Sentenza 9 dicembre 2014
Massime • 1
La competenza del magistrato di sorveglianza ad applicare le misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento ha carattere funzionale e, come tale, in caso di violazione è sempre rilevabile anche di ufficio ai sensi dell'art. 21, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che, dopo l'irrevocabilità della sentenza, aveva provvisoriamente applicato la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia).
Commentario • 1
- 1. Ricovero casa di cura: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2014, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 09/12/2014
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 3518
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 19425/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RO, nato a [...] il [...],;
avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2014 del Tribunale di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. GAETA Pietro il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al medesimo giudice per un nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. CA RO è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Latina del 17 luglio 2013, irrevocabile dal 9 gennaio 2014, alla pena di mesi sette di reclusione per il delitto di evasione, con la riconosciuta diminuente del vizio parziale di mente. Il Tribunale, pur riconoscendo, insieme alla seminfermità mentale dell'imputato, la sua pericolosità sociale, non ha applicato, nella predetta sentenza, alcuna misura di sicurezza, limitandosi a sostituire la misura della custodia cautelare in carcere, cui era sottoposto il CA, con il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero.
Con successiva ordinanza del 14 agosto 2013, emessa ai sensi dell'art. 312 cod. proc. pen., il Tribunale di Latina, richiamata la perizia disposta nel corso del giudizio e ritenuto assolutamente necessario applicare al CA una misura di sicurezza personale, attesa la sua pericolosità sociale, ha disposto in via provvisoria il ricovero dello stesso in una casa di cura e custodia per un tempo non inferiore a sei mesi.
Successivamente, nell'ambito del procedimento di riesame della pericolosità sociale promosso dallo stesso CA, il Tribunale di Latina, dopo aver sospeso l'esecuzione della misura di sicurezza in corso e averne precisato la scadenza al 17 febbraio 2014, come da provvedimento notificato all'interessato presso la casa di cura e custodia di Reggio Emilia dove era internato, con ordinanza del 14 febbraio 2014, ha applicato in via provvisoria al CA la misura del ricovero nella casa di cura e custodia presso la struttura privata "Clubhouse" di Farigliano, in provincia di Cuneo, per un tempo non inferiore a sei mesi.
2. Il CA, tramite il difensore, avvocato Francesco Vasaturo del foro di Latina, ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza del 14 febbraio 2014 e deduce i seguenti motivi.
2.1. Abnormità del primo provvedimento del 14 agosto 2013, costituente l'antecedente logico-giuridico di quello più recente, col quale il Tribunale di Latina, dopo la definizione del giudizio penale giusta sentenza del 17 luglio 2013 che non aveva applicato alcuna misura di sicurezza, aveva successivamente disposto nei confronti del CA l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia per la durata minima di sei mesi sulla base dei medesimi atti (e, in particolare, della perizia psichiatrica) acquisiti nel precedente giudizio.
Tale disposizione si poneva al di fuori del sistema normativo in subiecta materia, che impone al giudice, salva l'applicazione provvisoria durante l'istruzione o il giudizio, di ordinare le misure di sicurezza nella stessa sentenza di condanna (art. 205 c.p., comma 1; art. 533 c.p.p., comma 1, e art. 579 cod. proc. pen.).
2.2. Abnormità dell'ordinanza del 14 febbraio 2014, laddove, nel dispositivo, aveva testualmente ordinato la sostituzione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, applicata in via provvisoria al CA, con quella del ricovero in una casa di cura e custodia.
In realtà, il CA, riconosciuto seminfermo di mente e non totalmente incapace di intendere e di volere, non era mai stato destinatario di provvedimento di ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, bensì di ordine di ricovero in una casa di cura e di custodia, giusta prima ordinanza del 14 agosto 2013, denunciata come abnorme dal ricorrente col primo motivo, perché posteriore alla sentenza di condanna.
2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 25 Cost., comma 3; agli artt. 199, 205, 206 e 212 c.p., art. 213 c.p., comma 1; agli artt. 312 e 313 cod. proc. pen.;
alla L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 59 e 62 di ordinamento penitenziario.
L'ordinanza impugnata aveva applicato una misura di sicurezza, consistente nel ricovero del CA in una struttura terapeutica privata, la "Clubhouse" di Farigliano (Cuneo), non prevista dall'ordinamento giuridico, che individua le case di cura e di custodia, in cui sono ricoverati i condannati infermi di mente riconosciuti socialmente pericolosi, nei soli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza dipendenti dall'amministrazione penitenziaria, e non in strutture private, ferma la possibilità di destinare a quest'ultime gli stessi condannati, ricorrendo però alla diversa misura della libertà vigilata, prevista dalla legge, con le opportune prescrizioni del caso, al fine di rendere il trattamento terapeutico più adeguato alle specifiche esigenze di cura del condannato.
