Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
Il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, con il contestuale rigetto dell'impugnazione contro i capi concernenti la pena, è devoluto non al giudice d'appello, ma al tribunale di sorveglianza, perché, venuta meno la connessione con gli altri capi della sentenza, non v'è ragione per derogare alla competenza funzionale di tale organo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2005, n. 46544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46544 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/11/2005
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 01141
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paolo - Consigliere - N. 035229/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE RT N. IL 16/04/1961;
2) LO IU N. IL 17/11/1975;
avverso SENTENZA del 18/01/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul capo concernente la misura di sicurezza;
Rigetto nel resto del ricorso del MA;
udito il difensore avv. Clementi Marco per HI GI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18/01/2005 la Corte d'Appello di RM, in parziale riforma della sentenza del GIP di RM in data 05/11/2003 - che aveva ritenuto gli imputati LO GI e MA TO responsabili soltanto di alcuni episodi estorsivi, aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e li aveva condannati rispettivamente alla pena di anni sei di reclusione e di Euro 2.000,00 di multa ed alla pena di anni sei di reclusione e di Euro 1.600,00 di multa - ha dichiarato gli imputati colpevoli altresì del reato di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 2 e 4, ed ha quindi rideterminato la pena inflitta dal primo giudice in quella di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa per il LO ed in anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per il MA, applicando altresì ai suddetti la misura di sicurezza della assegnazione ad una casa di lavoro per la durata non inferiore ad un anno.
L'accusa relativa alla partecipazione alla associazione mafiosa Cosa Nostra ed in particolare al mandamento di RM IO traeva origine dalla ipotesi investigativa per cui i suddetti imputati, che avevano confessato di avere posto in essere alcune estorsioni ai danni di titolari di cantieri o di attività commerciali, con metodo mafioso (usando le espressioni "mettersi in regola" o "mettersi a posto" o "contributi per i carcerati"), essendo stati tra l'altro arrestati nella flagranza di un tentativo di estorsione ai danni di certo Finazzo, si fossero prestati per conto degli esponenti del mandamento di S. RO EL alla imposizione del "pizzo" ai titolari dei cantieri edili della zona di OF di EL e Collesano e di esercizi commerciali di LÙ e fossero quindi partecipanti alla organizzazione per conto della quale agivano. A carico degli imputati avevano deposto oltre alle persone offese che li avevano riconosciuti anche nel corso di un incidente probatorio, descrivendo il metodo mafioso utilizzato, anche i collaboratori di giustizia GG Peppino e RÈ NI, il primo esponente mafioso del mandamento di RM - IO ed il secondo capo mandamento di Caccamo. Il GG aveva riferito come il MA ed il LO fossero stati, con altri, proposti per la raccolta del pizzo nella zone delle Madonie, previa autorizzazione del "responsabile delle Madonie", avendo egli rifiutato quell'incarico a causa della sua fisionomia ben riconoscibile e proponendo appunto i "palermitani" per l'incarico. Il RÈ aveva a sua volta sostenuto che i "palermitani" erano stati chiamati dai fratelli VI, che gestivano le estorsioni nella zona fra OF di EL e LÙ, a collaborare per una sorta di censimento dei soggetti da "proteggere" nella zona di Villagrazia, ma che, essendo inesperti, "cani sciolti", "selvaggi", avevano agito con imprudenza così da costringere un imprenditore (il RO) a sporgere denunzia (e per tale estorsione era stato condannato il LO). Il giudice di primo grado, pur avendo ritenuto che i suddetti imputati si fossero mossi per il conseguimento di interessi mafiosi e con modalità mafiose e che quindi fosse sussistente la aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in relazione alle estorsioni per cui avevano riportato condanna, anche alla stregua delle rivelazioni, ritenute attendibili, di personaggi mafiosi di grosso calibro quali il GG ed il GI, che erano state riscontrate dalla inclusione fra le vittime del RO e del Farinella, peraltro ha escluso che vi fosse la piena prova che i suddetti fossero organici alla associazione, a causa del loro malaccorto operare.
