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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di assistenza e previdenza n. 282/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 con proc. avv.to EZIO BONANNI ricorrente contro
e Controparte_1 Controparte_2
con AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
- resistente -
IN PUNTO: BENEFICI EX LEGGE 266/2005 E DPR 243/2006 – VITTIME DEL DOVERE;
discussa e decisa all' udienza 13.5.2025.
FATTO
Con ricorso depositato il 13.2.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti del e del per ottenere, in relazione alla diagnosi, Controparte_2 Controparte_1 nel febbraio 2019, di adenocarcinoma del cardias (tumore maligno dell'esofago) con invalidità al 90%, il riconoscimento dello status di vittima del dovere quale militare in servizio attivo dal 24.1.1978 al
23.6.2016 alle dipendenze del presso il Reggimento Lagunari Controparte_3
“Serenissima” nelle sedi di Malcontenta di Mira (VE) Caserma “A. BAFILE” per 29 anni, di Mestre (VE) caserma “E. MATTER” per 5 anni ca. e ad Isola delle Vignole (VE) Caserma “G. MIRAGLIA” per quattro anni circa, ricoprendo sempre la qualifica di ufficiale e comandante, dunque rivestendo sempre incarichi direttivi, ed avendo base in Veneto, ma con partecipazione anche a plurime missioni ad alto rischio.
Sostiene che il tumore all' esofago è riconducibile al contatto, durante tale servizio, a sostanze nocive, in particolare amianto, uranio impoverito, radiazioni e sostanze tossiche, cui è stato esposto in occasione delle missioni operative sia in Italia, ovvero Missione TOI per 19 mesi dal 04.07.2008 al 31.01.2010 al
Comando sud di Napoli nella Terra dei Fuochi con qualifica di Direttore di Stabilimento, sia all'estero, ovvero OSCE e NATO in Kosovo per sette mesi tra il 1999 e il 2000, segnatamente OSCE - Missione “Kosovo Verification Mission dall' 08.01.1999 al 29.03.1999 con l'incarico di “verifier” (osservatore) presso il Coordination Centre 3 di Vitina;
NATO - Missione estera “Joint Guardian” in Kosovo dal
15.10.1999 al 01.03.2000 e ONU in Libano per sei mesi nel 2013 ( = Missione all'estero – Operazione
per conto dell'ONU - Libano: alla quale fu comandato dal 18.04.2013 al 27.10.2013, con la Per_1
TASK FORCE ITALBATT, in zona di intervento in quale componente della forza Persona_2 multinazionale impiegata per conto dell'ONU.
Allegata l' avvenuta reiezione della domanda in sede amministrativa per mancanza, ritenuta dal
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, di elementi atti a dimostrare il nesso causale con l' attività svolta, contesta tale valutazione siccome stereotipata, carente di istruttoria e non scientificamente fondata, ed insiste nell' attribuzione dell' insorgenza del tumore alle condizioni operative durante il servizio di Ufficiale dell'Esercito invocando le risultanze di consulenze tecniche di parte e documentazione scientifica quali rapporti RENAM dell' , pareri tecnici, precedenti CP_4 giurisprudenziali, e testimonianze.
Agisce per ottenere i benefici previsti dalla legge per effetto del riconoscimento dello status di vittima del dovere (elargizione una tantum, assegno vitalizio, assegno mensile speciale) con i relativi arretrati, così concludendo: “Piaccia all'On.le Sig. Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, previa ammissione dei mezzi istruttori, volere:
- accertare e dichiarare: Che le infermità tutte del ricorrente sono ascrivibili al servizio quale causa e/o concausa efficiente e determinate, per attività ex art. 1 comma 563 della L 266/2005, ovvero ex art. 1, co.
564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, e con conseguente diritto a vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere e/o equiparato alle vittime del dovere, come richiesto in sede amministrativa e reiterato in sede giudiziaria (amplius capi VIII e IX del ricorso), con la richiesta di liquidazione di tutto quanto dovuto;
- e per gli effetti: condannare il , a riconoscere il Gen. quale vittima Controparte_2 Parte_1 del dovere, ovvero, in ogni caso, equiparato a vittima del dovere, con infermità non inferiori al 90% , ovvero per quanto verrà accertato con CTU medico-legale, e per gli effetti con la condanna a costituire in suo favore tutte le prestazioni previdenziali, tra le quali la speciale elargizione per l'importo di €2.000,00 per ogni punto percentuale (con gli importi con l'aumento perequativo) e le ulteriori prestazioni tra cui lo speciale assegno vitalizio mensile di €1033,00 oltre perequazioni, l'assegno vitalizio mensile di €500,00, ai sensi di SS.UU. 7761/2017, sempre con perequazioni, e con la liquidazione di tutti i ratei arretrati medio tempore maturati dalla diagnosi (12.02.2019 – esame istologico – doc. 3/b), ovvero in subordine dalle domande amministrative e comunque non oltre il 27.04.2022 (doc. 4/g) ed in ogni caso con tutti gli ulteriori diritti già oggetto delle domande amministrative, e spettante alle vittime del dovere, comprese quelle di cui all'art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n. 244 a due annualità di pensione, e l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, come ribadito dal Tribunale di Padova, sez. lavoro, sent.
