Ordinanza collegiale 23 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2021
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/04/2023, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 00332/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Emiliano Pezzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagnara Calabra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Ciccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio diniego sulla richiesta di permesso a costruire in sanatoria ex art 36 d.P.R 6 giugno 2001 n. 380, acquisita al n. di protocollo 2054 dell’8.06.2020 del Comune di Bagnara Calabra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnara Calabra;
Vista l’ordinanza collegiale n. 759 del 23 dicembre 2020;
Vista l’ordinanza cautelare n. 7 del 13 gennaio 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la sig.ra -OMISSIS- impugna il diniego tacito formatosi sulla richiesta di permesso a costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presentata al Comune di Bagnara Calabra in data 8/6/2020 in relazione ad un immobile di sua proprietà realizzato nell’anno 2003/2004 in assenza di titolo abilitativo nella frazione -OMISSIS- del citato Comune, insistente su un terreno di maggior consistenza censito al N.C.T al foglio -OMISSIS-, urbanisticamente inquadrato nella zona omogenea B, sottozona B6 del P.R.G..
1.1. In punto di fatto deduce che in data 6/4/2020 la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, giusta sentenza n. -OMISSIS- del 14/4/2006 del locale Tribunale, emessa a definizione del procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r., definitiva in data 29/11/2007, le ordinava ai sensi dell’art. 665 c.p.p. la demolizione dell’immobile in questione.
1.2. Avverso tale ingiunzione proponeva incidente di esecuzione, per la cui trattazione veniva fissata l’udienza del 13/10/2020.
1.3. Al contempo, con istanza dell’8/6/2020, assunta al protocollo n. 2054, chiedeva al Comune di Bagnara Calabria il rilascio, ai sensi dell’art. 36 T.U. edilizia, del permesso di costruire in sanatoria, che restava, tuttavia, nei termini di legge, priva di qualsiasi riscontro.
2. Il diniego tacito formatosi sull’anzidetta istanza è, dunque, contestato in relazione ai vizi di violazione di legge, con riferimento all’art. 36 T.U. edilizia, nonché di eccesso di potere, desunto dal difetto di istruttoria e dal travisamento dei fatti, dolendosi, in sostanza, la ricorrente dell’illegittimità del contegno inerte, con valore provvedimentale, serbato dall’Ente comunale per non essere stato preceduto da un’adeguata istruttoria nonché, nel merito, in ragione della sussistenza delle condizioni per la sanatoria dell’opera, stante la ‘doppia conformità’ dell’intervento edilizio agli strumenti urbanistici vigenti all’epoca della sua realizzazione e al momento di presentazione dell’istanza.
3. Meramente rinviata la camera di consiglio del 23 dicembre 2020 per l’erronea classificazione del ricorso quale impugnazione ex artt. 31 e 117 c.p.a., con memoria del 5 gennaio 2021 si è costituito in giudizio il Comune intimato, controdeducendo alle doglianze avversarie ed insistendo per il rigetto del ricorso, tenuto conto, in particolare, della comunicazione del 14/7/2020 con la quale il responsabile del competente Settore dava atto della carenza documentale dell’istanza di sanatoria dichiarandone, salvo eventuale integrazione, la relativa ‘non esaminabilità’.
4. Con ordinanza n. 7 del 13 gennaio 2021 il Collegio, anche tenuto conto della produzione in giudizio dell’anzidetta nota del Comune, rigettava la domanda cautelare sul rilievo dell’insussistenza del periculum in mora , risultando essa sostanzialmente preordinata al solo fine di accelerare il procedimento di sanatoria onde ottenere, in caso di favorevole delibazione, la revoca dell’anzidetta sanzione demolitoria da parte del giudice dell’esecuzione, in assenza, tuttavia, di un rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti. Con la medesima ordinanza veniva, altresì, disposta a cura di parte ricorrente la produzione in giudizio della sentenza penale e del provvedimento conclusivo dell’incidente di esecuzione sopra menzionati.