La Corte d'Appello, investita sia dall'appello del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale con riguardo ai reati per cui gli imputati erano stati assolti, sia da quello degli imputati che avevano lamentato la durezza del trattamento sanzionatorio, ha ritenuto che gli imputati fossero responsabili anche del reato di partecipazione alla associazione di tipo mafioso, poiché la loro condotta volta alla effettuazione di una sorta di censimento delle attività imprenditoriali della zona compresa tra OF di EL e LÙ per conto dei fratelli VI di S. RO EL, che da poco avevano esteso la loro "competenza" in una zona in cui negli ultimi tempi aveva operato in modo disorganico la "famiglia" di Bagheria, era posta in essere nell'interesse di Cosa Nostra e sistematicamente diretta ad imporre il "pizzo" oltre che, indirettamente, a dare un segnale forte di controllo del territorio, con metodo mafioso e nella piena consapevolezza di agire per conto della associazione mafiosa ed al fine di agevolarne gli interessi, senza che rilevasse nel contempo la sprovvedutezza dell'agire degli imputati, di cui aveva parlato il RÈ, che appariva collegata al fatto che il LO ed il MA erano dei "principianti" nel settore. Ha peraltro ridotto nel complesso il trattamento sanzionatorio per effetto di un diverso calcolo ed ha nel contempo applicato ad entrambi gli imputati la misura di sicurezza della assegnazione ad una casa di lavoro per la durata non inferiore ad un anno.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato MA deducendo con due distinti motivi:
- Violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, per erronea valutazione delle prove e conseguente illogicità della motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte di merito ritenuto erroneamente la sussistenza in capo all'imputato del reato associativo sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia GG e RÈ che peraltro nulla avevano aggiunto alla circostanza, ammessa dallo stesso imputato, di avere attuato due episodi di estorsione per cui era reo confesso, da cui non si poteva desumere comunque la prova che avesse offerto con ciò un contributo alla organizzazione mafiosa, non essendo all'uopo sufficiente l'uso del metodo mafioso ne' che l'imputato potesse essersi mosso soltanto previa autorizzazione della "famiglia" locale, richiedendosi invece, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, la idoneità dei reati scopo ad agevolare gli obiettivi mafiosi;
- Mancanza di motivazione in merito alla applicazione della misura di sicurezza detentiva nonché mancanza di specifica richiesta sul punto da parte del P.M. appellante.
Ha proposto ricorso per Cassazione anche la difesa del LO limitatamente alla applicazione della misura di sicurezza, rilevando che, pur comportando la condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. la applicazione di una misura di sicurezza, la gravità
massima di quella attribuita al ricorrente non poteva prescindere da una adeguata motivazione che nella specie non vi era stata, dovendosi spiegare su quali presupposti era stata applicata la più grave fra le misure previste dall'art. 216 c.p. pur non risultando il ricorrente ne' delinquente abituale o professionale e neppure mai sottoposto a misura di sicurezza.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul capo concernente la misura di sicurezza, con il rigetto nel resto del ricorso del MA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso del MA attiene alla valutazione della prova del reato associativo nel ruolo di partecipante che gli era stato attribuito dalla sentenza impugnata. Il ricorrente, pur ammettendo l'uso del metodo mafioso nella realizzazione delle estorsioni e la previa autorizzazione della "famiglia" mafiosa locale per l'esercizio di tale attività, lamenta che da tali elementi sia stata tratta la prova della sua partecipazione alla associazione mafiosa "Cosa Nostra" pur in mancanza di specifiche prove che consentissero di affermare che i reati scopo erano idonei ad agevolare gli obiettivi mafiosi.
La doglianza è destituita di fondamento.
La Corte di merito ha infatti specificamente indicato gli elementi da cui ha tratto il convincimento che il MA, al pari del correo LO, che non ha neppure impugnato la sentenza sotto tale profilo, avesse agito per conto della associazione mafiosa "Cosa Nostra" al fine di agevolarne gli interessi, elementi consistenti nella provata effettuazione, sia pure maldestra, a causa del carattere di "principianti" nel settore rivestito dagli imputati, del censimento delle attività imprenditoriali della zona compresa fra OF di EL e LÙ per conto dei fratelli VI che avevano da poco esteso la loro "competenza" in un territorio in precedenza spettante alla "famiglia" di Bagheria e cioè in una attività posta in essere nell'interesse di "Cosa nostra" e finalizzata ad imporre sistematicamente il "pizzo", oltre che, indirettamente, a dare un segnale forte del controllo del territorio. La Corte ha a tal fine valorizzato il materiale probatorio costituito prevalentemente dalle dichiarazioni rese autonomamente ma concordanti dei collaboratori di giustizia GG e RÈ, appartenenti al medesimo gruppo mafioso in posizione di vertice ed a conoscenza delle vicende narrate e delle persone coinvolte, in quanto entrambi organizzatori delle estorsioni nei rispettivi "mandamenti", ritenute intrinsecamente attendibili, precise e convergenti nel punto in cui avevano consentito di individuare il MA ed il LO come coloro che, essendo di RM e quindi non conosciuti nella zona delle Madonie, avevano avuto l'incarico di operare il censimento delle estorsioni fattibili nella zona fra OF di EL e LÙ "gestita" dai fratelli VI.