n. 434/21 – doc. 23/a, e al cosiddetto specchio riassuntivo (doc. 10), e tutte le altre prestazioni come richieste in sede amministrativa e su tutte le somme riconoscere gli interessi dal 121° giorno, per i primi 4 ratei, e poi, via via dalla maturazione di ogni singolo rateo al saldo;
Accogliere tutte le altre domande formulate da parte ricorrente in sede qui riportate, reiterate e riscritte
e quindi con condanna dell'amministrazione ad erogare tutto quanto dovuto;
Condannare, altresì, il
, in persona del Ministro p.t., all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. Controparte_1
3 D.P.R. 244/06, con l'inserimento del nominativo del militare odierno ricorrente, quale vittima del dovere, sulla base di quanto dedotto con il presente ricorso;
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.
Si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze professionali e spese CP_5 forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93
c.p.c.. “
I convenuti si sono costituiti eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva: CP_5
- del siccome competente unicamente quanto all' inserimento del nominativo Controparte_1 del militare odierno ricorrente nella graduatoria unica ex art. 3 co. 3 del D.P.R. 244/06 ;
- del per alcuni benefici essendo competente unicamente, ai sensi dell'art. 2 Controparte_2 del D.P.R. 510/1999, richiamato dal D.P.R. 243/2006, quanto all' emissione dei provvedimenti concessivi dei benefici economici della speciale elargizione (legge n. 302/1990, art. 1), dell' assegno vitalizio (legge n. 407/1998, art. 2) e dello speciale assegno vitalizio (legge n. 206/2004, art. 5 comma 3, e legge n. 244/2007); nonché la maturata prescrizione;
negando inoltre nel merito la fondatezza delle pretese attoree per mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione al nesso di causa tra le straordinarie circostanze indicate dalla norma di riferimento, i fatti di servizio e la patologia sofferta.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e ctu
Sono state depositate note finali autorizzate
All' odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
Il ricorso è infondato.
Quanto alla documentazione dimessa in allegato al ricorso a preteso riscontro della fondatezza delle pretese svolte, come da tempestive puntuali obiezioni svolte dai convenuti : CP_5
- gli unici documenti relativi al caso concreto sono due consulenze tecniche di parte, che tuttavia per giurisprudenza costante integrano una “mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, per cui il giudice di merito, se le è contrario, non è tenuto ad analizzarla e a confutarla, qualora fondi il proprio convincimento su considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (così Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2023, n. 19827).
- la giurisprudenza non è direttamente pertinente: la sentenza App. Venezia n. 326/2023 (peraltro impugnata per cassazione ne giudizio pendente sub R.G. 15367/2023) è relativa ad un militare con funzioni operative che, rispetto all' odierno ricorrente, ha svolto missioni ben più lunghe e significative in Paesi in guerra;
la sentenza Trib. Parma n. 754/2023 (impugnata innanzi alla Corte di Appello di Bologna, sub R.G. 693/2023) e la sentenza App. Milano 916/2022 (peraltro impugnata per cassazione, nel giudizio pendente sub R.G. 3131/2023) riguardano sì soggetti in servizio presso il reggimento “Lagunari”, ma affetti da mesotelioma pleurico, e soprattutto adibiti a mansioni operative (rispettivamente di “meccanico specializzato” e di “assaltatore”), dunque non a mansioni direttive e di comando, come quelle espletate dal ricorrente, militare di carriera che ha sempre ricoperto incarichi direttivi con qualifica di ufficiale e comandante e trascorso la maggior parte del servizio con base in Veneto nelle sedi di Malcontenta di Mira (VE) Caserma “A. BAFILE” per 29 anni, di Mestre (VE) caserma “E. MATTER” per 5 anni ca. e ad Isola delle Vignole (VE) Caserma “G.
