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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1099/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3385/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 6
e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2020 0006945255 000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado la contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 094 2020 0006945255000, avente ad oggetto TARES 2013 e TARI 2014–2017, eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari richiesti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, con la sentenza n. 311/2024, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la cartella limitatamente alla TARES 2013 e alla TARI 2014, ritenute prescritte, rigettando il ricorso per le restanti annualità e compensando integralmente le spese di giudizio, in ragione della parziale soccombenza reciproca.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'erroneità della declaratoria di prescrizione e censurando altresì la compensazione delle spese.
Si costituiva la contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, insistendo per l'estensione della declaratoria di prescrizione anche alle ulteriori annualità oggetto di causa.
All'udienza del 3.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di ADER è fondato.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che il Comune di Messina aveva notificato nel febbraio 2018 alla contribuente un avviso di accertamento (n. 321/18) idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale relativo alle annualità TARES 2013 e TARI 2014.
Tale atto interruttivo, tempestivamente notificato entro i termini di legge, esclude la maturazione della prescrizione alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue che la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto estinti per prescrizione i crediti relativi alle predette annualità, dovendosi dichiarare legittima la cartella di pagamento anche con riferimento alla TARES 2013 e alla TARI 2014.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti. Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
L'appello incidentale proposto dalla contribuente è poi infondato.
Per le annualità TARI 2015, 2016 e 2017 non risulta maturata la prescrizione sia alla luce della notifica prodotta in appello e sopra indicata, sia per la normativa emergenziale introdotta in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha determinato la sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e decadenza.
Le censure articolate articolate sul punto non sono idonee a sovvertire la corretta ricostruzione operata in primo grado e devono pertanto essere respinte.
Inoltre, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Si compensano le spese anche del grado di appello (come correttamente avvenuto già in primo grado) per la produzione di documenti in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglie l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e rigetta l'appello incidentale proposto da Resistente_1. Riforma parzialmente la sentenza n. 311/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina dichiarando legittima la cartella di pagamento anche in relazione alla TARES 2013 e alla TARI 2014. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese anche del presente grado di appello.
Palermo, 3.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
LE OL DO LT
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3385/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 6
e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2020 0006945255 000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado la contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 094 2020 0006945255000, avente ad oggetto TARES 2013 e TARI 2014–2017, eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari richiesti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, con la sentenza n. 311/2024, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la cartella limitatamente alla TARES 2013 e alla TARI 2014, ritenute prescritte, rigettando il ricorso per le restanti annualità e compensando integralmente le spese di giudizio, in ragione della parziale soccombenza reciproca.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'erroneità della declaratoria di prescrizione e censurando altresì la compensazione delle spese.
Si costituiva la contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, insistendo per l'estensione della declaratoria di prescrizione anche alle ulteriori annualità oggetto di causa.
All'udienza del 3.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di ADER è fondato.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che il Comune di Messina aveva notificato nel febbraio 2018 alla contribuente un avviso di accertamento (n. 321/18) idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale relativo alle annualità TARES 2013 e TARI 2014.
Tale atto interruttivo, tempestivamente notificato entro i termini di legge, esclude la maturazione della prescrizione alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue che la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto estinti per prescrizione i crediti relativi alle predette annualità, dovendosi dichiarare legittima la cartella di pagamento anche con riferimento alla TARES 2013 e alla TARI 2014.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti. Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
L'appello incidentale proposto dalla contribuente è poi infondato.
Per le annualità TARI 2015, 2016 e 2017 non risulta maturata la prescrizione sia alla luce della notifica prodotta in appello e sopra indicata, sia per la normativa emergenziale introdotta in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha determinato la sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e decadenza.
Le censure articolate articolate sul punto non sono idonee a sovvertire la corretta ricostruzione operata in primo grado e devono pertanto essere respinte.
Inoltre, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Si compensano le spese anche del grado di appello (come correttamente avvenuto già in primo grado) per la produzione di documenti in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglie l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e rigetta l'appello incidentale proposto da Resistente_1. Riforma parzialmente la sentenza n. 311/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina dichiarando legittima la cartella di pagamento anche in relazione alla TARES 2013 e alla TARI 2014. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese anche del presente grado di appello.
Palermo, 3.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
LE OL DO LT