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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2777/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo Muxaro - Via Pizzo Corvo, 33 92020 Santa Elisabetta AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00176127 86 000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00176127 86 000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 291 2021 00176127 86 000 dell'importo di € 987,47 riferita all'Imposta Municipale Unica (IMU) dell'anno
2015 (€ 846,00) e TARI dell'anno 2015 (€ 107,00), notificata con raccomandata il 7.5.2024.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva, con unico motivo di ricorso, la mancata notifica dell'atto presupposto che sostiene non averlo mai ricevuto da parte dell'ente comunale.
Si costituisce il Comune di Sant'Angelo Muxaro che insiste per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto opposto.
L'agenzia delle entrate riscossione, con propria memoria di costituzione, sostiene la propria carenza di legittimazione passiva e la regolarità degli atti opposti.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto dichiarato respinto.
Il ricorrente con unico motivo di ricorso deduce la carenza di presupposti impositivi per mancata notifica dell'avviso prodromico sul quale si fonda la cartella e di conseguenza la prescrizione del credito azionato.
Invero il Comune di Sant'Angelo Muxaro ha prodotto in atti copia della ricevuta di raccomandata sottoscritta dallo stesso ricorrente in data 20.10.2020 attestando la presa in carico e della conoscenza dell'atto presupposto che ha preceduto l'atto di intimazione oggetto di contestazione.
Parimenti infondato la prescrizione del credito.
Le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n, 296. art. 1, comma 161, prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei tardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dalla L. n. 296 del
2006. art, 1, comma 172, con decorrenza 1 luglio 2007 il previgente del Digs n. 507 del 1993, art. 71 comma
1, che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Osserva che il Comune di Sant'Angelo Muxaro ha dimostrato di avere avanzato in data 20.10.2020 richiesta di accertamento del tributo eventualmente accertato entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, trattandosi di mancato pagamento IMU afferente all'anno 2016, atteso che la prescrizione si maturava entro il 31 dicembre 2021. Le spese seguono la soccombenza delle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in €. 300,00 in solido tra il Comune di Sant'Angelo Muxaro e l'agenzia delle entrate riscossione.
Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
OR IS PP
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2777/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo Muxaro - Via Pizzo Corvo, 33 92020 Santa Elisabetta AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00176127 86 000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00176127 86 000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 291 2021 00176127 86 000 dell'importo di € 987,47 riferita all'Imposta Municipale Unica (IMU) dell'anno
2015 (€ 846,00) e TARI dell'anno 2015 (€ 107,00), notificata con raccomandata il 7.5.2024.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva, con unico motivo di ricorso, la mancata notifica dell'atto presupposto che sostiene non averlo mai ricevuto da parte dell'ente comunale.
Si costituisce il Comune di Sant'Angelo Muxaro che insiste per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto opposto.
L'agenzia delle entrate riscossione, con propria memoria di costituzione, sostiene la propria carenza di legittimazione passiva e la regolarità degli atti opposti.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto dichiarato respinto.
Il ricorrente con unico motivo di ricorso deduce la carenza di presupposti impositivi per mancata notifica dell'avviso prodromico sul quale si fonda la cartella e di conseguenza la prescrizione del credito azionato.
Invero il Comune di Sant'Angelo Muxaro ha prodotto in atti copia della ricevuta di raccomandata sottoscritta dallo stesso ricorrente in data 20.10.2020 attestando la presa in carico e della conoscenza dell'atto presupposto che ha preceduto l'atto di intimazione oggetto di contestazione.
Parimenti infondato la prescrizione del credito.
Le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n, 296. art. 1, comma 161, prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei tardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dalla L. n. 296 del
2006. art, 1, comma 172, con decorrenza 1 luglio 2007 il previgente del Digs n. 507 del 1993, art. 71 comma
1, che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Osserva che il Comune di Sant'Angelo Muxaro ha dimostrato di avere avanzato in data 20.10.2020 richiesta di accertamento del tributo eventualmente accertato entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, trattandosi di mancato pagamento IMU afferente all'anno 2016, atteso che la prescrizione si maturava entro il 31 dicembre 2021. Le spese seguono la soccombenza delle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in €. 300,00 in solido tra il Comune di Sant'Angelo Muxaro e l'agenzia delle entrate riscossione.
Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
OR IS PP
Firmato digitalmente