Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 2
La testimonianza indiretta è utilizzabile (art. 195, comma 7, cod. proc. pen.) solo in caso di irreperibilità del testimone primario, non anche nel caso in cui ne risulti impossibile l'identificazione, atteso che la legge - prescindendo dalla volontà del dichiarante - pone a carico della parte che abbia interesse all'utilizzazione della testimonianza indiretta o, in mancanza, del giudice, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., l'obbligo di compiere ogni accertamento utile all'identificazione del testimone diretto, in vista del diritto delle parti di chiederne l'escussione.
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato (art. 62 cod. proc. pen.) riguarda anche le dichiarazioni rese, dalla persona poi sottoposta alle indagini, nel corso di un'attività amministrativa (ispettiva o di vigilanza), atteso che l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. ne estende la portata anche in presenza di semplici indizi di reato, non richiedendosi l'esistenza di veri e propri indizi di colpevolezza (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza dei giudici di merito, fondata sulla deposizione testimoniale resa da un vigile urbano, il quale riferiva di fatti appresi - con ogni probabilità - dallo stesso imputato, nel corso di un'indagine ispettiva).
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- 1. Inutilizzabili le dichiarazioni dell’indagato nell’attività ispettiva se assunte in violazione delle garanzie.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Inutilizzabili le dichiarazioni dell'indagato nell'attività ispettiva se assunte in violazione delle garanzie Massima Giurisprudenziale Sono inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato rese nel corso dell'attività ispettiva, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte, ciononostante, in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa. Decisione: Sentenza n. 54590/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale Massima: Nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, quando emergano indizi di reato, sorge l'obbligo – ai sensi …
Leggi di più… - 2. Dichiarazioni dell'imputato e garanzia del diritto di difesaAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 7 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2001, n. 32464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32464 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 25/06/2001
Dott. GIORGIO LATTANZI - Consigliere - SENTENZA
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Consigliere - N. 1115
Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 19281/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BU BE, n. a Padova il 24 luglio 1937
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia depositata il 22 marzo 2000 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Udite le conclusioni del P.M. Dott. A. M. De Sandro che ha chiesto l'a.s.r.
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di BE BU in ordine al delitto di cui all'art. 483 c.p., per la falsa dichiarazione in un atto di notorietà di non avere percepito redditi nell'anno 1993. I giudici del merito hanno ritenuto prova sufficiente della colpevolezza dell'imputato la deposizione del vigile urbano RL AM, che riferì di avere appreso da una persona appartenente al nucleo familiare di BE BU, e forse da lui stesso, che egli nel 1993 aveva percepito un reddito di un milione e cinquecentomila lire mensili.
Ricorre per cassazione BE BU e deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando tra l'altro che la corte d'appello si sia fondata sulla testimonianza indiretta del vigile urbano AM, benché costui non avesse saputo precisare l'identità della persona dalla quale aveva appreso la notizia riferita ai giudici.
Il ricorso è fondato.
Secondo quanto prevede l'art. 195 comma 7 c.p.p., invero, non può essere utilizzata la testimonianza di chi non sia in grado di indicare la persona da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame. E questo divieto probatorio non presuppone necessariamente la "volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria", come talora si sostiene in giurisprudenza (Cass., sez. 5^, 3 maggio 1996, Nocchiero, m. 205867), ma è destinato solo a consentire alle parti l'esercizio del diritto previsto dallo stesso art. 195 c.p.p., al primo comma, di richiedere l'escussione delle persone cui il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti. È certamente vero, perciò, che il testimone indiretto può limitarsi a indicare solo elementi idonei a individuare la sua fonte, quando non sia in grado di precisarne le generalità (Cass., sez. 3^, 13 giugno 1997, Cannavò, m. 209355). Ma altrettanto vero è che in questi casi spetti alla parte che abbia interesse all'utilizzazione della testimonianza indiretta, ovvero in mancanza al giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p., compiere ogni accertamento utile all'identificazione del testimone primario, perché solo nel caso di irreperibilità, non in caso di impossibilità di identificazione, l'art. 195 comma 3 c.p.p. ammette l'utilizzabilità della testimonianza indiretta.
D'altro canto, nel caso in esame l'esigenza dell'identificazione della fonte di informazione del teste AM si pone con particolare pregnanza, perché, secondo quanto il testimone ha riferito, le informazioni oggetto della deposizione egli potrebbe averle apprese dallo stesso BE BU. In tal caso, invero, la deposizione del teste AM sarebbe assolutamente inutilizzabile a norma dell'art. 62 c.p.p., che vieta la testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini. Gli art. 220 e 223 disp. att. estendono, infatti, la disciplina del codice agli atti della pubblica amministrazione già destinati all'accertamento di fatti rilevanti nel procedimento penale. In particolare, secondo quanto prevede l'art. 220 disp. att., sarebbe applicabile l'art. 62 c.p.p. anche all'attività ispettiva nel corso della quale BE BU avrebbe reso dichiarazioni autoincriminanti al vigile urbano AM, che, in quanto incaricato di tale attività, non potrebbe deporre sul contenuto delle dichiarazioni ricevute. Vero è che secondo una parte della giurisprudenza "il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 c.p.p., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e pervenuto attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsiasi maniera, presuppone che esse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori del medesimo, giacché, in quest'ultima ipotesi, il divieto non può operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico riferito dal teste, valutabile come tale dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova" (Cass., sez. 2^, 18 febbraio 2000, Tornatore, m. 216357, Cass., sez. 2^, 27 novembre 1998, Ricci, m. 212788). Mentre secondo un'altra parte della giurisprudenza occorre accertare se al momento della dichiarazione fossero già "emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all'atto ispettivo o di vigilanza" (Cass., sez. 6^, 10 maggio 1999, Gatto, m. 214332). Ma questa giurisprudenza non tiene conto del fatto che, analogamente a quanto l'art. 267 comma 1 c.p.p. prevede per le intercettazioni, l'art. 220 disp. att. c.p.p. non richiede indizi di colpevolezza,
soggettivamente orientati, bensì solo "indizi di reato". Sicché per l'applicabilità delle norme del codice di rito è sufficiente la mera oggettiva qualificabilità come reato dei fatti cui si riferisce l'attività ispettiva o di vigilanza;
e da tale possibile qualificazione, non da una questione di fatto come pure si sostiene (Cass., sez. 2^, 18 febbraio 2000, Tornatore, m. 216358), dipende se l'attività investigativa fosse da considerare o meno di polizia giudiziaria.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata per mancanza di motivazione, in quanto fondata su una deposizione inutilizzabile. I giudici del merito, cui occorre rinviare per un nuovo esame dei fatti, si atterrano ai seguenti principi:
a) la testimonianza indiretta è inutilizzabile a norma dell'art. 195 comma 7 c.p.p., quando la mancata identificazione della persona cui il testimone si è riferito per la conoscenza dei fatti renda impossibile l'esercizio del diritto delle parti di chiederne l'escussione a norma dell'art. 195 comma 1 C.P.P.; b) le dichiarazioni rese dalla persona poi sottoposta alle indagini nel corso di un'attività ispettiva o di vigilanza, relativa a un fatto costituente reato, non possono essere oggetto di testimonianza, in applicazione del divieto previsto dall'art. 62 c.p.p., perché tali dichiarazioni devono intendersi rese nel corso del procedimento in virtù del rinvio alla norme del codice di rito contenuto nell'art.220 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2001