Sentenza 31 gennaio 2006
Massime • 1
L'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri "capi" penali della sentenza, ovvero altri "punti" della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto competente la Corte di appello a decidere in merito all'impugnazione che investiva integralmente i contenuti decisori della sentenza di proscioglimento, in riferimento ad un'istigazione a delinquere non accolta, con la quale era stata altresì applicata la misura di sicurezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2006, n. 6371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6371 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 31/01/2006
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 353
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 040907/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CORTE APPELLO SALERNO;
in proc.:
SC FR;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SALERNO;
ORDINANZA del 21/10/2005 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO G., il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Salerno. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, chiamato a pronunziarsi sull'appello proposto da SC FR avverso la sentenza 31/10/1997 del G.U.P. del Tribunale di Sala Consilina, dichiarativa di non luogo a procedere in ordine all'imputazione di istigazione non accolta a rendere false informazioni al P.M., di cui agli artt. 115 e 371 bis c.p., con la conseguente applicazione nei confronti del SC, siccome non punibile, della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, dichiarava la propria incompetenza con ordinanza del 20/10/1998 e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Salerno, sul rilievo che l'impugnazione non investiva la sola disposizione riguardante l'applicazione della misura di sicurezza, bensì in primis la sussistenza nel merito del fatto contestato.
La Corte d'Appello di Salerno, a sua volta, con ordinanza del 21/10/2005 rilevava il conflitto negativo di competenza, poiché le doglianze difensive dell'appellante, pur coinvolgendo i singoli punti della decisione circa i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza in ordine all'unico "capo" avente ad oggetto l'istigazione non accolta, attenevano sostanzialmente solo alla legittimità della statuizione applicativa della misura. 2. - Ritiene il Collegio che la competenza debba correttamente radicarsi davanti alla Corte d'Appello di Salerno poiché l'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento dall'imputazione di istigazione non accolta, siccome persona non punibile ex art. 115 c.p., comma 4, non è affatto limitata alla sola "disposizione" applicativa della misura di sicurezza personale, bensì investe, prima e ancora più a monte di quest'ultima, l'intero - benché unico - "capo" attinente a quella imputazione, nei plurimi "punti" riguardanti la giurisdizione del G.U.P., la legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 205 c.p. e art. 425 c.p.p. in riferimento all'art. 24 Cost., nonché, previa idonea acquisizione probatoria, addirittura la sussistenza del fatto contestato.
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale ormai consolidato (v. Cass., Sez. 1^, 25/06/1996, Conchin, rv. 205583; Sez. 1^, 20/02/2003, P.G. in proc. Villetti, rv. 223797; da ultimo, Sez. 1^, 08/11/2005 - 20/12/2005, n. 46544, Maltese) l'affermazione per la quale, con riferimento al combinato disposto dell'art. 579 c.p.p., comma 2 e art. 680 c.p.p., comma 2, l'attribuzione della competenza funzionale alla Magistratura di Sorveglianza, quale Giudice specializzato, in materia di misure di sicurezza e di accertamento della pericolosità sociale del soggetto, presuppone necessariamente che l'impugnazione resti rigorosamente limitata "alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza"; qualora, invece, l'impugnazione riguardi anche altri "capi" penali della sentenza, ovvero altri "punti" della decisione, pur inerenti allo stesso e unico "capo", e però diversi rispetto al punto attinente alla disposizione applicativa della misura di sicurezza personale (com'è avvenuto nel caso in esame, in cui l'appellante ha contestato la sussistenza dei fatti), riprende vigore la regola generale attributiva della competenza al Giudice della cognizione sul merito della impugnazione relativa ai capi penali (nella specie, alla Corte d'Appello).
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte d'appello di Salerno, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2006