Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 1
L'istituto della restituzione nel termine al fine di proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale - che costituisce un'innovazione rispetto alla disciplina del codice previgente -. è regolato dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen ed è preordinato a porre un riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento doloso, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal giudice. Ne deriva che detta ipotesi ha carattere autonomo rispetto alla previsione generale di cui all'art. 175, comma primo, cod. proc. pen., la quale è, invece, subordinata alla prova dell'impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore.
Commentario • 1
- 1. Sentenze contumaciali, richiesta restituzione nei termini, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2005, n. 19363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19363 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 13/04/2005
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 532
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 22140/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC CI N. IL 25/03/1964;
avverso ORDINANZA del 22/03/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. M. Fraticelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 22 marzo 2004, la Corte di appello di Firenze rigettava una istanza con la quale, nell'interesse di RA UC, già imputata del reato di cui all'art. 591 1^ e 4^ comma cp, veniva chiesta la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Firenze il 31 gennaio 2003, dopo l'assoluzione in primo grado. La difesa rappresentava anche la irregolarità del titolo esecutivo perché la dichiarazione di irreperibilità della imputata sarebbe stata il frutto di ricerche insufficienti e da ciò sarebbe derivata e la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale al difensore di ufficio. La Corte osservava che la richiesta di restituzione in termini, risalente al 2 marzo 2004, era tardiva e che comunque non era stato rappresentato alcun motivo di caso fortuito o forza maggiore;
inoltre la formazione dei decreti di irreperibilità era stata sempre regolare.
Con il ricorso per Cassazione, presentato il 30 aprile 2004, il difensore deduceva la violazione della norma processuale di cui all'art. 175 cpp. La richiesta di restituzione in termini era stata infatti inoltrata tempestivamente il 26 febbraio 2004, a fronte della notifica dell'ordine di esecuzione avvenuta il 16 febbraio 2004. Segnalava altresì che la RA, residente a [...]e successivamente in provincia di Padova, non era mai stata richiesta di elezione di domicilio e nulla aveva mai saputo del processo a suo carico.
Il Procuratore Generale della Cassazione chiedeva l'accoglimento del ricorso in ordine alla richiesta di restituzione in termini rilevando che la stessa era stata tempestiva, contrariamente all'assunto della Corte dei merito. Non poteva d'altra parte, assegnarsi effetto preclusivo alla circostanza che la prevenuta non aveva indicato il caso fortuito o le ragioni di forza maggiore che le avessero impedito la impugnazione, non essendo tali evenienze richieste in tema di mancata tempestiva impugnazione di sentenza contumaciale. È invece richiesta la prova che l'imputato contumace non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento a suo carico, prova non argomentata nel provvedimento impugnato. Concludeva sollecitando una pronuncia di annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto.
Il ricorso è fondato.
Sono del tutto da condividere le osservazioni del Procuratore Generale, dovendosi rilevare che la domanda di rimessione in termini per la impugnazione della sentenza contumaciale è regolata in modo autonomo dal secondo comma dell'art. 175 cpp rispetto alla ipotesi generale del primo comma, condizionata, questa si, alla prova dell'impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore. La previsione del secondo comma, costituente una innovazione rispetto alla disciplina del codice previgente, è finalizzata a porre un riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato , anche non dipendente da intervento del caso fortuito o della forza maggiore, sempre che, tuttavia, si tratti di un effetto non connesso ad un comportamento doloso dell'agente. Comportamento, quest'ultimo, che può anche essere desunto da scelte strategiche o altre iniziative eloquenti, ma che necessita di apposita e compiuta motivazione da parte del giudice di merito. Nel caso di specie tale motivazione difetta del tutto e pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005