5. In assenza di ulteriori difese delle parti, e rimasto inottemperato l’anzidetto ordine istruttorio, la causa veniva trattata all’udienza pubblica del 22 febbraio 2023, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente invocava in via preliminare la concessione di un rinvio in considerazione e delle difficoltà incontrate nell’acquisizione della citata sentenza penale e della persistente pendenza dell’incidente di esecuzione promosso avverso l’ingiunzione demolitoria emessa dalla Procura della Repubblica. Sentito il difensore del Comune resistente, il quale si opponeva al chiesto rinvio, dopo una breve discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il Collegio reputa anzitutto che non sussistano le condizioni per l’accoglimento dell’istanza di rinvio formulata dal difensore di parte ricorrente, non integrando le ragioni dedotte a relativo fondamento ‘casi eccezionali’ che ai sensi dell’art. 73, co. 1- bis , c.p.a. possono giustificare il differimento della trattazione. Ed infatti, al di là dell’omessa dimostrazione tanto dell’impossibilità di acquisizione presso il Tribunale di Reggio Calabria della sentenza penale sopra citata quanto della persistente pendenza dell’incidente di esecuzione promosso avverso l’ingiunzione demolitoria, e considerata altresì la tardività della richiesta di rinvio a fronte di un ordine istruttorio rivolto oltre due anni addietro (con la citata ordinanza cautelare del 13/1/2021), depone nella medesima prospettiva la circostanza della già rilevata assenza di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello pendente in sede esecutiva penale. In altri temini, se l’esito della presente controversia potrebbe pur sortire una certa incidenza sul procedimento penale riguardante l’ingiunzione demolitoria, nessuna interferenza può invece registrarsi in senso contrario, risultando la vicenda amministrativa riguardante la sanatoria dell’opera abusiva del tutto indipendente ed autonoma rispetto a quella dell’esecuzione dell’ingiunzione demolitoria emessa in sede penale.
6.1. L’ordine istruttorio per l’acquisizione della documentazione in parola mirava, in definitiva, a consentire al Collegio di disporre di elementi che, ancorché utili, in quanto riguardanti l’intervento edilizio oggetto della domanda di sanatoria, non risultano in alcun modo indispensabili per la decisione, potendo la controversia certamente essere definita sulla scorta degli atti presenti al fascicolo processuale.
7. Tanto chiarito, pur prescindendo dai profili di eventuale inammissibilità (o improcedibilità) del ricorso in conseguenza della mancata impugnazione della menzionata comunicazione del 14/7/2020 (depositata dalla difesa del Comune resistente con l’atto di costituzione), con la quale l’istanza di sanatoria veniva dichiarata ‘non esaminabile’ per carenza documentale, le doglianze articolate in sede ricorsuale appaiono manifestamente infondate, conseguendone, pertanto, il rigetto del ricorso.
7.1. Destituite di fondamento sono, anzitutto, le censure spinte sul versante della dedotta illegittimità del diniego tacito impugnato in conseguenza dell’omesso svolgimento di un’adeguata istruttoria nonché per il vizio della motivazione, avendo al riguardo condivisibilmente chiarito la giurisprudenza amministrativa che la natura di atto tacito di rigetto che va attribuita, in forza dell’art. 36, comma 3, ultima parte, del d.P.R. n. 380/2001 al silenzio del Comune protratto per oltre sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità comporta la correlata “ impossibilità che l’interessato possa dedurre avverso di esso vizi di procedura e motivazionali ” (cfr. TAR Campania, sez. VIII, 11 dicembre 2018, n. 7109). Sul punto è stato d’altro canto rimarcato che tale preclusione non importa dequotazione delle garanzie e facoltà difensive, poiché “ il diritto di difesa dell'interessato non viene ad essere vulnerato dall'anzidetta limitazione all'attività assertiva, ben potendo egli dedurre e validamente provare che l'istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento per la sussistenza della prescritta doppia conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate, operazione del tutto scevra di valutazioni discrezionali e riconducibile a mero accertamento comparativo ” (TAR Campania, sez. III, 6 settembre 2021, n. 5709).
Nessun rilievo può, dunque, essere accordato ai denunciati vizi dell’istruttoria e della motivazione, figurando nel contesto procedimentale che qui rileva, caratterizzato dalla previsione di una fattispecie di silenzio ‘significativo’, del tutto fuori bersaglio.
7.2. Si tratta, allora, di verificare - con ciò passando allo scrutinio della seconda doglianza - se parte ricorrente abbia fornito elementi di prova circa l’esistenza della prospettata doppia conformità delle opere di cui trattasi, con riguardo cioè sia all’epoca in cui sono state realizzate che a quella in cui è stata presentata la domanda di sanatoria.
