Sentenza 17 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA (TRIE SUP A0 2 2 5 5 7 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ONE Oggetto TEZK ✓ E LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistraţi: Dott. EF CICIRETTI Presidente R.G.N. 22173/0 Cron. 5347 Dott. Alberto SPANO' Consigliere - Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Filippo CURCUROTO ud. 04/12/02 Dott. AN AMOROSO. - Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: LI AR, GN VA, TT AR, PA RG, MO PP, SC IV, TO AN, NO AR, DI GI LO, ET AN LO, NO LE, LO LD, RO FA, in qualità di erede di RO LD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato RG VACIRCA, che li rappresenta ė difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI, giusta delega in atti;
ricorrenti contro 2002 ENTE POSTE ITALIANE SPA (OI POSTE ITALIANE s.p.a.), 5140 -1- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE EUROPA 190, presso 10 studio dell'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza ¡1. 196/01 del Tribunale di CHIAVARI, depositata il 03/05/01 R.G.N. 1693/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato URSINO;
udito il P.M. in persona del sostituto Procurator Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con separati ricorsi al Pretore di Genova, tutti in data 5 maggio 1995, AL EL e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe (ad eccezione di EF ON, che è intervenuto in causa solo a seguito della morte del dante causa AL ON, iniziate ricorrente), chiedevano dichiararsi la nullità e l'incfficacia del licenziamento a ciascuno di loro intimato, prima del raggiungimento del 65° anno di età, dall'Ente Poste Italiane. Deducevano la nullità della disposizione contenuta nell'accordo integrativo annesso al ccnl del 22 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si intendeva risolto automaticamente, senza obbligo di preavviso, al raggiungimento della massima anzianità contributiva (quaranta anni utili ai fini pensionistici). Pretore, nel contraddittorio con l'ente convenuto, accoglieva la domanda, ordinando la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro e condannando l'Ente Poste al risarcimento del danno. Il Tribunale di Genova, accogliendo l'appello dell'ente soccombente, riformava la decisione e rigettava le domande dei lavoratori, ritenendo che la disposizione dell'accordo integrativo non contrastasse con norme imperative né violasse principi inderogabili di ordine generalc. Su ricorso della signora LV questa Corte, con sentenza n. 8054 del 1999, annullava la decisione di secondo grado e rinviava la causa, per nuovo esame, al Tribunale di Chiavari. Il principio di diritto cnunciato rilevava che "non è consentito all'autonomia collettiva, in difetto di specifica autorizzazione legislativa, individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 3 diverse ed ulteriori rispetto a quelle già contemplate e disciplinate dall'ordinamento: il quale, in via generale, è inequivocabilmente favorevole - ovviamente de jure condito – alla protrazione del rapporto nel tempo". Il ricorso in riassunzione, proposto dai lavoratori, veniva, nel contraddittorio con le Poste Italiane s.p.a., accolto dal Tribunale di Chiavari con sentenza del 27 marzo/3 maggio 2001. Il giudice del rinvio dichiarava la nullità della disposizione dell'accordo integrativo annesso al ccnl 22 novembre 1994 e del conseguente recesso dell'Ente Poste;
dava atto che i ricorrenti e il dante causa di EF ON avevano escrcitato il diritto di opzione ex art 18 della legge n. 300/70; condannava la società al risarcimento del danno in favore dei riassumenti, pari alla differenza tra retribuzione e pensione percepita tra la data del recesso fino alla data di effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva;
confermava, nel resto, la sentenza di primo grado;
condannava le Poste Italiane al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e della metà di quelle del giudizio di rinvio, compensando la restante metà. Osservava, in motivazione, che nella fattispecie in esame non si poteva parlare di licenziamento, atteso che la cessazione delle prestazioni lavorative non cra avvenuta a seguito dell'intimazione di un recesso unilaterale, cssendosi limitata l'azienda a richiamare la clausola del contratto collettiva che sanciva la cessazione automatica del rapporto al compimento della prevista anzianità contributiva;
che non era quindi applicabile l'art. 18 della legge n. 300/70, pur sussistendo, comunque, il diritto del lavoratore al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno;
che l'avvenuto esercizio del diritto di opzione, comportante il rifiuto di riprendere l'attività lavorativa, impediva la pronuncia di un ordinc di reintegra, ancorché in senso non riconducibile all'art. 18 citalo;
che l'erogazione del trattamento pensionistico non sarebbe stata possibile senza la cessazione dell'attività lavorativa;
donde l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, volto ad evitare che il risarcimento del danno si risolva in un indebito arricchimento. Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando dục motivi di censura, illustrati con memoria, AL EL, AN NA, MA IA, GI AS, US TE, VO ES, NC IP, MA GA, NO AR OR, GI AR AN, LE ON, AL DI e EF ON, in qualità di erede di AL ON. Lc Poste Italiane s.p.a. resistono con controricorsa. