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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/09/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione I Civile
Verbale di UDIENZA da REMOTO
Prima Comparizione delle Parti
R.G. 4635/2023_________
Nella causa promossa da:
Parte_1
in persona del legale rapprsentante p.t.
ricorrente
_Avv. Pt_2
Contro
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
Resistente
Avv. A.M. De Luca
Addì 10 settembre 2025, alle ore 10.04,anziché 10.00 collegato in video udienza con il G.O.T., Francesca
Ricco, in funzione di Giudice Unico, anch'essa collegata da remoto dall'ufficio in ex art 23, comma CP_1
7 D.L. 137/2020 è comparso in video per l'udienza , ex art 127 bis cpc, , l'Avv. identificato con CF: Pt_2
per parte ricorrente. C.F._1
Alle 10.04 per parte resistente compare, via filo per concomitante udienza in presenza in Tribunale presso la dott.ssa Zampieri, l'avv. De Luca, identificato con CF: . C.F._2
L'avv. ulla opone a che la collega svolga l'udienza in detta modalità. Pt_2
I menzionati difensori, preliminarmente, dichiarano di nulla avere ad opporre a che l'udienza venga svolta nella modalità remoto e via filo. I procuratori, così come sopra identificati, confermano.
Danno altresì' atto di essere soli nelle rispettive stanze di collegamento e di non essere allo stato in collegamento con i propri assistiti. Dichiarano, altresì, di non avere collegamenti simultanei con soggetti non legittimati. I procuratori, così come sopra identificati, confermano.
L'avv. precisa le proprie conclusioni, richiamando quelle già rese in atti e discute la causa ex Dlgs Pt_2
150/2011.
L'avv. De Luca, precisa le proprie conclusioni, richiamando quelle già rese in atti e in particolare insistendo per l'eccezione preliminare di tardività e discute la causa ex ex Dlgs 150/2011.
L'avv. De Luca chiedono di essere dispensati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Pt_2 I procuratori, così come sopra identificati, dichiarano, infine, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel pieno rispetto del contraddittorio e attestano che lo svolgimento della stessa udienza, mediante applicativo Teams e via filo, è avvenuta regolarmente. I procuratori, così come sopra identificati, confermano.
IL GIUDICE,
Alle ore 10.15 si ritira in camera di consiglio. All'esito alle ore 13.10, dispensato il procuratore dal presenziare alla lettura del dispositivo , pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC, provvedendo all'immediato deposito in cancelleria, tramite pct.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv. Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG 4635/2023
promosso da , C.F. con sede in Corso Europa 670, e in Parte_1 P.IVA_1 CP_1 proprio Sig. nato in [...] il [...], residente in [...]6 Pt_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. in forza di procura in atti, eleggendo domicilio presso il di lui studio Pt_2 in , Via De Amicis 6/7 CP_1
- ricorrente -
C o n t r o
, in persona del Sindaco - pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. A. De Luca , Controparte_1 in forza di procura generale ad lites in atti, autenticata dal Segretario Generale del il Controparte_1
12.07.2022, ed elettivamente domiciliato in Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi c/o la Civica Avvocatura CP_1
- resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n° 200735 del 3.03.2023 regolarmente notificata in pari data, il 3.03.2023 emessa dal Corpo Polizia Municipale. Verbale n. 898900388 del Controparte_1
01.05.2019, emessa dal Corpo di Polizia Municipale;
Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
A) Con ricorso, datato 10 maggio 2023, iscritto a ruolo l'11 maggio 2023 la soc Parte_1
, C.F. con sede in e in proprio il Sig. nato in [...] il
[...] P.IVA_1 CP_1 Pt_1
18.06.1975, residente in convenivano in giudizio, in persona del sindaco pro- tempore, il CP_1 [...]
, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiuntiva n° n° 200735 del 3.03.2023 regolarmente CP_1 notificata il 3.03.2023 emessa dal Corpo Polizia Municipale. Controparte_1 C) In data 12 settembre 2023 si costituiva in giudizio il chiedendo la conferma Controparte_1 della predetta ordinanza, previa declaratoria di inammissibiltà dell'opposizione, in quanto tardiva
D) fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti insistevano come in atti.
2) PREMESSE IN DIRITTO
L'opposizione non è fondata per le seguenti ragioni
L'art 6 comma 6 del Dlgs 150 del 2011 stabilisce che: il ricorso (in opposizione) e' proposto, a pena di inammissibilità', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può' essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione in epigrafe è stata regolarmente notificata via pec, in data 03.03.
2023 (circostanza peraltro non contestata da parte ricorrente). Mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo il 11 maggio 2023.
Dunque oltre il termine previsto dall'art.. 6 comma 6 del Dlgs 150/2011.