MIRAGLIA” per quattro anni circa
Ciò premesso, quanto alla LEGITTIMAZIONE PASSIVA, nuovamente come da difese dei CP_5 convenuti, l' art. 2 del D.P.R. 28/07/1999, n. 510, recante “nuove norma in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, individua la competenza delle relative Amministrazioni circa l'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalla legge 13 agosto 1980,
n. 466, legge 20 ottobre 1990, n. 302, e legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell' adempimento del dovere.
Ai sensi del comma 1 lett. c) la competenza esclusiva “per gli appartenenti alle Forze armate dello
Stato” fa capo al mentre il interviene nel procedimento Controparte_2 Controparte_1 di riconoscimento dello status unicamente per inserire il nominativo del militare nella graduatoria unica nazionale secondo l'ordine cronologico degli eventi ex art. 3 co. 3 del D.P.R. 244/06 previa espressa richiesta del competente (cfr art. 3, commi 2 e 3 del d.P.R. 7 Controparte_6 luglio 2006, n. 243). Difetta inoltre legittimazione passiva del in ordine a vari Controparte_2 benefici richiesti, posto che il , ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 510/1999, è competente CP_2 CP_2 esclusivamente in relazione all'erogazione della speciale elargizione una tantum e degli speciali assegni vitalizi. Gli altri benefici previsti dalla legge n. 206/2004 restano invece di competenza delle
Amministrazioni che li gestiscono.
Il rilievo di PRESCRIZIONE è integralmente infondato in quanto, come da Cassazione n. 17440/2022, la condizione di vittima del dovere, di cui all'art. 1, commi 563-564, I. n. 266/2005, costituisce uno status, come tale imprescrittibile, salva la prescrizione decennale dei ratei delle prestazioni assistenziali (= prescrizione dei soli ratei delle prestazioni antecedenti il decennio rispetto alla data della domanda), laddove nel caso di specie la patologia (tumore maligno dell'esofago) cui la rivendicazione si riferisce è stata diagnosticata nel febbraio 2019 e la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo per l'infermità è stata da presentata in data 08.04.2019 e quella Pt_1 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere il 27.04.2022.
Nel MERITO il ricorso va rigettato per insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Quanto alla normativa di riferimento l' art. 1 c 563 della L. 266/05 definisce le “vittime del dovere” stabilendo che: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 [magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del
Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso] e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 prevede invece i soggetti "equiparati" alle vittime del dovere, disponendo che
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative ”.
Stando al tenore letterale della norma è dunque necessario che l'infermità permanente sia contratta “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dei confini nazionali”, e che tali infermità “siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Successivamente, è stato dettato il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'articolo 1, comma 1, prevede che “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
In particolare, a norma dell'art. 6 c. 3 D.P.R. n. 243/2006, "le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante".
In base a tali disposizioni lo status di equiparato a vittima del dovere presuppone dunque che :
➢ l'infermità sia stata contratta a seguito di “missioni di qualunque natura”;
➢ l'infermità sia riconosciuta “dipendenti da causa di servizio”
➢ la sussistenza di un quid pluris: “le particolari condizioni ambientali od operative” in cui le missioni si sono svolte.
Nel caso di specie tali presupposti non sono integralmente sussistenti difettando in particolare la prova del nesso causale tra il servizio prestato e la patologia riscontrata, per cui va esclusa anche la dipendenza da causa di servizio.
Rispetto al quadro normativo di riferimento sussiste pacificamente a monte la giurisdizione dell'a.g.o. in quanto da un lato l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai benefici in questione “non consente all'amministrazione alcun margine di discrezionalità” [così, tra le altre., Cass., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21927; più di recente Cass., sez. lav., 10 maggio 2011, n. 13331], dall' altro si controverte su elargizioni che hanno natura assistenziale.
Si tratta in effetti di controversia assistenziale, come si desume dal fatto che le elargizioni richieste hanno natura pacificamente indennitaria, e non risarcitoria (v. parte motiva Cass. ss.uu. 1442/1998), e il relativo riconoscimento è fondato su motivi di solidarietà, essendo qualificate testualmente come
“misure di sostegno e tutela” e competendo a prescindere da colpa dell' Amministrazione.
E d' altro canto la competenza del giudice del lavoro si giustifica solo in quanto si affermi la natura assistenziale della controversia posto che la prestazione non è collegata ad un rapporto di lavoro.
