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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 370/2022 (che porta riunita la 372/2022) del Registro Generale
degli Affari Contenziosi Civili
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , in Parte_1 C.F._1
proprio e n.q. di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Sparti;
Persona_1
appellante
E
, nato a [...] il [...] C.F. , in proprio e Controparte_1 C.F._2
n.q. di erede di , rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Badalamenti;
Persona_1
appellato 2
nato a [...] il [...], C.F. in Controparte_2 C.F._3
proprio e n.q. di erede di , rappresentato e difeso, dagli avv.ti Matteo Persona_1
NA e SA NZ;
appellato/appellante incidentale
, nata a [...] il [...], CF: , Controparte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sparti;
appellata/appellante incidentale (appellante nel fascicolo riunito)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si rinvia, nella illustrazione dell'iter processuale svoltosi innanzi al Tribunale di Palermo
della causa oggetto della presente delibazione, alla esaustiva sintesi effettuata nella sentenza impugnata. Qui basti solo evidenziare che: a) l'originario giudizio (portante il n.ro
1530/2010 R.G.) veniva instaurato da contro la madre, Controparte_1 Per_1
, e la sorella, , e si sarebbe poi chiuso con la rinuncia agli atti
[...] Parte_1
da parte dell'attore; b) ad esso veniva nel frattempo riunito un secondo giudizio (portante il n.ro 4174/2011) promosso da e dal germano Controparte_1 Controparte_2
contro le medesime convenute, il cui thema decidendum, inizialmente incentrato sulle disposizioni contenute nel testamento olografo datato 22.8.1984 del padre/marito delle parti, , subiva una incisiva estensione a seguito della emersione di Persona_2
altro testamento del de cuius, datato 26.1.2006; le due schede venivano fatte oggetto di contrapposte impugnative in quanto tacciate di essere apocrife;
c) nel corso di questa fase:
i) la decedeva e si costituiva in prosecuzione quale erede Per_1 Parte_1
testamentaria della medesima (avendo ricevuto l'assegnazione della quota di disponibile 3
dell'eredità materna con testamento del 16.3.2012, a sua volta impugnato in separato processo dai due fratelli, in esso istituiti solo nella quota di riserva); ii) interveniva volontariamente in causa , figlia di , deducendo il suo interesse - Controparte_3 Pt_1
quale beneficiaria di un legato fattole dalla nonna la cui sorte, pro quota, dipendeva dalla vigenza del testamento del 1984 summenzionato - ad associarsi a tutte le domande avanzate in precedenza dalla;
c) con sentenza non definitiva n.ro 914/2019 il Per_1
Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere in relazione al primo giudizio e, sulla scorta degli esiti della consulenza grafologica disposta di ufficio che avevano accertato la genuinità di entrambe le schede testamentarie, dichiarava aperta la successione di sulla base del testamento redatto il 26.1.2006, in Persona_2
quanto successivo al primo e di contenuto incompatibile;
rigettava per il resto le contrapposte domande afferenti al secondo giudizio salvo rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di provvedere sulla domanda di divisione dell'asse ereditario, riservando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite;
d) in questo ultimo segmento del processo veniva riunito ai precedenti un terzo giudizio (portante il n.ro
9924/2019 R.G.), promosso da in qualità di erede di Parte_1 Per_1
, volto alla riduzione delle disposizione del testamento del 26.1.2006 ma anche due
[...]
donazioni fatte in vita da rispettivamente al figlio e al figlio Persona_2 CP_1
onde reintegrare la quota di riserva spettante al coniuge del donante/testatore. CP_2
Con la sentenza definitiva oggi impugnata, n.ro 2997 pubblicata il 13.7.2021, il Tribunale
adito: 1) rigettando tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità avanzate dalle parti avversarie, accoglieva la domanda di riduzione proposta nell'interesse di Persona_1
– dovendosi anche per il proseguo intendersi riferita agli eredi della medesima – 4
riconoscendole la posizione di legittimaria integralmente pretermessa dal testamento del
26.1.2006 con il quale il marito aveva attribuito tutti i suoi beni ai tre figli;
2) ai fini della
“riunione fittizia” prevista dall'art. 556 c.c., accertava, sulla scorta della documentazione prodotta e delle stime effettuate dal c.t.u. con riferimento alla data di apertura della successione, il relictum – composto dai beni immobili e mobili elencati alle pag.14-15 del provvedimento, del valore complessivo di euro 1.533.452,03 - e il donatum – composto dall'immobile di via Lazio n.14 di Palermo, donato con rogito del 31.10.1990 da Persona_2
al figlio , del valore di euro 347.171,79, e dall'immobile di piazza Kalsa n.2
[...] CP_1
(in effetti civico n.3 ma con accesso dal civico n.2) di Palermo, donato con rogito del
10.2.2006 al figlio nella quota di ½ (la restante quota essendo stata CP_2
contestualmente donata dalla madre), quota stimata nell'ammontare di euro 45.953,58 –
rigettando tutte le argomentazioni sulla scorta delle quali aveva Controparte_2
inteso far escludere dal donatum il suddetto bene ovvero ridurre il valore oggetto di collazione;
3) dopo avere evidenziato come, non avendo il valore delle due donazioni ecceduto la quota di disponibile (pari ad ¼ dell'asse “ricostruito”, ai sensi dell'art.542 co.2
c.c., ossia ad euro 481.644,35), la quota di legittima della andasse recuperata Per_1
mediante riduzione delle sole disposizioni testamentarie, provvedeva a calcolarla nella misura di ¼ del solo relictum, questa volta computato nel suo valore aggiornato in decremento (ossia 1/4 di euro 1.027.467,89 = euro 256.866,97) e, per l'effetto, a formare la relativa porzione (di cui alla quota immobiliare e ai beni mobili indicati a pag. 22 del provvedimento, comprensiva del diritto ad un conguaglio a carico degli eredi testamentari per euro 9.48, su cui rivalutazione e interessi); 4) procedeva, quindi, “allo scioglimento della
comunione ereditaria tra i tre fratelli coeredi sull'asse residuo”, e, muovendo dal rilievo che 5
le due donazioni sopra indicate dovevano essere oggetto di collazione da effettuarsi, nel silenzio dei donatari, “per imputazione”, attribuiva agli altri due fratelli (a CP_2
nella differenza rispetto al valore di quanto ricevuto in donazione) beni o quote di
[...]
beni del valore corrispondente (calcolato, al pari della collazione, con riferimento alla data di apertura della successione) all'importo della donazione ricevuta da , Controparte_1
quali “prelevamenti” ai sensi dell'art.725 c.c.; 5) infine, dei beni residuati formava tre porzioni di uguale valore (di euro 128.147,33 ciascuna), comprendenti beni sia mobili che immobili e conguagli in denaro, che provvedeva ad assegnare direttamente ai tre germani ravvisando la sussistenza dei presupposti per derogare all'estrazione a sorte;
6) da ultimo,
provvedeva ad una regolamentazione analitica delle spese di lite con riferimento a ciascun giudizio;
in particolare per quanto ancora di rilievo, condannava “ (eredi di) Persona_1
e , in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio riunito iscritto al Controparte_3
R.G. al n. 4174/2011, in favore di ciascuno dei fratelli e Controparte_1 CP_2
, liquidate in euro 4.488,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali
[...]
nella misura di legge”.
Avverso la decisione , in proprio e quale erede della ha Parte_1 Per_3
interposto appello. Si sono costituite tutte le altre parti, proponendo Controparte_2
gravame incidentale. A tale giudizio è stato riunito altro, portante il n.ro 372/2022 R.G.,
sorto a seguito della proposizione di autonoma impugnazione da parte di . Controparte_3
La causa, trattata in modalità “cartolare”, è stata assunta in decisione in data 26 marzo
******************* 6
L'appellante principale, , agendo in proprio e quale erede della Parte_1
, ha, in sintesi: A) dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione Per_1
dell'art.789 c.p.c. - per avere l'organo giudicante omesso di instaurare un preventivo contraddittorio sul progetto divisionale - chiedendo, per l'effetto, di procedere alla stesura di un nuovo progetto;
B) lamentato, in ogni caso, l'erroneità dell'iter procedendi seguito dal Tribunale nella reintegrazione della quota di riserva spettante alla , in Per_1
quanto calcolata solo sul relictum anziché sull'intero asse comprensivo anche delle due donazioni fatte in vita dal de cuius;
C) sostenuto che l'erroneità era comunque da ravvisarsi nella esclusione della dalla fase finale delle operazioni divisionali, in Per_1
particolare dalle operazioni di collazione/prelevamento, così che erano stati assegnati alla predetta beni ereditari per un valore notevolmente inferiore alla quota di spettanza;
D)
criticato, in subordine, la scelta del Tribunale di procedere, dopo la reintegra della quota materna e le operazioni di collazione/prelevamento, alla assegnazione diretta dei beni residui ai tre eredi testamentari piuttosto che al loro sorteggio, scelta che, a suo dire, la avrebbe penalizzata a causa della attribuzione in suo favore di “una serie di quote di
diversi immobili di modico valore oltre un minimo conguaglio in denaro”, escludendola, in particolare, dalla assegnazione della villa sita in Trabia, contrada Madonna, attribuita al fratello;
E) contestato, in ogni caso, il riconoscimento ai suoi due fratelli della CP_1
ulteriore quota di eredità pari ad euro 128.147,33, che aveva fatto sì che i predetti, e in modo particolare , ottenessero alla fine, malgrado l'obbligo di collazione delle CP_1
donazioni, una quota di eredità superiore alla propria, in base ad una suddivisione che il
Tribunale aveva effettuato discostandosi immotivatamente dalle indicazioni del c.t.u.; F)
parzialmente impugnato, da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite. 7
L'appello autonomo, convertitosi in gravame incidentale trattandosi di impugnazione successiva alla prima, proposto da investe esclusivamente la Controparte_3
statuizione che ha condannato tale interveniente a pagare a e a Controparte_1
l'importo di euro 4.488,00 ciascuno, oltre accessori, a titolo di Controparte_2
rimborso delle spese di lite del giudizio n.ro 4174/2022 R.G..