Il ricorso per cui è causa sarebbe stato idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio di opposizione solo se proposto nel rispetto dell'indicato termine di 30 giorni, ovvero entro il 03.04 2023
Di conseguenza il mancato rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale, che deve essere dichiarata (anche d'ufficio) in ogni Stato e grado del giudizio, poiché riguardando l'ordinato svolgimento del processo è sottratta la disponibilità delle parti (Cass. n 1544 del 8 marzo 1980; Cass. Sezioni Unite 13 luglio
2000 numero 491; Cass n. 23891 del 2012).
La domanda così proposta deve essere dichiarata necessariamente inammissibile, con conferma dell'ordinanza ingiunzione di pagamento in solido tra la soc ricorrente e il sig. Pt_1
Con l'accoglimento della predetta eccezione di inammissibilità, risultano assorbiti tutti i restanti motivi di contestazione.
2) SULLE SPESE PROCESSUALI
In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cpc, la soc ricorrente in solido con il sig. Pt_1 deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte resistente le spese processuali, che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche e alla luce dell'attività, in concreto svolta, sono liquidate, a favore del in €.
3.397 per compensi, oltre oneri riflessi, come per legge. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, Got, avv. Francesca Ricco definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'opposizione e dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla soc
[...]
, C.F. con sede in Corso Europa 670, e in proprio dal Parte_1 P.IVA_1 CP_1
Sig. nato in [...] il [...], residente in [...]6 nei confronti Pt_1 CP_1 del in persona del sindaco pro- tempore, avverso ordinanza ingiuntiva n° Controparte_1
200735 del 3.03.2023 regolarmente notificata in pari data, il 3.03.2023 emessa dal CP_1
Corpo Polizia Municipale.
[...]
- Conferma l'ordinanza ingiuntiva di pagamento in solido tra la soc ricorrente Parte_1
, e il sig. n° 200735 del 3.03.2023, regolarmente notificata il 3.03.2023
[...] Pt_1 emessa dal Corpo Polizia Municipale. Controparte_1
- condanna la soc , C.F.: con sede in Parte_1 P.IVA_1 CP_1
Corso Europa 670, in solido con il Sig. nato in [...] il [...], residente in [...] CP_1
Vittorio Locchi 26/6 alla rifusione, in favore del in persona del sindaco pro- Controparte_1 tempore, delle spese di giudizio, sostenute dal resistente, che liquida in €. 3397,000 = per compensi, oltre oneri riflessi, come per legge.
- Respinge tutte le altre domande
Così deciso in Genova, 10 settembre 2025
Il GOT
Avv. Francesca Ricco
Sezione I Civile
Verbale di UDIENZA da REMOTO
Prima Comparizione delle Parti
R.G. 4635/2023_________
Nella causa promossa da:
Parte_1
in persona del legale rapprsentante p.t.
ricorrente
_Avv. Pt_2
Contro
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
Resistente
Avv. A.M. De Luca
Addì 10 settembre 2025, alle ore 10.04,anziché 10.00 collegato in video udienza con il G.O.T., Francesca
Ricco, in funzione di Giudice Unico, anch'essa collegata da remoto dall'ufficio in ex art 23, comma CP_1
7 D.L. 137/2020 è comparso in video per l'udienza , ex art 127 bis cpc, , l'Avv. identificato con CF: Pt_2
per parte ricorrente. C.F._1
Alle 10.04 per parte resistente compare, via filo per concomitante udienza in presenza in Tribunale presso la dott.ssa Zampieri, l'avv. De Luca, identificato con CF: . C.F._2
L'avv. ulla opone a che la collega svolga l'udienza in detta modalità. Pt_2
I menzionati difensori, preliminarmente, dichiarano di nulla avere ad opporre a che l'udienza venga svolta nella modalità remoto e via filo. I procuratori, così come sopra identificati, confermano.
Danno altresì' atto di essere soli nelle rispettive stanze di collegamento e di non essere allo stato in collegamento con i propri assistiti. Dichiarano, altresì, di non avere collegamenti simultanei con soggetti non legittimati. I procuratori, così come sopra identificati, confermano.
L'avv. precisa le proprie conclusioni, richiamando quelle già rese in atti e discute la causa ex Dlgs Pt_2
150/2011.
L'avv. De Luca, precisa le proprie conclusioni, richiamando quelle già rese in atti e in particolare insistendo per l'eccezione preliminare di tardività e discute la causa ex ex Dlgs 150/2011.
L'avv. De Luca chiedono di essere dispensati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Pt_2 I procuratori, così come sopra identificati, dichiarano, infine, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel pieno rispetto del contraddittorio e attestano che lo svolgimento della stessa udienza, mediante applicativo Teams e via filo, è avvenuta regolarmente. I procuratori, così come sopra identificati, confermano.
