Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2001, n. 32464
CASS
Sentenza 26 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La testimonianza indiretta è utilizzabile (art. 195, comma 7, cod. proc. pen.) solo in caso di irreperibilità del testimone primario, non anche nel caso in cui ne risulti impossibile l'identificazione, atteso che la legge - prescindendo dalla volontà del dichiarante - pone a carico della parte che abbia interesse all'utilizzazione della testimonianza indiretta o, in mancanza, del giudice, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., l'obbligo di compiere ogni accertamento utile all'identificazione del testimone diretto, in vista del diritto delle parti di chiederne l'escussione.

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato (art. 62 cod. proc. pen.) riguarda anche le dichiarazioni rese, dalla persona poi sottoposta alle indagini, nel corso di un'attività amministrativa (ispettiva o di vigilanza), atteso che l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. ne estende la portata anche in presenza di semplici indizi di reato, non richiedendosi l'esistenza di veri e propri indizi di colpevolezza (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza dei giudici di merito, fondata sulla deposizione testimoniale resa da un vigile urbano, il quale riferiva di fatti appresi - con ogni probabilità - dallo stesso imputato, nel corso di un'indagine ispettiva).

Commentari2

  • 1Inutilizzabili le dichiarazioni dell’indagato nell’attività ispettiva se assunte in violazione delle garanzie.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Inutilizzabili le dichiarazioni dell'indagato nell'attività ispettiva se assunte in violazione delle garanzie Massima Giurisprudenziale Sono inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato rese nel corso dell'attività ispettiva, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte, ciononostante, in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa. Decisione: Sentenza n. 54590/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale Massima: Nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, quando emergano indizi di reato, sorge l'obbligo – ai sensi …

     Leggi di più…

  • 2Dichiarazioni dell'imputato e garanzia del diritto di difesa
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 7 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2001, n. 32464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32464
Data del deposito : 26 giugno 2001

Testo completo