L'appellante incidentale ha chiesto: z) in via principale, di Controparte_2
riconoscere il proprio acquisto a titolo originario dell'immobile di piazza Kalsa, con conseguente esonero del cespite dalla collazione e “dall'asse ereditario in morte di
”; zz) in subordine, di riconoscere che la donazione conteneva un Persona_2
onere a carico del donatario – quello di ristrutturare l'immobile – cosicché il relativo valore,
ai fini del giudizio, andava circoscritto a quello posseduto dal bene alla data dell'atto di liberalità (ossia € 14.500,00, valore indicato nel rogito); zzz) in via ulteriormente gradata, il riconoscimento di un “indennizzo ex art. 1150 comma 2 c.c., da detrarre dalle quote
spettanti agli altri coeredi, con accrescimento della parte spettante a
[...]
”, per i miglioramenti da lui arrecati al bene dopo l'acquisto, determinati in €. CP_2
77.407,16 (somma quantificata nella differenza tra il valore del cespite assegnato in sede di CTU e quello attribuito nell'atto di donazione); ha riproposto, infine, le contestazioni sui coefficienti di calcolo utilizzati dal c.t.u. nella valutazione di alcuni degli immobili,
chiedendo, per tale ragione, la rinnovazione degli accertamenti tecnici. Nella parte espositiva del gravame ha anche dedotto che l'atto di donazione del 10.2.2006
conterrebbe una dispensa “implicita” dalla collazione.
Così sintetizzati i motivi di gravame, va innanzitutto disattesa la deduzione avanzata dalla difesa di in ordine alla situazione di incompatibilità in cui Controparte_2 8
verserebbe il difensore dell'appellante principale nella misura in cui l'eventuale accoglimento di alcune delle pretese avanzate da in qualità di Parte_1
erede, pro quota, di inciderebbe negativamente sulla posizione di Persona_1
“in proprio”. A confutazione di tale assunto, basti osservare che la Parte_1
parte appellante principale è un unico soggetto fisico e non anche il “rappresentante” della defunta – posto che la qualità di erede, ove accettata, si assume, nei limiti di Per_1
quanto ricevuto per legge o per testamento, con decorrenza dall'apertura della successione così come, intervenuta la divisione del compendio ereditario, opererà, in ordinne alla titolarità dei beni rispettivamente assegnati, la fictio iuris di cui all'art.757 c.c.
– cosicché va a tale parte riconosciuta piena autonomia nella valutazione di quale possa essere il più conveniente complessivo assetto di interessi cui aspirare.
Ciò posto, ragioni di priorità logico-giuridica impongono di esaminare innanzitutto l'appello di atteso che, ove accolto, imporrebbe una significativa modifica Controparte_2
delle basi di calcolo da cui ha preso le mosse la sentenza impugnata.
Il primo e il secondo motivo della impugnazione de qua si presentano ai limiti della ammissibilità in quanto non contengono alcuna concreta confutazione alle puntuali e condivisibili argomentazioni con cui la sentenza impugnata li ha respinti (v. pag.16- 18);
essi sono comunque infondati.
In particolare, la tesi dell'acquisto operato dallo stesso deducente a titolo originario dell'immobile di piazza Kalsa, per usucapione “abbreviata” ex art.1159 c.c., si scontra col dato incontrovertibile costituito dal fatto che ebbe a ricevere il bene Controparte_2
in forza di una catena di trasferimenti a titolo derivato (la vendita fatta da tale RI
ES ai di lui genitori con atto del 13.3.2003 e la donazione fatta da costoro a lui in data 9
10.2.2006); la circostanza che l'acquisto per usucapione del bene in virtù di possesso uti dominus ultraventennale, indicata dal primo cedente come fondamento del suo diritto di proprietà, non risulti essere stata accertata giudizialmente nulla toglie all'esistenza di tale titolo – essendo pacifica la natura meramente dichiarativa di un siffatto accertamento –
tanto più che l'appellante non ha in alcun modo dedotto di avere (lui o i suoi genitori prima di lui) subito azioni di evizione e/o contestazioni del loro acquisto.
Per quanto attiene alla tesi della natura di onere della dichiarazione contenuta nel contratto di donazione, il chiaro tenore letterale di essa rende incontrovertibile come l'impegno assunto dal donatario di ristrutturare l'immobile avesse una finalità di natura fiscale, in quanto necessario per il conseguimento di una tassazione ridotta;
non è stato,
peraltro, in alcun modo allegato quale interesse, di qualsivoglia genere, potessero nutrire i donatari a pretendere l'assolvimento di tale impegno.
L'argomentazione circa la presenza di una dispensa dalla collazione dell'immobile de quo
-dispensa che si dovrebbe implicitamente dedurre dal fatto che la donazione fu effettuata a distanza di qualche settimana dal testamento redatto da - si Persona_2
presenta, al di là della sua “novità” e mancata proposizione nel conclusum del gravame,
manifestamente infondata, vieppiù in considerazione del formalismo che connota la regolamentazione della materia degli atti mortis causa/ di liberalità e della natura
“derogatoria” di tale negozio rispetto alla disciplina codicistica.
Per quanto attiene alla riproposizione della richiesta di scomputo delle migliorie asseritamente arrecate all'immobile dopo l'acquisto, deve innanzitutto osservarsi che l'appellante non fornisce adeguata smentita delle motivazioni del rigetto operato dalla sentenza impugnata, basate sulla circostanza della tardività del deposito dei documenti di 10
spesa in quanto avvenuto dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e senza che potesse rilevare il loro deposito in un diverso giudizio. Piuttosto, dalla consultazione del fascicolo telematico del primo grado, emerge, a riprova della fondatezza delle prefate motivazioni (che, peraltro, erano già state espresse dal giudice istruttore nella ordinanza del 20.10.2020, non contestata), che la produzione venne effettuata solo in data 9.6.2020,
dopo che già era stata trasmessa alle parti la bozza della prima relazione di c.t.u.. Né
convince la argomentazione “subordinata” svolta dall'appellante, quella secondo cui la circostanza della ristrutturazione si dovrebbe comunque dedurre dal fatto che nell'atto di donazione il valore dell'immobile era indicato nella cifra di euro 14.500,00 laddove il c.t.u.
ne aveva attribuito un valore, al momento della apertura della successione, di oltre
90.000,00 euro. Appare infatti evidente che le indicazioni contenute nell'atto di liberalità, in relazione sia alla descrizione dello stato dell'immobile che al suo valore a quella data, non possono assumere una concreta valenza dimostrativa in assenza di riscontri oggettivi,
trattandosi di mere dichiarazioni provenienti dalle parti, potenzialmente interessate a sottostimare il cespite per ridurre la tassazione del trasferimento.
Per quanto attiene, infine, alle contestazioni relative alla percentuale di taluni dei coefficienti applicati dal c.t.u. per giungere alla stima di alcuni dei beni immobili (si rinvia,
nel dettaglio, al punto 4) della comparsa di costituzione con appello incidentale di
) e alla omessa valutazione di spese effettuate (in particolare per il Controparte_2
prospetto condominiale dell'appartamento sito a Palermo nella via Valdemone), va premesso che i rilievi in questione erano stati mossi all'operato del c.t.u., ing. Per_4
dal c.t.p. dell'appellante, ing. , già dopo l'invio della bozza della prima
[...] Per_5
relazione di c.t.u., e l'ausiliario, dopo avere modificato alcuni coefficienti, aveva ritenuto di 11
confermarne altri, fornendo un riscontro (v. pag. 6 e ss. delle risposte datate 20.6.2020,
allegate alla relazione di c.t.u. depositata il 22.6.2020, dove era anche rimarcata l'impossibilità di tener conto di documentazione afferente a spese asseritamente sostenute dal coerede che non fosse stata ritualmente acquisita al giudizio), ritenuto esaustivo dal giudice istruttore nell'ordinanza del 20.10.2020; tale posizione venne poi ribadita nella nota di riscontro alle osservazioni mosse dai c.t.p. alla relazione integrativa depositata il 17.3.2021 (v., in particolare, pag.13 e ss. della suddetta nota, allegata alla medesima relazione).