Si tratta di elementi effettivamente idonei a dimostrare - alla stregua della interpretazione consolidata di questa Corte in punto di prova del vincolo associativo - la condotta partecipativa dell'imputato concretamente diretta a contribuire alla attuazione del programma della organizzazione, specie se collegati anche alla commissione di reati fine propri della associazione mafiosa armata (le estorsioni), a fronte dei quali la confutazione del ricorrente non coglie intrinseche o macroscopiche incongruenze logico-giuridiche del ragionamento sottostante alla decisione impugnata, ma piuttosto ne censura la rilevanza probatoria dandone una diversa interpretazione, peraltro inidonea ad inficiare quella del giudice. La censura mossa dal MA in merito alla affermazione di responsabilità per il reato di associazione di tipo mafioso deve essere pertanto rigettata con conseguente irrevocabilità della sentenza, per entrambi i ricorrenti, con riguardo ai capi concernenti le condanne.
È invece fondato il secondo motivo di ricorso del MA, corrispondente all'unico motivo di ricorso del LO, in punto di applicazione della misura di sicurezza.
Entrambi gli imputati si dolgono della applicazione della misura di sicurezza detentiva in assenza di qualsiasi motivazione circa il criterio di scelta della misura utilizzato. Ed in effetti la sentenza impugnata si limita ad asserire che "va imposta la misura di sicurezza della assegnazione ad una casa di lavoro per la durata non inferiore ad un anno" senza spiegare per quale motivo sia stata applicata quella specifica misura.
Premesso che la disposizione di cui all'art. 417 c.p., modificato dalla L. 23/12/1982 n. 936, art. 5, che prevede come obbligatoria la applicazione di una misura di sicurezza in caso di condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, deve essere ora coordinata con la L. 10 ottobre 1986 n. 633, art. 31 che stabilisce l'obbligo dell'accertamento della pericolosità sociale in concreto in ogni caso di applicazione di misura di sicurezza anche per il condannato per associazione di tipo mafioso (v. Cass. Sez. 1^, 24/03/1995 n. 6224), ma pur prescindendo dalla necessità, nel caso concreto, che la Corte di merito dovesse specificamente motivare in ordine alla pericolosità sociale concreta degli imputati, a norma dell'art. 202 c.p., trattandosi di fatti oggettivamente di massima pericolosità in cui tale giudizio poteva ritenersi in re ipsa sulla base degli elementi indicati ai fini del giudizio di responsabilità degli imputati, la Corte di merito avrebbe però dovuto indicare gli elementi per cui riteneva di applicare la più grave delle misure di sicurezza detentive.
L'art. 215 c.p., comma 3, prevede infatti che, quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, non ritenga di disporre la assegnazione di lui ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Per applicare la misura di sicurezza detentiva il giudice avrebbe quindi dovuto indicare le valutazioni discrezionali che lo inducevano a scegliere quella misura invece di quella meno grave della libertà vigilata prevista come regola.
La sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamente al punto in cui è stata applicata agli imputati la misura di sicurezza detentiva, dovendo il giudice del rinvio verificare, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 215 c.p., quale sia la misura di sicurezza da applicare nel caso concreto.
Quanto alla determinazione del giudice di rinvio, l'art. 623 c.p.p. prevede, in via generale, che, se è annullata una sentenza della Corte d'Appello, il rinvio è disposto ad altra sezione della stessa Corte d'Appello.
La disposizione generale trova però deroghe specifiche per il caso in cui siano annullati i capi della sentenza che riguardano statuizioni diverse da quelle penali.
Una prima deroga è prevista per l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili (art. 622 c.p.), nel qual caso il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Questa Corte ritiene che analoga deroga possa ricavarsi dal combinato disposto dell'art. 579 c.p.p., comma 2 e art. 680 c.p.p., comma 2, nel caso in cui la impugnazione resti limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. In tali casi infatti è prevista una competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza che viene derogata qualora la impugnazione riguardi anche capi della sentenza diversi da quelli con cui è applicata la misura di sicurezza, ma che torna al giudice naturale (e cioè al Tribunale di Sorveglianza) tutte le volte in cui la impugnazione resti limitata alle sole misure di sicurezza.
Nel momento in cui la connessione con gli altri capi della sentenza viene meno, riguardando l'annullamento soltanto la misura di sicurezza, si deve infatti ritenere priva di giustificazione la sottrazione del giudizio, anche in sede di rinvio, al proprio giudice naturale.
Si deve pertanto disporre il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di RM.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo concernente la applicazione della misura di sicurezza e rinvia per il giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di RM;
Rigetta nel resto il ricorso del MA;
Visto l'art. 624 c.p.p., comma 2, dichiara irrevocabile la sentenza relativamente ai capi concernenti le condanne.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005