Sentenza 4 giugno 2010
Massime • 1
Il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti (nella specie l'aggravante ex art. 219, comma secondo, l. fall.), trattandosi di valutazione di natura completamente diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2010, n. 35828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35828 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/06/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1412
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 29330/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL MA N. IL *18/07/1956*;
2) EL BR N. IL *08/02/1964*;
avverso la sentenza n. 2759/2005 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
udito il P.G. in persona del dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Sammarco Angelo Alessandro. FATTO
Con sentenza in data 13 gennaio 2009 la Corte d'Appello di Milano, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto RI AM e EL O\ responsabili, in concorso fra loro e con SE ON, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società "3 B Market di IO GI & C. s.n.c.", della quale essi erano stati amministratori di fatto e il \\IO\ di diritto.
La qualità di amministratori di fatto è stata attribuita agli imputati EL\ sulla base delle risultanze testimoniali, donde era emerso il perdurante esercizio da parte di costoro, pur dopo l'insediamento del \\IO\, di tutti i poteri gestionali precedentemente esercitati in via esclusiva, in un regime di sostanziale continuità e di pieno accordo operativo col nuovo amministratore di diritto.
La condotta distrattiva era stata accertata in via di prova logica, non essendosi rinvenuta all'atto dell'inventario parte della merce acquistata presso i fornitori e non pagata.
Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione EL IO e AU AM, per il tramite del comune difensore, deducendo censure riconducibili a tre motivi. Col primo motivo i ricorrenti contrastano il giudizio di colpevolezza in ordine ai fatti di distrazione, sostenendo la carenza di prova circa un precedente possesso delle merci da parte della società. Col secondo motivo contrastano la qualità ad essi attribuita di amministratori di fatto, sulla base di elementi qualificati nella sentenza come indici rivelatori, dunque non prove, e su considerazioni che definiscono prive di fondamento logico. Censurano, in particolare, il giudizio di correità con l'amministratore di diritto SE ON, evidenziandone l'incompatibilità col ruolo di "testa di legno" a costui attribuito nelle indagini preliminari;
prospettano la diversa qualificazione del fatto come truffa, anziché come bancarotta fraudolenta.
Col terzo motivo denunciano contraddittorietà fra la disposta applicazione delle attenuanti generiche e il giudizio di mera equivalenza di esse rispetto all'aggravante L. Fall., ex art. 219, comma 2. DIRITTO
I ricorsi degli imputati EL\, confluiti nell'atto d'impugnazione congiunto, sono privi di fondamento e devono essere rigettati.
Il fatto che la società poi fallita abbia a suo tempo acquisito il possesso delle merci, non rinvenute dal curatore al momento dell'inventario, è provato in virtù dei documenti di vendita prodotti dai fornitori e posti a base della loro ammissione al passivo fallimentare;
inoltre la Guardia di Finanza ha accertato nello specifico, attraverso il pedinamento di un autocarro, l'avvenuto dirottamento di merce - che doveva essere trasportata dall'uno all'altro dei punti di vendita - presso un soggetto estraneo e non accreditato come acquirente.
Irrilevante è pertanto, alla stregua di quanto accertato, l'inattendibilità delle scritture contabili della "3 B Market", emergendo aliunde la prova opportunamente valorizzata dal Tribunale con apprezzamento fatto proprio, per relationem, dalla Corte d'Appello.
Su tali presupposti fattuali è del tutto corretta l'applicazione, fatta nella sentenza impugnata, della regula iuris in base alla quale il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni o valori societari che siano stati a disposizione degli amministratori costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, quando non ne sia dimostrata la destinazione agli scopi della società (oltre alla giurisprudenza citata dalla Corte d'Appello, v. Cass. 27 novembre 2008 n. 7048; Cass. 15 dicembre 2004 n. 3400; Cass. 18 febbraio 1999 n. 854). L'attribuzione agli imputati RI AM e EL O\ della qualità di amministratori di fatto si fonda, nel giudizio della Corte territoriale, su una serie di circostanze di fatto riferite da numerosi testi;
è risultato, per tale via, che AU AM era stato sempre presente all'interno dell'esercizio commerciale, aveva impartito ordini ai dipendenti e trattato con fornitori;
per parte sua RI AM aveva avuto un ruolo attivo nel passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, aveva acquisito nuovi fornitori e chiesto ai precedenti proprietari di affiancarlo nel primo periodo di gestione;
entrambi avevano operato nella società, ciascuno occupandosi in autonomia di un proprio settore. Da tali elementi fattuali il giudice di merito ha tratto la prova logica dell'assunzione, da parte dei due odierni ricorrenti, della qualità di amministratori di fatto: non già in sostituzione dell'amministratore di diritto SE ON, ma in pieno accordo con lui e in regime di concorso nella realizzazione dei fatti distrattivi (e, dunque, al di fuori di ogni ipotesi di truffa); il percorso argomentativo seguito nella sentenza è pienamente osservante dei criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 c.p.p., anche sotto il profilo dell'apprezzamento di quelli che nella motivazione sono definiti "indici rivelatori", e che possono agevolmente ricondursi alla nozione di indizi gravi, precisi e concordanti.
Non sussiste, infine, la denunciata contraddittorietà fra l'applicazione delle attenuanti generiche e il giudizio di equivalenza di queste rispetto alle aggravanti contestate. Già da tempo questa Corte Suprema, con enunciazione mai contraddetta, ha affermato il principio - che va qui ribadito - secondo cui "la valutazione degli elementi favorevoli che consentono il riconoscimento delle attenuanti generiche è del tutto svincolato dal giudizio di comparazione, tra circostanze di segno opposto, che ha la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo. Ne consegue che non è ravvisabile vizio logico e contraddittorietà tra la ritenuta sussistenza di circostanze favorevoli all'imputato, idonee a legittimare l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., ed il giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti (nella specie recidiva), trattandosi di valutazione di natura completamente diversa (Cass. 9 luglio 1986 n. 11704). Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2010