Ritiene la Corte che le suddette valutazioni siano presentano adeguate, tenendo anche conto che, al di là di aspetti fattuali incontrovertibili ma già congruamente valutati dal c.t.u.
(come la circostanza che il lotto C) – ossia l'appartamento di via Colomba n.13 di Palermo
- alla data della del sopralluogo del perito fosse occupato da un inquilino, così da giustificare, come avvenuto, l'applicazione nella stima aggiornata, in relazione allo “stato di possesso”, del coefficiente 0,80, v. pag.12 della relazione specifica afferente tale immobile), l'impiego di molti coefficienti, che costituiscono comunque, come rimarcato dal c.t.u., solo un ausilio per correggere e modificare i valori-base correlati alla oggettiva consistenza e alla ubicazione di ogni immobile, presenta un margine di opinabilità (si pensi a quelli afferenti alla “luminosità”, alla “vista”, alla “esposizione”) che rientra fisiologicamente nei limiti della discrezionalità valutativa la quale è stata comunque mitigata dal loro impiego concorrente nella stima di ogni cespite.
Alla luce di quanto fin qui esposto, l'impugnazione incidentale proposta da CP_2
va interamente respinta.
[...] 12
Venendo all'esame di quella principale, il primo motivo di gravame, volto ad eccepire la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art.789 c.p.c., è infondato.
Il progetto di divisione elaborato dal c.t.u. era stato infatti criticato dalle parti, anche a mezzo dei loro c.t.p.. Nella udienza del 30.3.2021, destinata all'esame della complessiva attività del perito, sia che chiesero ciascuno Controparte_2 Parte_1
la attribuzione, nell'ambito della porzione di eredità paterna di spettanza e dunque anche in deroga alle proposte del c.t.u., degli immobili già di fatto rispettivamente occupati. In
tale contesto, e in assenza di accordo tra i condividenti, la causa venne correttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa con sentenza. Ogni eventuale irregolarità procedimentale non potrebbe, del resto, che tradursi in una emenda da operarsi in questa stessa sede.
Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente. Con
essi la appellante principale, nella sua qualità di erede testamentaria (nella quota maggiore) di , si è lamentata del fatto che la quota di riserva materna Persona_1
fosse stata calcolata sull'ammontare solo del relictum e non anche del donatum e, in ogni caso, del fatto che la legittimaria non era stata trattata al pari degli eredi testamentari,
venendo esclusa dalla fase finale dello scioglimento della comunione ereditaria.
I motivi sono fondati nei termini che si diranno.
L'iter inizialmente seguito nella sentenza impugnata per verificare l'entità della lesione
(pag.19 del provvedimento) si presenta corretto, malgrado vada precisato che la “riunione fittizia” serve a calcolare innanzitutto la quota “disponibile” che, nel caso in questione,
ammontava ad euro 481.644,35 (1/4 della somma di relictum e donatum nei valori alla data di apertura della successione). Immune da censure risulta anche, in linea di principio, 13
il rilievo che, non avendo i due atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius ecceduto la suddetta quota, soggette a riduzione avrebbero dovute essere solo le disposizioni testamentarie.
Tuttavia, il giudice di prime cure non ha considerato che l'esito positivo della azione di riduzione (peraltro inevitabile, essendosi trattato della pretermissione totale di un legittimario) ha avuto come effetto, in aderenza all'orientamento risalente e pacifico della giurisprudenza (v. Cass. 368/10), quello di fare acquistare a la qualità di Persona_1
erede e, in tal modo, di darle pieno titolo a partecipare alle successive fasi di scioglimento della comunione ereditaria;
in questa, poi, in considerazione dello specifico rapporto di parentela col de cuius, i due figli donatari erano tenuti alla collazione, istituto nel quale perde rilievo la distinzione tra quota legittima e quota disponibile in quanto finalizzato,
nell'ambito di una visione solidaristica del vincolo familiare, a rimettere tutti gli eredi che siano anche figli/discendenti/coniuge del de cuius in una posizione paritaria, sul presupposto le donazioni fatte in vita da costui a tali congiunti vadano considerate, salve le eccezioni consentite dall'ordinamento, come mere anticipazioni rispetto alla divisione post mortem (cfr. Cass. 28196/2020, 12317/19). Del resto, non si vede perché il legittimario totalmente pretermesso che venga reintegrato debba ricevere un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al legittimario solo parzialmente leso a cui la giurisprudenza di legittimità riconosce ormai la possibilità di potere esperire cumulativamente sia l'azione di riduzione che la domanda di collazione nella misura in cui,
seppure la collazione già di per sé assicura il “rientro” sul piano quantitativo del bene donato allo stretto congiunto nella massa ereditaria, la riduzione consente all'erede 14
legittimario leso la partecipazione diretta, pro quota, nella titolarità dei singoli beni (da ultimo, Cass. 17856/23).
Alla luce di tali considerazioni occorre effettuare ex novo la fase divisoria ammettendo la a concorrervi a pieno titolo nella misura di ¼ del patrimonio del de cuius. Per_1
Pertanto, impregiudicata la collazione “per imputazione” dei due beni donati per come giustificata nella sentenza di primo grado con argomentazioni non oggetto di censura,
occorre procedere alle operazioni che consentano agli altri coeredi di prelevare beni per un valore pari a quello (euro 347.171,79) dell'immobile ricevuto in donazione da e ciò nei termini che seguono: a) in favore di Controparte_1 Controparte_2
nell'importo di euro 301.218,21, ossia al netto del valore del bene da lui ricevuto in donazione); b) in favore di e di nell'importo pieno Persona_1 Parte_1
di euro 347.171,79.
Sul punto, ritiene la Corte, tenuto conto dell'assenza di specifiche e motivate contestazioni mosse alle modalità delle attribuzioni fatte ai sensi dell'art.726 c.c., di non modificare i prelevamenti già disposti dalla sentenza impugnata.
Pertanto, va consentito:
- a il prelevamento dei seguenti beni: Parte_1
(i) Piena proprietà dell'appartamento sito in Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 3, del valore all'apertura della successione di euro 90.520,07;
(ii) Quota indivisa di 3/4 dell'appartamento sito in Palermo in Via dei Peloritani 5, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 935 - 936, 15
sub.1, del valore all'apertura della successione di euro 230.456,77 (immobile già in precedenza goduto in via esclusiva dalla stessa coerede);
(iii) Quota indivisa di 1/2 del box sito in Palermo in Via dei Peloritani 3, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 2638, del valore di euro
19.489,25;
(iv) Quota del 15,70% della quota indivisa di 1/2 dell'appartamento sito in Palermo sito in
Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4, de valore di euro 6.705,70 (determinato tenuto che il valore della intera quota indivisa di ½ del bene all'apertura della successione, ammontava ad euro 42.727,03);
- a il prelevamento dall'asse relitto di del Controparte_2 Persona_2
seguente bene:
(i) quota pari al 72,48 % dell'appartamento (già di fatto da lui detenuto in via esclusiva),
sito in Palermo in Via Valdemone 6, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune
di Palermo al foglio 30, part. 1010, attualmente suddiviso in sub. 30 e sub. 31, dal valore di euro 301.218,20 (determinato tenuto che il valore del 100% del bene all'apertura della successione, ammontava ad euro 415.572,23);
- a il prelevamento dei seguenti beni: Persona_1
i) la quota indivisa di 1/2 della villetta sita in Trabia in Contrada Madonnuzza, censita al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trabia al foglio 3, part. 56, suddiviso in sub.
3, sub. 4, sub. 5, sub. 6, del valore, alla data di apertura della successione, di euro
333.089,99 (la restante quota di ½ apparteneva alla stessa ); Persona_1 16
ii) quota del 32,95% della quota indivisa di 1/2 dell'appartamento sito in Palermo sito in
Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4, dal valore di euro 14.081,80 (determinato tenuto che il valore della intera quota indivisa di ½ del bene all'apertura della successione, ammontava ad euro 42.727,03).
All'esito delle operazioni di collazione/prelevamenti, il compendio ereditario da dividere,
questa volta nei valori aggiornati dal c.t.u. alla data delle operazioni di stima, che possono ritenersi ancora validi in considerazione della notoria stagnazione che ha caratterizzato negli anni più recenti il mercato immobiliare, risulta composto da:
I. quota del 27,52% dell'appartamento, sito in Palermo Via Valdemone 6, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1010,
attualmente suddiviso in sub. 30 e sub. 31, del valore di euro 76.202,96 (ricavati dal valore del 100% dell'immobile stimato dal c.t.u. in euro 276.900,30);
II. quota indivisa di 3/4 di un box sito in Palermo, Via Valdemone 16, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1274,
sub. 23, del valore di euro 17.955,00;
III. quota del 51,35% della quota indivisa di 1/2 di un appartamento sito in Palermo,
Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo
al foglio 61, part. 675, sub. 4, del valore di euro 11.708,18 (ricavato dal valore dell'intera quota indivisa dell'immobile stimata dal c.t.u. in euro 22.800,75);
IV. quota indivisa di 3/4 di un appartamento sito in Palermo in Via Cortigiani 40,
censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 53, part. 1653, sub. 14, del valore di euro 52.904,10; 17
V. quota indivisa di 1/2 di un appartamento sito in Palermo in via Onorato n. 34,
censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 123,
part. 263, sub. 8, del valore alla data odierna di euro 31.512,41;
VI. quota indivisa di 3/4 di una villetta sita in Trabia Contrada Madonna, censita al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trabia al foglio 3, part. 2661,
suddiviso in sub. 1 e sub. 2, del valore alla data odierna di euro 174.241,50;
VII. quota di ½ dei mobili (quadri, mobili, oggetti di arredo;
v. la relazione analitica,
corredata da rilievi fotografici, di , ausiliario del c.t..u., allegata alla Persona_6
consulenza tecnica d'ufficio depositata il 22.6.2020), quota del valore di euro
21.145,00.