IL GIUDICE,
Alle ore 10.15 si ritira in camera di consiglio. All'esito alle ore 13.10, dispensato il procuratore dal presenziare alla lettura del dispositivo , pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC, provvedendo all'immediato deposito in cancelleria, tramite pct.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv. Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG 4635/2023
promosso da , C.F. con sede in Corso Europa 670, e in Parte_1 P.IVA_1 CP_1 proprio Sig. nato in [...] il [...], residente in [...]6 Pt_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. in forza di procura in atti, eleggendo domicilio presso il di lui studio Pt_2 in , Via De Amicis 6/7 CP_1
- ricorrente -
C o n t r o
, in persona del Sindaco - pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. A. De Luca , Controparte_1 in forza di procura generale ad lites in atti, autenticata dal Segretario Generale del il Controparte_1
12.07.2022, ed elettivamente domiciliato in Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi c/o la Civica Avvocatura CP_1
- resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n° 200735 del 3.03.2023 regolarmente notificata in pari data, il 3.03.2023 emessa dal Corpo Polizia Municipale. Verbale n. 898900388 del Controparte_1
01.05.2019, emessa dal Corpo di Polizia Municipale;
Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
A) Con ricorso, datato 10 maggio 2023, iscritto a ruolo l'11 maggio 2023 la soc Parte_1
, C.F. con sede in e in proprio il Sig. nato in [...] il
[...] P.IVA_1 CP_1 Pt_1
18.06.1975, residente in convenivano in giudizio, in persona del sindaco pro- tempore, il CP_1 [...]
, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiuntiva n° n° 200735 del 3.03.2023 regolarmente CP_1 notificata il 3.03.2023 emessa dal Corpo Polizia Municipale. Controparte_1 C) In data 12 settembre 2023 si costituiva in giudizio il chiedendo la conferma Controparte_1 della predetta ordinanza, previa declaratoria di inammissibiltà dell'opposizione, in quanto tardiva
D) fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti insistevano come in atti.
2) PREMESSE IN DIRITTO
L'opposizione non è fondata per le seguenti ragioni
L'art 6 comma 6 del Dlgs 150 del 2011 stabilisce che: il ricorso (in opposizione) e' proposto, a pena di inammissibilità', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può' essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione in epigrafe è stata regolarmente notificata via pec, in data 03.03.
2023 (circostanza peraltro non contestata da parte ricorrente). Mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo il 11 maggio 2023.
Dunque oltre il termine previsto dall'art.. 6 comma 6 del Dlgs 150/2011.
Il ricorso per cui è causa sarebbe stato idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio di opposizione solo se proposto nel rispetto dell'indicato termine di 30 giorni, ovvero entro il 03.04 2023
Di conseguenza il mancato rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale, che deve essere dichiarata (anche d'ufficio) in ogni Stato e grado del giudizio, poiché riguardando l'ordinato svolgimento del processo è sottratta la disponibilità delle parti (Cass. n 1544 del 8 marzo 1980; Cass. Sezioni Unite 13 luglio
2000 numero 491; Cass n. 23891 del 2012).
La domanda così proposta deve essere dichiarata necessariamente inammissibile, con conferma dell'ordinanza ingiunzione di pagamento in solido tra la soc ricorrente e il sig. Pt_1
Con l'accoglimento della predetta eccezione di inammissibilità, risultano assorbiti tutti i restanti motivi di contestazione.
2) SULLE SPESE PROCESSUALI
In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cpc, la soc ricorrente in solido con il sig. Pt_1 deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte resistente le spese processuali, che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche e alla luce dell'attività, in concreto svolta, sono liquidate, a favore del in €.
3.397 per compensi, oltre oneri riflessi, come per legge. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, Got, avv. Francesca Ricco definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'opposizione e dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla soc
[...]
, C.F. con sede in Corso Europa 670, e in proprio dal Parte_1 P.IVA_1 CP_1
Sig. nato in [...] il [...], residente in [...]6 nei confronti Pt_1 CP_1 del in persona del sindaco pro- tempore, avverso ordinanza ingiuntiva n° Controparte_1
200735 del 3.03.2023 regolarmente notificata in pari data, il 3.03.2023 emessa dal CP_1
Corpo Polizia Municipale.
[...]
- Conferma l'ordinanza ingiuntiva di pagamento in solido tra la soc ricorrente Parte_1
, e il sig. n° 200735 del 3.03.2023, regolarmente notificata il 3.03.2023
[...] Pt_1 emessa dal Corpo Polizia Municipale. Controparte_1
- condanna la soc , C.F.: con sede in Parte_1 P.IVA_1 CP_1
Corso Europa 670, in solido con il Sig. nato in [...] il [...], residente in [...] CP_1
Vittorio Locchi 26/6 alla rifusione, in favore del in persona del sindaco pro- Controparte_1 tempore, delle spese di giudizio, sostenute dal resistente, che liquida in €. 3397,000 = per compensi, oltre oneri riflessi, come per legge.
- Respinge tutte le altre domande
Così deciso in Genova, 10 settembre 2025
Il GOT
Avv. Francesca Ricco