7.2.1. Il Collegio ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dalla ricorrente, limitandosi essa ad affermare in sede ricorsuale che la Pubblica Amministrazione, dall’esame della relazione tecnico illustrativa allegata all’istanza di sanatoria, “ oltre che dagli accertamenti fattuali di rito, … istruendo il procedimento, avrebbe potuto evincere la cd. doppia conformità dell’intervento edilizio realizzato in assenza di titoli abilitativi, cosi da rilasciare il provvedimento richiesto ”.
L’assunto difensivo, invero, non può in alcun modo essere condiviso, posto che, al di là dell’omessa enunciazione nell’anzidetta relazione tecnica illustrativa di qualsivoglia elemento indicativo della rivendicata conformità dell’opera tanto alla disciplina urbanistica vigente all’epoca della relativa edificazione quanto a quella vigente al momento della presentazione dell’istanza, anche nel ricorso la ricorrente si è limitata alla mera allegazione della circostanza in questione senza, tuttavia, rimettere al vaglio giudiziale elementi concreti sulla scorta dei quali poterne verificare in concreto la sussistenza.
Il mancato assolvimento dell’onere probatorio incombente sull’interessata - implicante, peraltro, un estremo rigore, trattandosi appunto di conservare opere edilizie realizzate abusivamente - emerge, viepiù, ove si consideri che con la citata nota del 14 luglio 2020 l’U.O.C. Edilizia Privata e Gestione del Territorio dell’Ente comunale aveva rilevato la carenza documentale dell’istanza, con particolare riferimento alla mancanza di riferimenti al Piano zonale integrato vigente al momento della realizzazione dell’abuso ed al momento della presentazione della domanda di sanatoria, sollecitando, pertanto, l’integrazione della documentazione prodotta, pena l’inammissibilità della stessa.
Quand’anche, dunque, la ricorrente non avesse avuto conoscenza dell’atto in questione, per come dedotto dal suo difensore in sede di discussione, quantomeno dal momento del relativo deposito al fascicolo processuale ella avrebbe potuto e dovuto attivarsi per integrare la documentazione mancante, così da sollecitare la prosecuzione del procedimento arrestatosi proprio sul profilo della verifica della c.d. ‘doppia conformità’.
In assenza di iniziative di tal genere, la doglianza difensiva non può che essere respinta, non risultando acquisiti agli atti del fascicolo elementi utilmente valutabili per la verifica della sussistenza dell’imprescindibile requisito in questione.
7.2.2. In questa materia, d’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente rilevato che la verifica della 'doppia conformità' deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità (Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2021, n. 5948). Precisando, ancora, che l’esigenza di tutela sottesa all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è, in particolare, quella di evitare interventi repressivi, qualora l’illecito in concreto commesso sia lesivo del solo interesse pubblico (strumentale) della sottoposizione al previo controllo amministrativo dell’attività edilizia, senza alcuna violazione della disciplina sostanziale regolante l’attività di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio. In tali ipotesi, è ammessa la permanenza delle opere abusive, mediante la formazione postuma del titolo edilizio idoneo a sanare l’abuso (formale) precedentemente commesso. Attraverso la sanatoria, dunque, si ripristina la legalità formale violata, rilasciando all’istante il medesimo titolo edilizio che lo stesso avrebbe ben potuto ab origine acquisire, alla luce della disciplina vigente al momento non solo della presentazione della domanda di sanatoria, ma anche della realizzazione delle opere (da ultimo, in tal senso, TAR Campania, sez. III, 6 febbraio 2023, n. 819; Cons. Stato, sez. VI, 19 agosto 2022, n. 7291).
7.2.3. Deve, di conseguenza, concludersi che parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a provare la sussistenza della doppia conformità delle opere realizzate, non avendo prodotto come era sua onere, trattandosi di prova rientrante nella sua piena disponibilità, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., idonea documentazione atta a provare quanto sostenuto, mentre avrebbe dovuto assolvere a tale onere onde dimostrare, secondo l’orientamento sopra rammentato, che il diniego tacito di accertamento di conformità è illegittimo.
8. Il ricorso va, quindi, conclusivamente rigettato.
9. Sussistono, nondimeno, anche in considerazione dell’omesso avvio da parte del Comune di Bagnara Calabra del procedimento sanzionatorio ex art. 31 T.U. edilizia nonostante la risalente conoscenza dell’intervento abusivo (certamente da ricondursi al processo penale per reati edilizi), giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Alberto Romeo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.