Dunque, il valore dell'asse da dividere tra i quattro coeredi, in parti uguali, ammonta ad euro 385.669,15 e ciascuno di essi ha diritto ad una quota dal valore di euro 96.417,29.
Va a questo punto evidenziato che, sebbene l'art.727 c.c. preveda la predisposizione di porzioni omogenee che contemplino, nel caso in cui l'eredità annoveri beni sia mobili che immobili, cespiti di eguale natura e qualità, tale regola non è assoluta e vincolante restando nella facoltà del giudice predisporre i lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei condividenti sia in tal modo meglio soddisfatto (per tutte: Cass.
27602/24).
Nel caso in esame, si ritengono meritevoli di considerazione anche in questa sede (come fatto in fase di prelevamenti) le richieste dei condividenti – in questo caso di CP_2
- di ottenere l'assegnazione di immobili già detenuti da anni nonché l'esigenza
[...]
di evitare il più possibile il frazionamento in quote indivise degli immobili, foriero di un loro deprezzamento oltre che del rischio di conflittualità tra condomini. 18
Appare anche opportuno assegnare a , o meglio ai suoi eredi, sia la Persona_1
quota indivisa di ½ di tutti i mobili, tenuto conto del fatto che a costei è riconducibile la proprietà della restante quota, avuto anche riguardo alla natura di tali beni e anche nella prospettiva di una facilitazione delle operazioni di divisione della eredità della medesima,
cui partecipano tutti gli odierni condividenti, sia la residua quota dell'appartamento di via
Colomba n.13 di Palermo di cui già la ha ottenuto l'assegnazione della quota Per_1
prevalente.
Per tali ragioni si ritiene che, in motivata deroga ai criteri codicistici, possa attribuirsi:
- a : una quota, dal valore di euro 96.417,29, così composta: Controparte_2
a) quota del 27,52% dell'appartamento, sito in Palermo, Via Valdemone 6, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1010,
attualmente suddiviso in sub. 30 e sub. 31, del valore di euro 76.202,96 (la restante quota
è già stata oggetto di prelevamento in favore del predetto);
b) quota indivisa di 3/4 del vicino box sito in Palermo, Via Valdemone 16, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1274, sub. 23, del valore attuale di euro 17.955,00;
c) diritto ad un conguaglio di euro 2.259,33 a carico dell'assegnatario della Pt_2
di cui infra, su cui interessi legali dalla sentenza al saldo;
[...]
- a una quota, del valore di euro 96.417,29, così composta: Persona_1
a) quota del 51,35% della quota indivisa di 1/2 di un appartamento sito in Palermo sito in
Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4, del valore di euro 11.708,18 (ricavato dal valore dell'intera quota indivisa dell'immobile stimata dal c.t.u. in euro 22.800,75); 19
b) quota di ½ dei mobili descritti nella relazione redatta dall'ausiliario del c.t.u. e allegata alla consulenza tecnica d'ufficio depositata il 22.6.2020, quota avente il valore di euro
21.145,00.
c) diritto ad un conguaglio di euro 63.564,11 a carico dell'assegnatario della Pt_2
di cui infra, su cui interessi legali dalla sentenza al saldo.
[...]
Per quanto attiene ai residui beni da dividere tra i restanti due eredi non si ravvisano ragioni per derogare alla attribuzione mediante sorteggio, in assenza di specifiche esigenze e tenuto conto che l'appellante principale si è espressamente doluta della immotivata attribuzione a del cespite – la quota indivisa di ¾ della villa Controparte_1
di Trabia di c.da Madonna - che da solo supera ampiamente la quota di ogni avente diritto.
Si individuano, a tal fine, le seguenti due porzioni da mettere a sorteggio tra
e : Controparte_1 Parte_1
PRIMA PORZIONE:
a) quota indivisa di 1/2 di un appartamento sito in Palermo in via Onorato n. 34, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 123, part. 263, sub.
8, del valore di euro 31.512,41;
b) quota indivisa di 3/4 di un appartamento sito in Palermo in Via Cortigiani 40, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 53, part. 1653, sub.
14, del valore di euro 52.904,10;
c) diritto ad ottenere un conguaglio dall'assegnatario della Parte_2
dell'importo di euro 12.000,77, su cui interessi legali dalla sentenza al saldo.
SECONDA PORZIONE: 20
A) quota indivisa di 3/4 della villetta sita in Trabia, Contrada Madonna, censita al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trabia al foglio 3, part. 2661, suddiviso in sub.
1 e sub. 2, dal valore di euro 174.241,50;
B) obbligo di versamento di un conguaglio di euro 77.824,21 (euro 174.241,50 – euro
96.417,29) di cui: euro 2.259,33 a favore di;
euro 63.564,11 a Controparte_2
favore degli eredi di;
euro 12.000,77 a favore dell'assegnatario della Persona_1
PRIMA PORZIONE;
somme su cui interessi legali dalla sentenza al saldo.
Il sorteggio delle due porzioni tra e avverrà al Controparte_1 Parte_1
passaggio in giudicato della presente sentenza, su richiesta di ognuno dei due condividenti.
Ciò posto, i restanti motivi dell'appello principale vanno considerati assorbiti dalla effettuazione ex novo delle operazioni divisionali ad eccezione di quello afferente alla regolamentazione delle spese di lite.
A tale riguardo, malgrado nel conclusum dell'atto di gravame n.q. Parte_1
abbia chiesto di “revocare la condanna alle spese dell'appellante in relazione alla
supposta soccombenza nel giudizio r.g. n. 15360/2010 (riunito al r.g.n. 4174/2011) per
quanto spiegato nell'ultimo motivo di appello e regolamentare diversamente le spese di
lite procedendo, sul punto, a compensazione delle spese”, nella parte espositiva la doglianza si incentra esclusivamente sulla statuizione di condanna di , in Persona_1
solido con l'interveniente , al pagamento delle spese di lite del giudizio Controparte_3
riunito n.ro 4174/2011 R.G.; del resto, le spese del giudizio 15360/2010 R.G. sono state poste dalla sentenza impugnata a carico dell'attore , ai sensi Controparte_1
dell'art.306 c.p.c.. 21
Tanto precisato, questa ultima doglianza della impugnazione principale può essere esaminata congiuntamente all'appello incidentale di che ha oggetto la Controparte_3
medesima statuizione condannatoria.
Per quanto attiene alla , il motivo di gravame si presenta fondato. Il Tribunale Per_1
ha motivato la condanna ravvisando una soccombenza “prevalente” di tale parte nell'ambito del secondo giudizio che tuttavia, nella sostanza, non appare sussistere.
La sentenza non definitiva n.ro 914/2019 aveva infatti riconosciuto la autenticità di entrambi i testamenti olografi di rispetto ai quali erano state Persona_2
avanzate contrapposte querele di falso e, conseguentemente, aveva rigettato la domanda di accertamento di nullità del testamento del 22.8.1984 proposta dai tre figli;
aveva respinto anche le contrapposte azioni di riduzione per le quali, peraltro, vertendo le stesse sulle disposizioni del testamento implicitamente revocato, si era in effetti configurata una situazione di cessazione della materia del contendere. In conclusione, ritiene la Corte che si ravvisava una situazione di soccombenza reciproca sostanzialmente “paritaria”, che giustificava una pronuncia ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c..
Pertanto, nei confronti di la statuizione impugnata andrà revocata e Persona_1
sostituita con la previsione di compensazione integrale delle spese di lite.