2.4. Esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi, per aver disposto il trasferimento del CA da una struttura istituzionale (casa di cura e custodia di Reggio Emilia) ad un'altra privata (comunità psichiatrica residenziale "Clubhouse"), esercitando un potere spettante al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sulla base di tutti i predetti rilievi, il ricorrente ha quindi richiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Latina in data 14 febbraio 2014. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, nella requisitoria depositata il 25 luglio 2014, ha ritenuto infondato il primo motivo, non essendo stata tempestivamente impugnata l'ordinanza del 14 agosto 2013, censurata dal ricorrente come abnorme, valendo i termini di impugnazione anche per denunciare la pretesa abnormità del provvedimento, non esente dal rispetto di essi;
ha, inoltre, ritenuto privo di fondamento anche il secondo motivo, atteso l'evidente errore materiale in cui era incorso il Tribunale nell'indicare come misura da sostituire il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, anziché l'assegnazione ad una casa di cura e custodia, effettivamente disposta con la detta ordinanza del 14 agosto 2013; ha, invece, considerato fondata la terza censura, per avere il Tribunale, nell'ordinanza del 14 febbraio 2014, applicato una misura di sicurezza (l'assegnazione a struttura psichiatrica esterna al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) non prevista dall'ordinamento; ha, quindi, rilevato l'assorbimento del quarto motivo in quello precedente da accogliere, e ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Poiché l'unico provvedimento vigente è l'ordinanza del 14 febbraio 2014 con la quale è stata applicata al CA, in via provvisoria, la misura di sicurezza del ricovero presso la struttura "Clubhouse" di Farigliano, definita nel provvedimento come casa di cura e di custodia, è solo a questo provvedimento che occorre avere riguardo nell'esame del proposto ricorso.
E, al riguardo, è agevole rilevare, in via preliminare e assorbente rispetto ad ogni altro rilievo, che non spettava al Tribunale di Latina che aveva emesso la sentenza del 17 luglio 2013, già irrevocabile dal 9 gennaio 2014, con la quale non era stata disposta alcuna misura di sicurezza, la competenza a disporre, con l'impugnata ordinanza del 14 febbraio 2014, seppure in via provvisoria, il ricovero del CA in una casa di cura e di custodia, peraltro specificata in una struttura, come il "Clubhouse", non facente parte dell'amministrazione penitenziaria, trattandosi di un centro terapeutico privato.
Giova puntualizzare, in proposito, la distribuzione della competenza in materia di misure di sicurezza.
A norma dell'art. 312 cod. proc. pen. in relazione all'art. 279 c.p.p., in sede cautelare, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nei confronti dell'infermo di mente e delle altre persone indicate nell'art. 206 cod. pen., che siano riconosciute socialmente pericolose ai sensi dell'art. 203 cod. pen., compete, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento di cognizione, al giudice che procede, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'art. 273 c.p.p., comma 2. A norma dell'art. 205 c.p., comma, in sede di giudizio, le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento, ricorrendone le condizioni specificate nell'art. 202 cod. pen.: commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato e attuale pericolosità sociale, intesa come probabilità di commissione di nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, da accertare, a norma dell'art. 203 cod. pen., secondo l'indefettibile canone dell'attualità, alla luce delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p.p.. Una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento e negli altri casi stabiliti dalla legge (dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere ed estinzione della pena), la competenza ad ordinare le misure di sicurezza è attribuita, in via esclusiva, al Magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, a norma dell'art. 679 cod. proc. pen. in relazione all'art. 205 c.p., comma 2. La competenza del Magistrato di sorveglianza nei casi predetti e, segnatamente, dopo la definizione del processo di cognizione con sentenza irrevocabile, ha carattere funzionale e, come tale, in caso di violazione, è sempre rilevabile, anche di ufficio, a norma dell'art. 21 c.p.p., comma 1, (si veda sul carattere funzionale di tale competenza, tra le molte: Sez. 1, n. 6371 del 31/01/2006, Maltese, e Sez. 1, n. 46544 del 08/11/2005, Confi, comp. in proc. Brusco).
2. Nel caso di specie, il CA era stato già condannato in via definitiva, giusta sentenza del Tribunale di Latina del 17 luglio 2013 irrevocabile dal 9 gennaio 2014, allorché lo stesso Tribunale, con la più recente ordinanza del 14 febbraio 2014, ha applicato in via provvisoria nei suoi confronti il ricovero presso la comunità terapeutica residenziale "Clubhouse" di Farigliano, in sostituzione della precedente misura, erroneamente definita come ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario, in realtà mai disposto, atteso che il precedente ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, di cui alla sentenza del 17 luglio 2013, era stato già sostituito dal ricovero provvisorio in una casa di cura e custodia con la successiva ordinanza del 14 agosto 2013 dello stesso Tribunale di Latina. Alla data del 14 febbraio 2014 la competenza a disporre la misura di sicurezza, non ordinata con la sentenza di condanna già divenuta irrevocabile, era dunque del solo Magistrato di sorveglianza e la violazione di tale competenza funzionale comporta, assorbito ogni altro motivo, la nullità dell'ordinanza impugnata e, quindi, l'annullamento di essa senza rinvio, con la trasmissione degli atti al competente Magistrato di sorveglianza di Roma, individuato a norma dell'art. 677 c.p.p., comma 2, con riguardo al luogo in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna del 17 luglio 2013; e tanto senza tacere l'ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato per aver individuato la struttura in cui eseguire la misura in una comunità terapeutica psichiatrica privata, anziché in un istituto per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive rientrante nell'organizzazione penitenziaria e da individuare a cura della competente autorità amministrativa penitenziaria, a norma degli artt. 59 e 62 Ord. Pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015