Ne deriva la devoluzione alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Corte Conti, 24 ottobre 1989, n. 500)
e l' operatività in punto competenza territoriale del criterio del foro speciale della residenza del ricorrente ex art. 444 comma 1 c.p.c., competenza che rimane invariata anche quando l'ente convenuto
è un' amministrazione dello Stato che come tale fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. Come anticipato, le pretese svolte sono, tuttavia, infondate nel merito difettando la prova Parte_2 che l'infermità contratta sia dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative, dovendo intendersi per “particolari condizioni ambientali od operative”, secondo la definizione di cui all'art. 1 del DM 243/06 “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'istruttoria svolta non dimostra che la patologia tumorale sia legata causalmente con l'attività lavorativa svolta, e dipenda dalle particolarità ambientali ovvero operative dei servizi prestati.
Ciò anche a volere intendere in senso ampio il dettato normativo ed in particolare il riferimento a circostanze “straordinarie” (cfr. sul punto Cass., 15027/18), e anche facendo riferimento alla ricostruzione del nesso di causa ex art. 41 c.p., in ambito civilistico, in base al principio del “più probabile che non” avallato dalla giurisprudenza di legittimità.
Anche in tale prospettiva l'accertamento del nesso di causa presuppone una probabilità scientifica, per quanto ancorata non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma in cui il grado di fondatezza sia ricondotto all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (per tutte: Cass., 47/17).
Tale riconducibilità eziologica della patologia lamentata (tumore all' esofago con invalidità al 90%) all' attività di servizio prestata dal , negata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e, come Pt_1 sopra detto, non desumibile dalla documentazione allegata al ricorso, rimane indimostrata anche alla luce dell' espletata ctu .
All' esito di indagine rigorosa, svolta avvalendosi di ausiliario massimo esperto in materia (dr Per_3
anatomopatologo), il ctu dr esclude la sussistenza di un nesso causale probante
[...] Persona_4 secondo il principio del “più probabile che non” (Cass. 2474/2021, SS.UU. 21969/2017) in estrema sintesi sulla base delle seguenti considerazioni :
➢ che al di là delle pochissime patologie neoplastiche con elevatissima specificità (angiosarcoma del fegato, mesotelioma pleurico), la patologia neoplastica è ad ogni titolo “malattia comune” per cui l' attribuzione a causa non incombente sulla popolazione generale deve essere stabilita in funzione di eccesso epidemiologico certo a carico di una popolazione specifica, esposizione personale continuativa certa (per il periodo sufficiente a giustificare l'insorgenza della patologia neoplastica), dimostrazione dell'azione cancerogenetica nel soggetto che risulta affetto da tale patologia e dell'assenza di altre cause che ne possano giustificare l'insorgenza, documentazione scientifica/epidemiologica, rilevante ed univoca, al fine del riconoscimento del rapporto eziopatogenetico tra patologia specifica e ipotetico agente causale;
➢ che in assenza di un rapporto eziologico specifico, il dato epidemiologico e il riscontro nell'organismo dell'agente cancerogeno per cui si ipotizza l'azione causale sono elementi “fondamentali” per poter affrontare (con tutti i dubbi che sempre rimangono in consimili fattispecie, soprattutto ove si configuri una richiesta assolutamente aspecifica) un fondato giudizio;
➢ che nel caso di specie, ad esclusione dell' esposizione ai due fattori dell' uranio impoverito e dell' amianto, dal ricorrente è evocata una correlazione causale totalmente aspecifica, segnatamente con riferimento, frutto di un assemblaggio indistinto e scientificamente non rigoroso, a nanoparticelle, stress, alimentazione, rifiuti e vaccinazioni, che integrano in realtà rischi “ubiquitari” incombenti sulla popolazione generale e, per la gran parte, del tutto indifferenti all' insorgenza di una specie neoplastica specifica (adenocarcinoma del cardias);
➢ anche per quanto riguarda tuttavia amianto ed esposizione ad uranio impoverito non sussistono elementi sufficienti per poter affermare, sotto il profilo scientifico, l'esistenza di una correlazione causale “certa” tra esposizione “accertata” ed un'esposizione “personale” parimenti accertata;
in particolare:
- quanto all' esposizione ad uranio impoverito, lo stesso, in quanto alfaemittente, non risulta nemmeno in astratto correlato alla neoplasia denunciata, bensì, semmai, ad un incremento di casi di tumori con eccesso statisticamente riconosciuto per quanto attiene al linfoma di DG
e alle leucemie;
- quanto all' amianto, secondo quanto verificato in collaborazione con l' anatomopatologo dr individuato come ausiliario, nell'area infetta non sono presenti corpuscoli di Persona_3 amianto per cui l'individuabilità dell'asbesto tra i fattori causali va esclusa in radice;
- l'ipotesi che le due sostanze in questione (amianto ed uranio impoverito) possano agire in concorso con l'effettuazione di “massicce vaccinazioni”, pur evocata, non può prescindere dalla dimostrazione di compatibilità tra la patologia denunciata e la stessa causa prima ( amianto e alfaemittenti)”;
➢ ricorrono invece quali fattori di rischio per insorgenza della patologia neoplastica il fumo di sigaretta e l'assunzione di bevande alcoliche.