Diverse conclusioni vanno raggiunte con riferimento alla posizione della . CP_3
Costei, nell'intervenire nel giudizio deducendo un interesse derivatole dal fatto che la nonna la aveva beneficiata del legato della intera proprietà del villino sito a Trabia,
contrada Madonnuzza - legato effettuato dalla sul presupposto di essere Per_1
proprietaria al 100% dell'immobile in quanto designata erede universale col testamento del 1984 del , titolare della quota di ½ - si associò alle domande Persona_2 22
già avanzate dalla propria ava (v. conclusum dell'atto di intervento del 17.5.2017: “(si
associa a e) fa proprie tutte le domande già formulate dalla sig.ra Persona_1
quando era in vita, ed ora coltivate dalla sig.ra n.q. di erede della Parte_1
sig.ra , precipuamente quelle volte a far ritenere e dichiarare pienamente Persona_1
valido ed efficace il testamento olografo redatto dal sig. del Persona_2
22.8.1984 e pubblicato il 9.11.2010 in AR , con conseguenziale Persona_7
reiezione di tutte le domande originarie e sopravvenute formulate dai sigg. e CP_1
”). Controparte_2
Il decisum, non impugnato, della sentenza non definitiva n.ro 914/2019 del 18.2.2019 fece però venire meno l'efficacia della scheda testamentaria del 1984 e, quindi, la stessa legittimazione della a stare ulteriormente in giudizio, non potendosi condividere CP_3
la tesi dell'appellante circa una “evoluzione” del suo intervento ad adiuvandum,
asseritamente spostatosi a sostenere l'azione di reintegrazione della quota della promossa con il terzo giudizio da n.q. solo Per_1 Parte_1
successivamente, con citazione iscritta a ruolo il 3.6.2019. E' evidente, infatti, che l'interesse a stare in giudizio deve permanere per tutta la durata del processo e collegarsi ad una posizione soggettiva specifica meritevole di tutela.
L'appello incidentale di va quindi respinto. Controparte_3
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio, va seguita la regola della soccombenza.
Per tali ragioni e , essendosi opposti alle Controparte_2 Controparte_1
legittime doglianze avanzate dalla appellante principale in ordine alle modalità di 23
effettuazione delle operazioni divisionali, vanno condannati a rifondere a Parte_1
le spese di lite.
[...]
A sua volta va condannata a rifondere le spese sostenute da Controparte_3
e per difendersi dal suo appello incidentale. Controparte_2 Controparte_1
dovrà rifondere ai due fratelli le spese afferenti alla difesa dal suo Controparte_2
gravame.
Le suddette spese si liquidano, in base al diverso valore delle diverse domande (per i giudizi divisori parametrato “alla quota o al supplemento di quota o all'entità dei conguagli
in contestazione”, ai sensi dell'art.5 del D.M. n.55/14, per l'appello incidentale della all'ammontare del disputatum), applicando i parametri tariffari medi, per come in CP_3
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza n.ro 2997/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata il
13.7.2021, appellata in via principale da e in via incidentale da Parte_1
e, nel processo riunito, da , Controparte_2 Controparte_3
in parziale accoglimento dell'appello principale, disposta la reintegrazione di Per_1
(eredi di) nella quota di ¼ del patrimonio di (nato a [...]
[...] Persona_2
il 4.7.1924 e ivi deceduto il 19.7.2008), DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria tra la e gli altri tre eredi, di designazione testamentaria, Per_1 Parte_1
, e , secondo le seguenti modalità:
[...] Controparte_2 Controparte_1
- a , e per essa ai suoi eredi: Persona_1
- attribuisce il prelevamento, ex art. 725 c.c., dei seguenti beni: 24
- i) la quota indivisa di 1/2 della villetta sita in Trabia in Contrada Madonnuzza, censita al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trabia al foglio 3, part. 56, suddiviso in sub. 3, sub. 4, sub. 5, sub. 6;
- ii) quota del 32,95% della quota indivisa di 1/2 dell'appartamento sito in Palermo, Via
Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4
ed assegna i seguenti beni:
- (v) quota del 51,35% della quota indivisa di 1/2 dell'anzidetto appartamento sito in
Palermo, Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4;
- (vi) quota di ½ dei mobili descritti nella relazione redatta dall'ausiliario del c.t.u. ed allegata alla consulenza tecnica d'ufficio depositata il 22.6.2020;
- (vii) diritto ad un conguaglio di euro 63.564,11 a carico dell'assegnatario della di cui infra, su cui interessi legali dalla presente sentenza al Parte_2
saldo;
a : Controparte_2
previa imputazione, ex art. 724 c.c., alla quota a lui spettante della piena proprietà della quota di 1/2 di un immobile sito in Palermo in Piazza della Kalsa n. 2-3, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 135, part. 352, sub. 43;
attribuisce il prelevamento, ex art.725 c.c. della quota pari al 72,48 % dell'appartamento sito in Palermo in Via Valdemone 6, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune
di Palermo al foglio 30, part. 1010, attualmente suddiviso in sub. 30 e sub. 31;
ed assegna i seguenti beni: 25
- a) quota del 27,52% del suddetto appartamento, sito in Palermo Via Valdemone 6,
censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1010, sub. 30 e sub. 31;
- b) quota indivisa di 3/4 del box sito in Palermo, Via Valdemone 16, Censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1274, sub. 23;
- c) diritto ad un conguaglio di euro 2.259,33 a carico dell'assegnatario della Pt_2
di cui infra, su cui interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
[...]
a : Parte_1
attribuisce il prelevamento dei seguenti beni:
(i) piena proprietà dell'appartamento sito in Palermo, via Colomba 13, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 3;
(ii) quota indivisa di 3/4 dell'appartamento sito in Palermo, in Via dei Peloritani 5, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 935 - 936,
sub.1;
(iii) quota indivisa di 1/2 del box sito in Palermo in Via dei Peloritani 3, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 2638;
(iv) quota del 15,70% della quota indivisa di 1/2 dell'appartamento sito in Palermo sito in
Via Colomba 13, Censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4;
ed assegna, mediante sorteggio che verrà effettuato al passaggio in giudicato della presente sentenza a richiesta di ogni interessato, una delle due porzioni di beni infra indicate;
a : Controparte_1 26
previa imputazione, ex art. 724 c.c., alla quota a lui spettante della piena proprietà
dell'immobile sito in Palermo in Via Lazio 14, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Palermo al foglio 30, part. 1087, sub.7, assegna, mediante sorteggio, una delle due porzioni che di seguito di individuano.
Determina nei seguenti termini le porzioni da mettere a sorteggio tra i coeredi
e : Parte_1 Controparte_1
PRIMA PORZIONE:
a) quota indivisa di 1/2 di un appartamento sito in Palermo in via Onorato n. 34, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 123, part. 263, sub.
8;
b) quota indivisa di 3/4 di un appartamento sito in Palermo in Via Cortigiani 40, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 53, part. 1653, sub.
14;
c) diritto ad ottenere un conguaglio dall'assegnatario della Parte_2
dell'importo di euro 12.000,77, su cui interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
SECONDA PORZIONE:
A) quota indivisa di 3/4 della villetta sita in Trabia, Contrada Madonna, Censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trabia al foglio 3, part. 2661, suddiviso in sub.
1 e sub. 2;
B) obbligo di versamento di un conguaglio di euro 77.824,21 di cui: euro 2.259,33 da corrispondere a;
euro 63.564,11 da corrispondere agli eredi di Controparte_2
in base alle quote di rispettiva spettanza;
euro 12.000,77 da Persona_1 27
corrispondere all'assegnatario della PRIMA PORZIONE;
somme su cui interessi legali dalla sentenza al saldo;
- revoca limitatamente a la statuizione di condanna al pagamento in Persona_1
favore di e di delle spese di lite del giudizio Controparte_1 Controparte_2
n.4174/2011 R.G. Tribunale di Palermo, disponendo tra tali parti la compensazione integrale;
conferma nel resto la sentenza impugnata, rigettando gli appelli di Controparte_2
e di . Controparte_3
Condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 Controparte_1
le spese di lite di questo grado, che liquida nell'importo di euro Parte_1
14.317,00 per onorari ed euro 804,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2
D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Condanna a rifondere a e a Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
le spese di difesa in relazione all'appello incidentale da lui proposto, che liquida
[...]
