74, comma 1, 2 e 4 d.P.R. n.309 del 1990, commessi fino al 1/1/1998. In particolare, il Tribunale di Sorveglianza poneva in rilievo: - che l'isolamento diurno per anni 1, inflitto per i reati di omicidio continuato in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni, risultava espiato dal 22/1/2004 al 2/11/2005; -che il detenuto aveva espiato anni 35, mesi 11 e giorni 24 di reclusione, di cui anni 32, mesi 7 e giorni 24 per carcerazione esecutiva ed anni 3, mesi 4 a titolo di liberazione anticipata;
-che l'isolamento diurno espiato era riferito alla pena detentiva temporanea inflitta con la sentenza sub 1) del provvedimento di cumulo del 17/9/2004. A sostegno dell' inammissibilità della richiesta, l'ordinanza affermava che il condannato, nonostante la lunghissima carcerazione, non aveva raggiunto la quota di pena necessaria per accedere alla semilibertà, per arrivare alla quale il predetto avrebbe dovuto espiare interamente la pena temporanea, inflitta per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. n.309 del 1990 di cui alla sentenza sub 2) del provvedimento di cumulo, pari a 26 anni di reclusione e quella di 20 anni di reclusione in relazione al reato di omicidio, per il quale era stata inflitta la condanna all'ergastolo, per un totale di 46 anni di reclusione.
2.Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso RA PP, deducendo violazione degli artt. 72 e 184 cod. pen., nonchè vizio di motivazione e travisamento del fatto. In particolare il condannato si duole che, erroneamente, il Tribunale di Sorveglianza ha sostenuto che l'isolamento diurno espiato dal 22/11/2004 al 22/11/2005, sia quello irrogato con la sentenza di condanna all'ergastolo, essendo lo stesso, invece, riferibile a quello determinato con il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, ex art.663 cod. pen., in data 17/9/2004, dalla Procura Generale della Corte di Appello di Lecce e che pertanto, alla luce della natura di sanzione penale dell'isolamento diurno, la pena temporanea di anni 26, assorbita in quella dell'ergastolo, doveva considerarsi interamente espiata. Il ricorrente rappresenta, inoltre, che, anche ove il provvedimento avesse voluto giustificare la non ammissione al beneficio in base alla necessità di espiazione della intera pena di 26 anni in quanto inflitta per reati ostativi, il calcolo degli anni di reclusione necessari ad accedere al beneficio e' da valutarsi comunque errato, in quanto il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto operare lo scioglimento del cumulo e, ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 184 cod. pen., la pena temporanea originariamente inflitta, determinare la soglia 2 per l'accesso al beneficio in anni 33 di reclusione (13 per la condanna a reati ostativi e 20 per l'ergastolo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
1.1 Emerge dagli atti che, in data 17/9/2004, la Procura Generale della Repubblica di Lecce ha emesso ordine di esecuzione per la pena dell'ergastolo nei confronti di RA PP. Il provvedimento relativo alla pena he dell'ergastolo, di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce del 5/2/1988 e a quella della reclusione di anni 24, di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello Lecce del 18/4/2002 (così determinata, una volta revocato il beneficio dell'indulto concesso, nella misura di anni due, con ordinanza del 10/5/1991 dalla Corte di Assise di Appello di Lecce)- dichiarava assorbita, ex art.72 cod. pen., la pena detentiva nella pena perpetua, con conseguente richiesta alla Corte di Appello di Lecce di determinare l'entità dell'isolamento diurno. In data 5/11/2004 la Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce determinava in anni uno il periodo di isolamento diurno, da applicarsi in seguito all'assorbimento della pena temporanea in quella dell'ergastolo, che risulta essere stato, successivamente, espiato dal condannato, dal 22/11/2004 al 21/11/2005. 1.2 Alla luce dei suddetti rilievi parrebbe, quindi, errato il presupposto da cui muove il provvedimento impugnato, laddove afferma che "l'isolamento diurno di cui alla sentenza per i reati di omicidio continuato in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni risulta espiato dal condannato dal 22/11/2004 al 21/11/ 2005", giacchè, invece, dagli atti sembrerebbe emergere che tale espiazione si riferisce al periodo di isolamento diurno, determinato nella misura di un anno, a seguito dell'assorbimento, ex art.72 cod. pen., della pena temporanea in quella dell'ergastolo. E tale aspetto meritava più attenta verifica perché l'espiazione dell'isolamento diurno per i reati ostativi travolgerebbe, inevitabilmente, i successivi passaggi argomentativi della motivazione dello stesso, nella quale, ai fini del calcolo della quota di pena necessaria per accedere alla misura richiesta (stimata nell'ordinanza in ben 46 anni di reclusione), non si tiene conto che, avendo il condannato interamente scontato l'isolamento diurno applicato a norma del capoverso dell'art. 72, comma 2, cod. pen. ed avendo, altresì, lo stesso espiato, all'epoca della decisione, anni 35, 3 mesi 11 e giorni 24 di reclusione, erano state superate le soglie di pena indicate dall'art. 184, comma 1, cod. pen.
2.Il ricorso deve, peraltro, ritenersi fondato anche in relazione all'ulteriore doglianza afferente l'ambiguità della motivazione circa la rilevanza, o meno, ai fini della dichiarata inammissibilità dell'istanza di concessione, della natura ostativa dei reati oggetto del cumulo, in quanto il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila non specifica se l'asserita necessità di espiazione dell'intera pena temporanea di 26 anni, di cui alla sentenza sub 2) del provvedimento di cumulo, Me derivi dalla natura ostativa di tutti i reati in essa ricompresi, né dalla motivazione emerge se, a tal fine, in applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, si sia proceduto allo scioglimento del cumulo per la verifica della intervenuta espiazione delle porzioni di pena ad essi afferenti.
3. In ogni caso, ed infine, deve essere ribadito che, in materia di richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione del condannato in espiazione dell'ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo, si è chiarito che, allorché si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest'ultima -tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell'isolamento diurno che sia stato interamente eseguito- si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà (Sez.1, 2/3/2010 n. 18119, rv. 247068 Sez. 1, 19/9/2012, n.38462, rv. 253453).
4. I suddetti rilievi impongono, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, che, salva ogni valutazione in ordine alla sussistenza delle altre condizioni per la concessione in favore del ricorrente della richiesta misura alternativa, si atterrà, nel calcolo della quota di pena necessaria per l'accesso alla misura richiesta, alle disposizioni di cui agli artt. 72 e 184 cod. pen., nonchè ai principi della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila. Così deciso il 27/9/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Assunta Cocomello Mariastefania Di Tomassi DEPOSITATDEPOSITATA Time IN CANCELLERIA 12 GEN 2018 PICANCED CANCELLIERE