Sentenza 19 settembre 2011
Massime • 1
Integra la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. chi ometta di denunziare all'autorità di pubblica sicurezza la detenzione di un bastone animato, a prescindere dalla lunghezza della sua lama.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2011, n. 47026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47026 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea Presidente del 19/09/2011
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. SCALERA Vito Consigliere N. 2083
Dott. LAPALORCIA Grazia Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo rel. Consigliere N. 45986/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) T.F. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3396/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
T.F. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che lo ha condannato, a conferma della sentenza di primo grado emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, alla pena di mesi 10 di reclusione per detenzione abusiva di armi e per il reato di lesioni e tentate lesioni personali.
T.F. svolge tre motivi di ricorso:
1. Con il primo motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 697 c.p.; sotto tale profilo il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado, nel rigettare la richiesta di oblazione, abbia adottato una motivazione apparente, limitandosi ad affermare che il beneficio non poteva essere concesso per la gravità del fatto, senza specificare da quali elementi questa veniva desunta. Pur non facendone menzione nella rubrica del motivo di ricorso, il T. svolge in ordine al reato di cui all'articolo 697 del codice penale anche una doglianza relativa all'erronea applicazione della norma penale, sostenendo che la detenzione di bastoni animati con lama di lunghezza inferiore a 65 cm non sarebbe soggetta ad alcuna autorizzazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta difetto di motivazione in relazione al reato di tentate lesioni personali ai danni del minore D.C. (fatto commesso il (omesso) ) ed ai danni di
R.A. (fatto commesso il (omesso) ).
Sostiene il ricorrente che manca la volontarietà della lesione e quindi lo stesso reato contestato, non essendo configurabile un tentativo di natura colposa. Lamenta, inoltre, il ricorrente una erronea valutazione delle prove che sarebbero, a suo dire, insufficienti ad attribuire a lui i fatti contestati;
3. con il terzo motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine al reato di lesioni personali subiti dal minore To.Ma. (fatto commesso il (omesso) ). Con questo motivo di ricorso si richiamano le osservazioni di cui al motivo precedente e si ribadisce l'assenza di prove sufficienti ad attribuire il fatto di reato al T. .
Per tali motivi il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto al primo motivo, si rileva che nell'atto di appello manca uno specifico motivo di censura sul punto, essendo la circostanza evidenziata solo quale fatto storico (cfr. pag. 2 dell'appello) e non invece stigmatizzata per omessa motivazione, con richiesta di riforma. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione, sul punto.
Con la seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso, il T. sostiene che la detenzione di un bastone animato con lama di lunghezza di 40 cm non sia soggetta a denuncia dal momento che ai sensi della L. n. 110 del 1975 e del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 42 solo per i bastoni con lama non inferiore a 65 cm è prevista l'autorizzazione per il porto fuori della propria abitazione. La censura è infondata;
ai sensi dell'art. 697 c.p. (Detenzione abusiva di armi) chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a Euro 371. Ai sensi dell'art. 704 c.p., sono considerate armi:
1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'art. 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
Ai sensi del numero 1 del capoverso dell'art. 585, per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Dunque - a prescindere dal fatto che il bastone animato potrebbe essere considerato arma propria, essendo evidente la sua destinazione naturale all'offesa - per la punibilità ai sensi dell'art. 697 c.p. è comunque sufficiente la detenzione di strumenti atti ad offendere di cui la legge vieta il porto senza giustificato motivo;
tali sono, ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere) i "..bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere..". È ben vero che ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 42 il porto di bastoni animati deve essere autorizzato dal prefetto solo nei casi in cui questi siano dotati di una lama non inferiore a centimetri 65, ma non si deve dimenticare che la legge penale considera armi non solo quelle per le quali è necessario ottenere l'autorizzazione, ma anche quelle, come si è detto in precedenza, per le quali è vietato il porto senza giustificato motivo e per questo rientra senza dubbio l'oggetto sequestrato presso l'abitazione del T. .
In definitiva, il porto del bastone animato è soggetto ad autorizzazione se la lama è non inferiore a 65 cm, mentre qualora la lama sia più corta, per il porto è sufficiente che vi sia un motivo giustificato. In ogni caso, però, la detenzione di un bastone animato deve essere denunciata all'autorità di pubblica sicurezza (di qualunque lunghezza sia la sua lama).
Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, trattasi di questioni inerenti alla valutazione della prova che non possono essere sindacate in questa sede;
il giudizio di legittimità può investire unicamente l'esistenza e la sufficienza della motivazione, ma non la valutazione di merito che delle prove abbia fatto il giudice di secondo grado;
nel caso di specie, per quanto riguarda i reati di lesioni tentate e di lesioni personali volontarie la Corte d'appello di Roma ha fornito una motivazione specifica ed approfondita, che deve peraltro ritenersi integrata da quella del giudice di primo grado, secondo una costante ed univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cassazione penale, sez. 2, 15 maggio 2008, n. 19947).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011