nell'importo di euro 9.991,00 in favore di ciascuno, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Condanna a rifondere a e a Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
le spese di difesa in relazione all'appello incidentale da lei proposto, che liquida nell'importo di euro 5.809,00 in favore di ciascuno, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti incidentali, e Controparte_2
, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. Controparte_3
115/2002. 28
Così deciso in Palermo in data 3.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 370/2022 (che porta riunita la 372/2022) del Registro Generale
degli Affari Contenziosi Civili
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , in Parte_1 C.F._1
proprio e n.q. di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Sparti;
Persona_1
appellante
E
, nato a [...] il [...] C.F. , in proprio e Controparte_1 C.F._2
n.q. di erede di , rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Badalamenti;
Persona_1
appellato 2
nato a [...] il [...], C.F. in Controparte_2 C.F._3
proprio e n.q. di erede di , rappresentato e difeso, dagli avv.ti Matteo Persona_1
NA e SA NZ;
appellato/appellante incidentale
, nata a [...] il [...], CF: , Controparte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sparti;
appellata/appellante incidentale (appellante nel fascicolo riunito)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si rinvia, nella illustrazione dell'iter processuale svoltosi innanzi al Tribunale di Palermo
della causa oggetto della presente delibazione, alla esaustiva sintesi effettuata nella sentenza impugnata. Qui basti solo evidenziare che: a) l'originario giudizio (portante il n.ro
1530/2010 R.G.) veniva instaurato da contro la madre, Controparte_1 Per_1
, e la sorella, , e si sarebbe poi chiuso con la rinuncia agli atti
[...] Parte_1
da parte dell'attore; b) ad esso veniva nel frattempo riunito un secondo giudizio (portante il n.ro 4174/2011) promosso da e dal germano Controparte_1 Controparte_2
contro le medesime convenute, il cui thema decidendum, inizialmente incentrato sulle disposizioni contenute nel testamento olografo datato 22.8.1984 del padre/marito delle parti, , subiva una incisiva estensione a seguito della emersione di Persona_2
altro testamento del de cuius, datato 26.1.2006; le due schede venivano fatte oggetto di contrapposte impugnative in quanto tacciate di essere apocrife;
c) nel corso di questa fase:
i) la decedeva e si costituiva in prosecuzione quale erede Per_1 Parte_1
testamentaria della medesima (avendo ricevuto l'assegnazione della quota di disponibile 3
dell'eredità materna con testamento del 16.3.2012, a sua volta impugnato in separato processo dai due fratelli, in esso istituiti solo nella quota di riserva); ii) interveniva volontariamente in causa , figlia di , deducendo il suo interesse - Controparte_3 Pt_1
quale beneficiaria di un legato fattole dalla nonna la cui sorte, pro quota, dipendeva dalla vigenza del testamento del 1984 summenzionato - ad associarsi a tutte le domande avanzate in precedenza dalla;
c) con sentenza non definitiva n.ro 914/2019 il Per_1
Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere in relazione al primo giudizio e, sulla scorta degli esiti della consulenza grafologica disposta di ufficio che avevano accertato la genuinità di entrambe le schede testamentarie, dichiarava aperta la successione di sulla base del testamento redatto il 26.1.2006, in Persona_2
quanto successivo al primo e di contenuto incompatibile;
rigettava per il resto le contrapposte domande afferenti al secondo giudizio salvo rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di provvedere sulla domanda di divisione dell'asse ereditario, riservando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite;
d) in questo ultimo segmento del processo veniva riunito ai precedenti un terzo giudizio (portante il n.ro
9924/2019 R.G.), promosso da in qualità di erede di Parte_1 Per_1
, volto alla riduzione delle disposizione del testamento del 26.1.2006 ma anche due
[...]
donazioni fatte in vita da rispettivamente al figlio e al figlio Persona_2 CP_1
onde reintegrare la quota di riserva spettante al coniuge del donante/testatore. CP_2
Con la sentenza definitiva oggi impugnata, n.ro 2997 pubblicata il 13.7.2021, il Tribunale
adito: 1) rigettando tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità avanzate dalle parti avversarie, accoglieva la domanda di riduzione proposta nell'interesse di Persona_1
– dovendosi anche per il proseguo intendersi riferita agli eredi della medesima – 4
riconoscendole la posizione di legittimaria integralmente pretermessa dal testamento del
26.1.2006 con il quale il marito aveva attribuito tutti i suoi beni ai tre figli;
2) ai fini della
“riunione fittizia” prevista dall'art. 556 c.c., accertava, sulla scorta della documentazione prodotta e delle stime effettuate dal c.t.u. con riferimento alla data di apertura della successione, il relictum – composto dai beni immobili e mobili elencati alle pag.14-15 del provvedimento, del valore complessivo di euro 1.533.452,03 - e il donatum – composto dall'immobile di via Lazio n.14 di Palermo, donato con rogito del 31.10.1990 da Persona_2
al figlio , del valore di euro 347.171,79, e dall'immobile di piazza Kalsa n.2
[...] CP_1
(in effetti civico n.3 ma con accesso dal civico n.2) di Palermo, donato con rogito del
10.2.2006 al figlio nella quota di ½ (la restante quota essendo stata CP_2
contestualmente donata dalla madre), quota stimata nell'ammontare di euro 45.953,58 –
rigettando tutte le argomentazioni sulla scorta delle quali aveva Controparte_2
inteso far escludere dal donatum il suddetto bene ovvero ridurre il valore oggetto di collazione;
3) dopo avere evidenziato come, non avendo il valore delle due donazioni ecceduto la quota di disponibile (pari ad ¼ dell'asse “ricostruito”, ai sensi dell'art.542 co.2
c.c., ossia ad euro 481.644,35), la quota di legittima della andasse recuperata Per_1
mediante riduzione delle sole disposizioni testamentarie, provvedeva a calcolarla nella misura di ¼ del solo relictum, questa volta computato nel suo valore aggiornato in decremento (ossia 1/4 di euro 1.027.467,89 = euro 256.866,97) e, per l'effetto, a formare la relativa porzione (di cui alla quota immobiliare e ai beni mobili indicati a pag. 22 del provvedimento, comprensiva del diritto ad un conguaglio a carico degli eredi testamentari per euro 9.48, su cui rivalutazione e interessi); 4) procedeva, quindi, “allo scioglimento della
comunione ereditaria tra i tre fratelli coeredi sull'asse residuo”, e, muovendo dal rilievo che 5
le due donazioni sopra indicate dovevano essere oggetto di collazione da effettuarsi, nel silenzio dei donatari, “per imputazione”, attribuiva agli altri due fratelli (a CP_2
nella differenza rispetto al valore di quanto ricevuto in donazione) beni o quote di
[...]
beni del valore corrispondente (calcolato, al pari della collazione, con riferimento alla data di apertura della successione) all'importo della donazione ricevuta da , Controparte_1
quali “prelevamenti” ai sensi dell'art.725 c.c.; 5) infine, dei beni residuati formava tre porzioni di uguale valore (di euro 128.147,33 ciascuna), comprendenti beni sia mobili che immobili e conguagli in denaro, che provvedeva ad assegnare direttamente ai tre germani ravvisando la sussistenza dei presupposti per derogare all'estrazione a sorte;
6) da ultimo,
provvedeva ad una regolamentazione analitica delle spese di lite con riferimento a ciascun giudizio;
in particolare per quanto ancora di rilievo, condannava “ (eredi di) Persona_1
e , in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio riunito iscritto al Controparte_3
R.G. al n. 4174/2011, in favore di ciascuno dei fratelli e Controparte_1 CP_2
, liquidate in euro 4.488,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali
[...]
nella misura di legge”.
Avverso la decisione , in proprio e quale erede della ha Parte_1 Per_3
interposto appello. Si sono costituite tutte le altre parti, proponendo Controparte_2
gravame incidentale. A tale giudizio è stato riunito altro, portante il n.ro 372/2022 R.G.,
sorto a seguito della proposizione di autonoma impugnazione da parte di . Controparte_3
La causa, trattata in modalità “cartolare”, è stata assunta in decisione in data 26 marzo
******************* 6
L'appellante principale, , agendo in proprio e quale erede della Parte_1
, ha, in sintesi: A) dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione Per_1
dell'art.789 c.p.c. - per avere l'organo giudicante omesso di instaurare un preventivo contraddittorio sul progetto divisionale - chiedendo, per l'effetto, di procedere alla stesura di un nuovo progetto;
B) lamentato, in ogni caso, l'erroneità dell'iter procedendi seguito dal Tribunale nella reintegrazione della quota di riserva spettante alla , in Per_1
quanto calcolata solo sul relictum anziché sull'intero asse comprensivo anche delle due donazioni fatte in vita dal de cuius;
C) sostenuto che l'erroneità era comunque da ravvisarsi nella esclusione della dalla fase finale delle operazioni divisionali, in Per_1
particolare dalle operazioni di collazione/prelevamento, così che erano stati assegnati alla predetta beni ereditari per un valore notevolmente inferiore alla quota di spettanza;
D)
criticato, in subordine, la scelta del Tribunale di procedere, dopo la reintegra della quota materna e le operazioni di collazione/prelevamento, alla assegnazione diretta dei beni residui ai tre eredi testamentari piuttosto che al loro sorteggio, scelta che, a suo dire, la avrebbe penalizzata a causa della attribuzione in suo favore di “una serie di quote di
diversi immobili di modico valore oltre un minimo conguaglio in denaro”, escludendola, in particolare, dalla assegnazione della villa sita in Trabia, contrada Madonna, attribuita al fratello;
E) contestato, in ogni caso, il riconoscimento ai suoi due fratelli della CP_1
ulteriore quota di eredità pari ad euro 128.147,33, che aveva fatto sì che i predetti, e in modo particolare , ottenessero alla fine, malgrado l'obbligo di collazione delle CP_1
donazioni, una quota di eredità superiore alla propria, in base ad una suddivisione che il
Tribunale aveva effettuato discostandosi immotivatamente dalle indicazioni del c.t.u.; F)
parzialmente impugnato, da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite. 7
L'appello autonomo, convertitosi in gravame incidentale trattandosi di impugnazione successiva alla prima, proposto da investe esclusivamente la Controparte_3
statuizione che ha condannato tale interveniente a pagare a e a Controparte_1
l'importo di euro 4.488,00 ciascuno, oltre accessori, a titolo di Controparte_2
rimborso delle spese di lite del giudizio n.ro 4174/2022 R.G..