Tali valutazioni poggiano su autorevole, puntuale, parere, allegato 1 alla ctu, dell' ausiliario dr Per_3
richiesto “di valutare, previo esame del materiale istologico se, con riferimento alle richieste
[...] formulate, sussistano indicatori (da valutarsi con il criterio della causalità preponderante o della concausa essenziale) tali da indurre a ritenere validamente comprovato il rapporto eziopatogenetico con la malattia denunciata ovvero s la stessa sia riconducibile a rischio non diversamente incombente sulla popolazione generale in base ad elementi epidemiologici noti”.
Secondo la valutazione espressa in tale parere, gli esami istologici dei preparati forniti dal ricorrente non evidenziano la presenza di eventuali indicatori morfologici eziopatogenetici della malattia diagnosticata (adenocarcinoma del cardias)
Piu' precisamente il dr precisato che di tutti i fattori considerati ed elencati nel ricorso, il solo in Per_3 astratto morfologicamente documentabile è l'asbesto in forma di corpuscoli, mentre fattori chimici e/o radiazioni alfa (uranio impoverito) non sono morfologicamente verificabili neppure in modo indiretto
(alterazioni nucleari o altro), in concreto esclude l' ipotetica presenza di corpuscoli di amianto nella parete gastrica del . Pt_1
Così a pag. 3 del parere : “Tale esame, condotto ad alto ingrandimento (40x) non ha consentito di evidenziare corpuscoli o particelle similari per cui si è ritenuto del tutto superfluo procedere con metodiche istochimiche (colorazione per il ferro) talora utilizzate nell'esame del parenchima polmonare laddove si riscontrino pseudo-corpuscoli”.
Il medesimo ausiliario fornisce nel contempo ulteriori elementi utili per la decisione del caso laddove,
a pag 4 del parere, precisa che “Rispetto ai fattori di rischio accertato di cancro gastrico (Colonna di sinistra), è interessante notare come l'associazione all'infezione da H. Pylori si osservi più frequentemente nei carcinoma della regione antrale, mentre il fumo di sigaretta si associa sia a carcinomi della regione cardiale che extracardiale;
il consumo di alcool si associa a maggior rischio di cancro del cardias;
soggetti esposti a vapori di cromo esavalente mostrano un aumentato rischio di carcinoma delle regioni extra- cardiali. Per quanto di nostro specifico interesse relativo la caso in oggetto, si rileva che delle sostanze cui sarebbe stato esposto i soli amianto e piombo inorganico sono inclusi nel gruppo degli agenti con limitata evidenza di carcinogenecità gastrica”.
Sulla base delle puntuali considerazioni di ctu e ausiliario non è dunque provato che il tumore all'esofago che affligge il Gen. TO sia causalmente correlato all'uranio impoverito, né alle altre sostanze indicate in ricorso, risultando molto più probabile la sua riconducibilità al fumo di sigaretta e all'assunzione di alcool, abitudini che il ricorrente stesso ha ammesso di aver tenuto a lungo ( = vd anamnesi fisiologica: “...dichiara di avere iniziato abuso tabagico all'età di 16 anni, protratto sino al 2001
(circa trent'anni – circa dieci sigarette/die). Riferisce assunzione alcolica nella misura di vino circa 300 cc/die e, due volte alla settimana, un superalcolico;
occasionale assunzione di birre (circa due volte alla settimana aperitivo)…”
Attesa la carenza di prova sul nesso tra il tumore e l' attività di servizio, il ricorso va quindi rigettato.
Natura e particolarità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ad eccezione di quelle di ctu che in base a soccombenza vanno poste per intero in via definitiva a carico del ricorrente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio, ad eccezione di quelle di ctu che pone, in via definitiva per intero a carico di parte ricorrente .
Venezia – udienza 13.5.2025.
Il Giudice