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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 646/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3416/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 GIOCHI-LOTTERIE 2018 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 REGISTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220069691060001 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230030089118000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240005654963000 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240035458332000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240054740464000 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240059341439000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240067770168000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240077097058000 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240099044149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 4.6.2025 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva pari ad € 132455.43 a titolo di imposte varie.
In relazione alle sole cartelle portati imposte e tributi di competenza di questa Corte (8 cartelle finali
001/118/332/464/439/168/058/149) deduceva di non avere mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle azionate, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla impugnabilità della comunicazione preventiva di ipoteca è sufficiente rilevare che “Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto
Legislativo n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa” (cfr. Cass. Civ. sez V 17/10/2024 n. 27000).
Nel merito il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie l'ADER ha comprovato la regolare notifica delle 8 cartelle in esame tutte a mezzo pec tra il 2023 ed il 2024.
Infondata è – quindi - l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ADER liquidate in complessivi € 8000.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
( dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3416/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 GIOCHI-LOTTERIE 2018 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 REGISTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220069691060001 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230030089118000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240005654963000 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240035458332000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240054740464000 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240059341439000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240067770168000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240077097058000 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240099044149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 4.6.2025 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva pari ad € 132455.43 a titolo di imposte varie.
In relazione alle sole cartelle portati imposte e tributi di competenza di questa Corte (8 cartelle finali
001/118/332/464/439/168/058/149) deduceva di non avere mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle azionate, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla impugnabilità della comunicazione preventiva di ipoteca è sufficiente rilevare che “Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto
Legislativo n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa” (cfr. Cass. Civ. sez V 17/10/2024 n. 27000).
Nel merito il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie l'ADER ha comprovato la regolare notifica delle 8 cartelle in esame tutte a mezzo pec tra il 2023 ed il 2024.
Infondata è – quindi - l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ADER liquidate in complessivi € 8000.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
( dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)