L'appellante incidentale ha chiesto: z) in via principale, di Controparte_2
riconoscere il proprio acquisto a titolo originario dell'immobile di piazza Kalsa, con conseguente esonero del cespite dalla collazione e “dall'asse ereditario in morte di
”; zz) in subordine, di riconoscere che la donazione conteneva un Persona_2
onere a carico del donatario – quello di ristrutturare l'immobile – cosicché il relativo valore,
ai fini del giudizio, andava circoscritto a quello posseduto dal bene alla data dell'atto di liberalità (ossia € 14.500,00, valore indicato nel rogito); zzz) in via ulteriormente gradata, il riconoscimento di un “indennizzo ex art. 1150 comma 2 c.c., da detrarre dalle quote
spettanti agli altri coeredi, con accrescimento della parte spettante a
[...]
”, per i miglioramenti da lui arrecati al bene dopo l'acquisto, determinati in €. CP_2
77.407,16 (somma quantificata nella differenza tra il valore del cespite assegnato in sede di CTU e quello attribuito nell'atto di donazione); ha riproposto, infine, le contestazioni sui coefficienti di calcolo utilizzati dal c.t.u. nella valutazione di alcuni degli immobili,
chiedendo, per tale ragione, la rinnovazione degli accertamenti tecnici. Nella parte espositiva del gravame ha anche dedotto che l'atto di donazione del 10.2.2006
conterrebbe una dispensa “implicita” dalla collazione.
Così sintetizzati i motivi di gravame, va innanzitutto disattesa la deduzione avanzata dalla difesa di in ordine alla situazione di incompatibilità in cui Controparte_2 8
verserebbe il difensore dell'appellante principale nella misura in cui l'eventuale accoglimento di alcune delle pretese avanzate da in qualità di Parte_1
erede, pro quota, di inciderebbe negativamente sulla posizione di Persona_1
“in proprio”. A confutazione di tale assunto, basti osservare che la Parte_1
parte appellante principale è un unico soggetto fisico e non anche il “rappresentante” della defunta – posto che la qualità di erede, ove accettata, si assume, nei limiti di Per_1
quanto ricevuto per legge o per testamento, con decorrenza dall'apertura della successione così come, intervenuta la divisione del compendio ereditario, opererà, in ordinne alla titolarità dei beni rispettivamente assegnati, la fictio iuris di cui all'art.757 c.c.
– cosicché va a tale parte riconosciuta piena autonomia nella valutazione di quale possa essere il più conveniente complessivo assetto di interessi cui aspirare.
Ciò posto, ragioni di priorità logico-giuridica impongono di esaminare innanzitutto l'appello di atteso che, ove accolto, imporrebbe una significativa modifica Controparte_2
delle basi di calcolo da cui ha preso le mosse la sentenza impugnata.
Il primo e il secondo motivo della impugnazione de qua si presentano ai limiti della ammissibilità in quanto non contengono alcuna concreta confutazione alle puntuali e condivisibili argomentazioni con cui la sentenza impugnata li ha respinti (v. pag.16- 18);
essi sono comunque infondati.
In particolare, la tesi dell'acquisto operato dallo stesso deducente a titolo originario dell'immobile di piazza Kalsa, per usucapione “abbreviata” ex art.1159 c.c., si scontra col dato incontrovertibile costituito dal fatto che ebbe a ricevere il bene Controparte_2
in forza di una catena di trasferimenti a titolo derivato (la vendita fatta da tale RI
ES ai di lui genitori con atto del 13.3.2003 e la donazione fatta da costoro a lui in data 9
10.2.2006); la circostanza che l'acquisto per usucapione del bene in virtù di possesso uti dominus ultraventennale, indicata dal primo cedente come fondamento del suo diritto di proprietà, non risulti essere stata accertata giudizialmente nulla toglie all'esistenza di tale titolo – essendo pacifica la natura meramente dichiarativa di un siffatto accertamento –
tanto più che l'appellante non ha in alcun modo dedotto di avere (lui o i suoi genitori prima di lui) subito azioni di evizione e/o contestazioni del loro acquisto.
Per quanto attiene alla tesi della natura di onere della dichiarazione contenuta nel contratto di donazione, il chiaro tenore letterale di essa rende incontrovertibile come l'impegno assunto dal donatario di ristrutturare l'immobile avesse una finalità di natura fiscale, in quanto necessario per il conseguimento di una tassazione ridotta;
non è stato,
peraltro, in alcun modo allegato quale interesse, di qualsivoglia genere, potessero nutrire i donatari a pretendere l'assolvimento di tale impegno.
L'argomentazione circa la presenza di una dispensa dalla collazione dell'immobile de quo
-dispensa che si dovrebbe implicitamente dedurre dal fatto che la donazione fu effettuata a distanza di qualche settimana dal testamento redatto da - si Persona_2
presenta, al di là della sua “novità” e mancata proposizione nel conclusum del gravame,
manifestamente infondata, vieppiù in considerazione del formalismo che connota la regolamentazione della materia degli atti mortis causa/ di liberalità e della natura
“derogatoria” di tale negozio rispetto alla disciplina codicistica.
Per quanto attiene alla riproposizione della richiesta di scomputo delle migliorie asseritamente arrecate all'immobile dopo l'acquisto, deve innanzitutto osservarsi che l'appellante non fornisce adeguata smentita delle motivazioni del rigetto operato dalla sentenza impugnata, basate sulla circostanza della tardività del deposito dei documenti di 10
spesa in quanto avvenuto dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e senza che potesse rilevare il loro deposito in un diverso giudizio. Piuttosto, dalla consultazione del fascicolo telematico del primo grado, emerge, a riprova della fondatezza delle prefate motivazioni (che, peraltro, erano già state espresse dal giudice istruttore nella ordinanza del 20.10.2020, non contestata), che la produzione venne effettuata solo in data 9.6.2020,
dopo che già era stata trasmessa alle parti la bozza della prima relazione di c.t.u.. Né
convince la argomentazione “subordinata” svolta dall'appellante, quella secondo cui la circostanza della ristrutturazione si dovrebbe comunque dedurre dal fatto che nell'atto di donazione il valore dell'immobile era indicato nella cifra di euro 14.500,00 laddove il c.t.u.
ne aveva attribuito un valore, al momento della apertura della successione, di oltre
90.000,00 euro. Appare infatti evidente che le indicazioni contenute nell'atto di liberalità, in relazione sia alla descrizione dello stato dell'immobile che al suo valore a quella data, non possono assumere una concreta valenza dimostrativa in assenza di riscontri oggettivi,
trattandosi di mere dichiarazioni provenienti dalle parti, potenzialmente interessate a sottostimare il cespite per ridurre la tassazione del trasferimento.
Per quanto attiene, infine, alle contestazioni relative alla percentuale di taluni dei coefficienti applicati dal c.t.u. per giungere alla stima di alcuni dei beni immobili (si rinvia,
nel dettaglio, al punto 4) della comparsa di costituzione con appello incidentale di
) e alla omessa valutazione di spese effettuate (in particolare per il Controparte_2
prospetto condominiale dell'appartamento sito a Palermo nella via Valdemone), va premesso che i rilievi in questione erano stati mossi all'operato del c.t.u., ing. Per_4
dal c.t.p. dell'appellante, ing. , già dopo l'invio della bozza della prima
[...] Per_5
relazione di c.t.u., e l'ausiliario, dopo avere modificato alcuni coefficienti, aveva ritenuto di 11
confermarne altri, fornendo un riscontro (v. pag. 6 e ss. delle risposte datate 20.6.2020,
allegate alla relazione di c.t.u. depositata il 22.6.2020, dove era anche rimarcata l'impossibilità di tener conto di documentazione afferente a spese asseritamente sostenute dal coerede che non fosse stata ritualmente acquisita al giudizio), ritenuto esaustivo dal giudice istruttore nell'ordinanza del 20.10.2020; tale posizione venne poi ribadita nella nota di riscontro alle osservazioni mosse dai c.t.p. alla relazione integrativa depositata il 17.3.2021 (v., in particolare, pag.13 e ss. della suddetta nota, allegata alla medesima relazione).
Ritiene la Corte che le suddette valutazioni siano presentano adeguate, tenendo anche conto che, al di là di aspetti fattuali incontrovertibili ma già congruamente valutati dal c.t.u.
(come la circostanza che il lotto C) – ossia l'appartamento di via Colomba n.13 di Palermo
- alla data della del sopralluogo del perito fosse occupato da un inquilino, così da giustificare, come avvenuto, l'applicazione nella stima aggiornata, in relazione allo “stato di possesso”, del coefficiente 0,80, v. pag.12 della relazione specifica afferente tale immobile), l'impiego di molti coefficienti, che costituiscono comunque, come rimarcato dal c.t.u., solo un ausilio per correggere e modificare i valori-base correlati alla oggettiva consistenza e alla ubicazione di ogni immobile, presenta un margine di opinabilità (si pensi a quelli afferenti alla “luminosità”, alla “vista”, alla “esposizione”) che rientra fisiologicamente nei limiti della discrezionalità valutativa la quale è stata comunque mitigata dal loro impiego concorrente nella stima di ogni cespite.
