Articolo 59 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 41 bisArticolo 60
Versione
24 agosto 1975
Art. 59. Istituti per adulti

Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in:
1) istituti di custodia preventiva;
2) istituti per l'esecuzione delle pene;
3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4) centri di osservazione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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