Sentenza 23 marzo 2007
Massime • 1
Sussiste la legittimazione del difensore di fiducia, ancorché sprovvisto di procura speciale, a proporre istanza di restituzione nel termine per l' impugnazione della sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo, cod.proc.pen., considerato che non si tratta di atto specificamente ed espressamente riservato all'imputato o al suo procuratore speciale (art. 99, comma secondo, cod. proc. pen.) e che l'imputato può, comunque, togliere effetto all'atto compiuto dal difensore prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 99, comma secondo, cod.proc. pen.).
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La remissione in termini ex art 175 c.p.p. deve essere espressamente richiesta dall'imputato, anche tramite il difenspore, ma senza necessità di procura speciale: dall'espressione "a sua richiesta" non si può trarre la prescrizione dell'obbligo per l'imputato di proporre l'istanza personalmente o tramite procuratore speciale. Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 7 maggio – 16 ottobre 2018, n. 47059 Presidente Iasillo – Relatore Minchella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata in data 17/11/2017 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da P.P. volta ad ottenere la restituzione in termini ex art. 175 cod.proc.pen.: rilevava la Corte di Appello …
Leggi di più… - 3. Sentenze contumaciali, richiesta restituzione nei termini, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2007, n. 27350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27350 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/03/2007
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 452
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 022465/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UC RO, N. IL 23/03/1983;
avverso ORDINANZA del 20/02/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA Vito;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott.;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
UC RO, cittadino albanese, ricorre tramite il suo difensore avverso l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Torino, in data 20.2.2006, aveva dichiarato inammissibile, perché formulata da difensore sprovvisto di procura speciale, la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, di restituzione nei termini per impugnare la sentenza pronunciata a suo carico in sua contumacia dal Tribunale di Tortona il 10 marzo 2004. Rilevava la corte territoriale che il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, (poi convertito con L. 22 aprile 2005, n. 60) aveva modificato il dell'art. 175 c.p.p., comma 2, introducendo nel testo l'espressione "a sua richiesta", di modo che ne è risultato il dettato attuale della norma, secondo il quale "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento o abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica". La corte di Torino, premesso che il testo novellato della norma ha costituito "uno speciale diritto di attivare la procedura di restituzione in termini" attinente alla sfera soggettiva dell'imputato, aggiungeva poi che il suo esercizio sarebbe riservato esclusivamente e personalmente a lui e non anche al difensore privo di procura speciale.
Deduce il ricorrente tre motivi di impugnazione:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, attese l'interpretazione fatta dalla corte territoriale dell'art. 175;
2) manifesta illogicità della motivazione, che non aveva considerato come il cittadino straniero giudicato in contumacia, che di regola non conosce le norme processuali italiane, non può che far ricorso ad un difensore, affidandogli senza altra formalità all'infuori di una nomina fiduciaria, l'esercizio di ogni facoltà processuale;
3) manifesta erroneità della declaratoria di inammissibilità, indifferente al favore che la legge a suo avviso accorda alla parte ricorrente, che invoca il beneficio sostanziale di poter impugnare una sentenza di cui non aveva avuto notizia.
Il ricorso è fondato.
Infatti l'ordinanza impugnata incorre in contraddizione, quando per un verso correttamente riconosce che il dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come novellato, delinea ipotesi autonoma rispetto a quella prevista dal comma 1, ed è intesa a porre riparo a tutti i casi di mancata effettiva conoscenza - salve le ipotesi di dolo - da parte dell'imputato della sentenza pronunciata in sua contumacia, costituendo così il diritto dell'imputato condannato in contumacia a conseguire la restituzione nei termini per impugnare (Cass. Sez. 1, 7.12.06 n. 41711; Sez. 5, 13.4.05 n. 19363; Sez. 5, 10.5.06 n. 2031), diritto fondato su una presunzione di non conoscenza della sentenza, che può essere vinta dall'Autorità Giudiziaria, cui è stato posto l'onere di compiere "ogni necessario verifica" (Cass. Sez. 1, 12.7.06 n. 32678); per l'altro frappone all'effettività della tutela ostacoli di carattere formale, desunti da inadeguata interpretazione della norma, che rendono arduo o quanto meno poco agevole l'esercizio del diritto, giungendo a dichiarare l'inammissibiltà della richiesta, senza delibarne il merito.
È necessario allora verificare se l'interpretazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, proposta dalla corte di Torino può essere condivisa.
Cosi non è.
Infatti il solo inserimento nel testo della norma dell'espressione "a sua richiesta" non è sufficiente ad imporre l'implicazione che la corte territoriale ha tratto, innanzitutto per la considerazione che la suddetta espressione testuale non costituisce una novità rispetto al testo previgente, che a sua volta prevedeva che la restituzione nel termine per proporre impugnazione potesse essere chiesta anche dall'imputato "che provi di non aver avuto effettiva conoscenza...";
è evidente che laddove la norma prevedeva che la restituzione in termini poteva essere chiesta dall'imputato, esprimeva esattamente lo stesso concetto che esprime il nuovo testo, che parla invece di "a sua (dell'imputato cioè) richiesta".
Va poi considerato che il nuovo dettato della norma nel postulare, come il vecchio testo, che la remissione in termini debba essere espressamente richiesta dall'imputato, intende solo chiarire che non si può ritenere implicitamente avanzata la richiesta di remissione in termini con la mera proposizione di una impugnazione tardiva. Pertanto già dall'espressione testuale "a sua richiesta" non si può trarre la prescrizione dell'obbligo per l'imputato di proporre l'istanza personalmente o tramite procuratore speciale, opinandosi così che il mero difensore non sarebbe legittimato.
Deve peraltro aggiungersi che tutte le volte in cui delle attività processuali debbano essere poste in essere direttamente dall'interessato o da un procuratore speciale, la norma processuale ciò prescrive espressamente, come può rilevarsi dal dettato degli artt. 46, 76, 82, 84, 85, 122, 141, 333, 336, 419, comma 5, artt. 446, 571, comma 1, (ma si veda anche il comma 3), art. 589, comma 2, artt. 633, 645 etc.
Infine, dal combinato disposto degli artt. 96 e 99 c.p.p., si evince che la nomina del difensore di fiducia non è soggetta a forme vincolate e che al predetto competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, "a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo" (art. 99 c.p.p., comma 1). Deve allora concludersi che la regola generale del sistema prevede che le facoltà ed i diritti riconosciuti all'imputato possono essere esercitate dal difensore di fiducia, salvo che il loro esercizio non sia specificamente ed espressamente riservato all'imputato. Del resto dell'art. 99 c.p.p., comma 2, contiene la norma di chiusura del sistema, prevedendo che l'imputato possa sempre togliere effetto all'atto compiuto dal difensore, prima che il giudice abbia deciso. Può allora concludersi che dell'art. 175 c.p.p., comma 2, non dispone che l'istanza di restituzione in termini per proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale di condanna debba essere formulata personalmente dall'imputato, ne' tantomeno da suo procuratore speciale.
Deve pertanto affermarsi il principio che la richiesta di restituzione nel termine per proporre l'impugnazione, regolata dal dell'art. 175 c.p.p., comma 2, può essere effettuata dal difensore di fiducia, ancorché sprovvisto di procura speciale. L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, che provvederà all'esame del merito.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007