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, Deduce che il Tribunale non si è correttamente uniformato ai principi di diritto contenuti nella sentenza rescindente. Avendo questa sancito la nullità della clausola di risoluzione automatica del rapporto, contenuta nell'accordo integrativo, il giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare la normativa generale sui licenziamenti, e quindi la disciplina di cui all'art. 18 Stat. Lav, Nella specie, avendo i ricorrenti, dopo la sentenza di primo grado, esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 18, comma 5, Stat. Lav., gli stessi dovevano percepire, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella dell'effettivo 5 pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra, ai sensi del quarto comma dell'art. 18 citato. Con il secondo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione c/o falsa applicazione dei principi gencrali dell'ordinamento giuridico relativi all'ordinamento previdenziale, e della normativa in materia di cumulo tra redditi di lavoro e trattamento pensionistico: artt. 20 e 21 della legge 27 aprile 1968, n. 488; art 10 del d. leg.vo 30 dicembre 1992, n. 503; arti. 185, 186, 187, 188, 189 c 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Denuncia, altresì, vizio di motivazione. Assume che la sentenza impugnata ha illegittimamente disposto la detrazione, dalle retribuzioni non percepite, dell'ammontare della pensione erogata, non tenendo conto del fatto che il regime dell'incumulabilità (totale o parziale) dei redditi da lavoro con quelli previdenziali risulta del tutto estraneo al presentc giudizio. Sostiene che non qualsiasi reddito può considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore con il licenziamento, ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa. Osserva la Corte che il primo motivo è inammissibile prima che infondato. I ricorrenti, infatti, hanno ottenuto, sebbene non in applicazione dell'art 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perdute (a parte la detrazione, oggetto del secondo motivo di ricorso), dalla data della cessazione del rapporto di lavoro dell'indennità sostitutiva dellaa quello dell'effettivo pagamento 6 reintegrazione (indennità sulla quale le Poste Italiane nulla hanno obiettato;
il Tribunale, di conseguenza, si è limitato a damne alto). Non sussiste, pertanto, alcun interesse alla affermazione della applicazione di una normativa anziché di un'altra. secondo motivo è fondato. Sulla questione della deducibilità della pensione, percepita dal lavoratore licenziato, dal risarcimento del danno allo stesso attribuito a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento, nell'attuale regime previdenziale che victa il cumulo fra pensione e lavoro subordinato, si sono manifestati, nella sezione lavoro della Cassazione, due orientamenti. La sentenza n. 6548 del 19 maggio 2000 ha ritenuto che può considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore con il licenziamento (qualc aliunde perceptum) non qualsiasi reddito percepito dal medesimo, ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa;
il trattamento pensionistico opererebbe su un piano diverso, derivando dal rapporto previdenziale costituito con l'ente assicuratore;
non potrebbe, pertanto, essere detratto dal risarcimento riconosciuto, anche perché potrebbe risultare indebitamente crogato. Le sentenze 5 giugno 1996 n. 5228 c 3 novembre 2000 n. 14387 hanno, invece, ritenuto che il trattamento pensionistico percepito dal lavoratore, dopo l'illegittimo rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro (che, in un caso, aveva risolto il rapporto nonostante il legittimo esercizio, da parte del dipendente, dell'opzione di cui all'art. 6 della legge n. 54/82, di conversione del d.l. n. 791/81, e, nell'altro, aveva applicato proprio la clausola, dichiarata illegittima, di risoluzione automatica del rapporto dei 7 dipendenti dell'Ente Poste al raggiungimento della massima anzianità contributiva), va sottratto dal danno liquidato nella misura delle retribuzioni perdute. Un caso particolare, poi, è quello deciso con la sentenza n. 11742 del 6 settembre 2000. È stato ritenuto che la declaratoria di illegittimità dell'anticipato collocamento in quiescenza (prepensionamento) di un lavoratore autoferrotranviario, a norma dell'art. 3 della legge n. 270 del 1988, facendo venire meno il titolo al trattamento pensionistico, impedisce che gli importi ricevuti a titolo di pensione, risultati non più spettanti, possano esserc detratti dal risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perse. Con sentenza n. 12194 del 13 agosto 2002 le Sezioni Unite della Corte hanno composto il contrasto, affermando che, tanto nel caso in cui il rapporto fra pensione e retribuzione venga a porsi in termini di alternatività, quanto in quello in cui ci si trovi di fronte a divieti più o meno estesi di cumulo, a doversi considerare oggettivamento indebita e, quindi, inidonca ad accrescere in pari misura il patrimonio del lavoratore e ad operare la riduzione del risarcimento dovutogli, è la fruizione del trattamento previdenziale. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento ( a prescindere dalla emanazione di un ordine di reintegrazione, che può non esservi, come nel caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970) non autorizza, quindi, la detrazione delle rate di pensione da quanto attribuito al lavoratore illegittimamente licenziato a titolo di risarcimento delle retribuzioni perdute. 3 0 Alla luce della recente decisione delle Sezioni Unite, alla quale il Collegio ritiene di dover dare continuità, il secondo motivo di ricorso va accolto. I a sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e, non essendo nccessari ulteriori accertamenti di fallo, la causa va decisa nel merito, con la condanna delle Poste Italiane s.p.a. al risarcimento, in favore dei ricorrenti, del danno derivato dall'illegittimo recesso, in misura pari alle retribuzioni non percepile dalla data del recesso alla data di effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva, così correggendosi la pronuncia del giudice di rinvio. Si ritiene equo, in considerazione della novità delle questioni c del ricordato contrasto di giurisprudenza, compensare fra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna le Poste Italiane s.p.a. a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dalle date dei recessi alla data di effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002. Il cons. estensore 11 Presidentc мрено ск ен A D K I T IL CANCELLIERE N E Z . . S Depositato Cancelleria ggi.117880. 200317826.2003 A CAR IEREHIERE