Alla luce di quanto fin qui esposto, l'impugnazione incidentale proposta da CP_2
va interamente respinta.
[...] 12
Venendo all'esame di quella principale, il primo motivo di gravame, volto ad eccepire la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art.789 c.p.c., è infondato.
Il progetto di divisione elaborato dal c.t.u. era stato infatti criticato dalle parti, anche a mezzo dei loro c.t.p.. Nella udienza del 30.3.2021, destinata all'esame della complessiva attività del perito, sia che chiesero ciascuno Controparte_2 Parte_1
la attribuzione, nell'ambito della porzione di eredità paterna di spettanza e dunque anche in deroga alle proposte del c.t.u., degli immobili già di fatto rispettivamente occupati. In
tale contesto, e in assenza di accordo tra i condividenti, la causa venne correttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa con sentenza. Ogni eventuale irregolarità procedimentale non potrebbe, del resto, che tradursi in una emenda da operarsi in questa stessa sede.
Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente. Con
essi la appellante principale, nella sua qualità di erede testamentaria (nella quota maggiore) di , si è lamentata del fatto che la quota di riserva materna Persona_1
fosse stata calcolata sull'ammontare solo del relictum e non anche del donatum e, in ogni caso, del fatto che la legittimaria non era stata trattata al pari degli eredi testamentari,
venendo esclusa dalla fase finale dello scioglimento della comunione ereditaria.
I motivi sono fondati nei termini che si diranno.
L'iter inizialmente seguito nella sentenza impugnata per verificare l'entità della lesione
(pag.19 del provvedimento) si presenta corretto, malgrado vada precisato che la “riunione fittizia” serve a calcolare innanzitutto la quota “disponibile” che, nel caso in questione,
ammontava ad euro 481.644,35 (1/4 della somma di relictum e donatum nei valori alla data di apertura della successione). Immune da censure risulta anche, in linea di principio, 13
il rilievo che, non avendo i due atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius ecceduto la suddetta quota, soggette a riduzione avrebbero dovute essere solo le disposizioni testamentarie.
Tuttavia, il giudice di prime cure non ha considerato che l'esito positivo della azione di riduzione (peraltro inevitabile, essendosi trattato della pretermissione totale di un legittimario) ha avuto come effetto, in aderenza all'orientamento risalente e pacifico della giurisprudenza (v. Cass. 368/10), quello di fare acquistare a la qualità di Persona_1
erede e, in tal modo, di darle pieno titolo a partecipare alle successive fasi di scioglimento della comunione ereditaria;
in questa, poi, in considerazione dello specifico rapporto di parentela col de cuius, i due figli donatari erano tenuti alla collazione, istituto nel quale perde rilievo la distinzione tra quota legittima e quota disponibile in quanto finalizzato,
nell'ambito di una visione solidaristica del vincolo familiare, a rimettere tutti gli eredi che siano anche figli/discendenti/coniuge del de cuius in una posizione paritaria, sul presupposto le donazioni fatte in vita da costui a tali congiunti vadano considerate, salve le eccezioni consentite dall'ordinamento, come mere anticipazioni rispetto alla divisione post mortem (cfr. Cass. 28196/2020, 12317/19). Del resto, non si vede perché il legittimario totalmente pretermesso che venga reintegrato debba ricevere un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al legittimario solo parzialmente leso a cui la giurisprudenza di legittimità riconosce ormai la possibilità di potere esperire cumulativamente sia l'azione di riduzione che la domanda di collazione nella misura in cui,
seppure la collazione già di per sé assicura il “rientro” sul piano quantitativo del bene donato allo stretto congiunto nella massa ereditaria, la riduzione consente all'erede 14
legittimario leso la partecipazione diretta, pro quota, nella titolarità dei singoli beni (da ultimo, Cass. 17856/23).
Alla luce di tali considerazioni occorre effettuare ex novo la fase divisoria ammettendo la a concorrervi a pieno titolo nella misura di ¼ del patrimonio del de cuius. Per_1
Pertanto, impregiudicata la collazione “per imputazione” dei due beni donati per come giustificata nella sentenza di primo grado con argomentazioni non oggetto di censura,
occorre procedere alle operazioni che consentano agli altri coeredi di prelevare beni per un valore pari a quello (euro 347.171,79) dell'immobile ricevuto in donazione da e ciò nei termini che seguono: a) in favore di Controparte_1 Controparte_2
nell'importo di euro 301.218,21, ossia al netto del valore del bene da lui ricevuto in donazione); b) in favore di e di nell'importo pieno Persona_1 Parte_1
di euro 347.171,79.
Sul punto, ritiene la Corte, tenuto conto dell'assenza di specifiche e motivate contestazioni mosse alle modalità delle attribuzioni fatte ai sensi dell'art.726 c.c., di non modificare i prelevamenti già disposti dalla sentenza impugnata.
Pertanto, va consentito:
- a il prelevamento dei seguenti beni: Parte_1
(i) Piena proprietà dell'appartamento sito in Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 3, del valore all'apertura della successione di euro 90.520,07;
(ii) Quota indivisa di 3/4 dell'appartamento sito in Palermo in Via dei Peloritani 5, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 935 - 936, 15
sub.1, del valore all'apertura della successione di euro 230.456,77 (immobile già in precedenza goduto in via esclusiva dalla stessa coerede);
(iii) Quota indivisa di 1/2 del box sito in Palermo in Via dei Peloritani 3, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 2638, del valore di euro
19.489,25;
(iv) Quota del 15,70% della quota indivisa di 1/2 dell'appartamento sito in Palermo sito in
Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4, de valore di euro 6.705,70 (determinato tenuto che il valore della intera quota indivisa di ½ del bene all'apertura della successione, ammontava ad euro 42.727,03);
- a il prelevamento dall'asse relitto di del Controparte_2 Persona_2
seguente bene:
(i) quota pari al 72,48 % dell'appartamento (già di fatto da lui detenuto in via esclusiva),
sito in Palermo in Via Valdemone 6, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune
di Palermo al foglio 30, part. 1010, attualmente suddiviso in sub. 30 e sub. 31, dal valore di euro 301.218,20 (determinato tenuto che il valore del 100% del bene all'apertura della successione, ammontava ad euro 415.572,23);
- a il prelevamento dei seguenti beni: Persona_1
i) la quota indivisa di 1/2 della villetta sita in Trabia in Contrada Madonnuzza, censita al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trabia al foglio 3, part. 56, suddiviso in sub.
3, sub. 4, sub. 5, sub. 6, del valore, alla data di apertura della successione, di euro
333.089,99 (la restante quota di ½ apparteneva alla stessa ); Persona_1 16
ii) quota del 32,95% della quota indivisa di 1/2 dell'appartamento sito in Palermo sito in
Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4, dal valore di euro 14.081,80 (determinato tenuto che il valore della intera quota indivisa di ½ del bene all'apertura della successione, ammontava ad euro 42.727,03).
All'esito delle operazioni di collazione/prelevamenti, il compendio ereditario da dividere,
questa volta nei valori aggiornati dal c.t.u. alla data delle operazioni di stima, che possono ritenersi ancora validi in considerazione della notoria stagnazione che ha caratterizzato negli anni più recenti il mercato immobiliare, risulta composto da:
I. quota del 27,52% dell'appartamento, sito in Palermo Via Valdemone 6, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1010,
attualmente suddiviso in sub. 30 e sub. 31, del valore di euro 76.202,96 (ricavati dal valore del 100% dell'immobile stimato dal c.t.u. in euro 276.900,30);
II. quota indivisa di 3/4 di un box sito in Palermo, Via Valdemone 16, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1274,
sub. 23, del valore di euro 17.955,00;
III. quota del 51,35% della quota indivisa di 1/2 di un appartamento sito in Palermo,
Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo
al foglio 61, part. 675, sub. 4, del valore di euro 11.708,18 (ricavato dal valore dell'intera quota indivisa dell'immobile stimata dal c.t.u. in euro 22.800,75);
IV. quota indivisa di 3/4 di un appartamento sito in Palermo in Via Cortigiani 40,
censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 53, part. 1653, sub. 14, del valore di euro 52.904,10; 17
V. quota indivisa di 1/2 di un appartamento sito in Palermo in via Onorato n. 34,
censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 123,
part. 263, sub. 8, del valore alla data odierna di euro 31.512,41;
VI. quota indivisa di 3/4 di una villetta sita in Trabia Contrada Madonna, censita al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trabia al foglio 3, part. 2661,
suddiviso in sub. 1 e sub. 2, del valore alla data odierna di euro 174.241,50;
VII. quota di ½ dei mobili (quadri, mobili, oggetti di arredo;
v. la relazione analitica,
corredata da rilievi fotografici, di , ausiliario del c.t..u., allegata alla Persona_6
consulenza tecnica d'ufficio depositata il 22.6.2020), quota del valore di euro
21.145,00.
Dunque, il valore dell'asse da dividere tra i quattro coeredi, in parti uguali, ammonta ad euro 385.669,15 e ciascuno di essi ha diritto ad una quota dal valore di euro 96.417,29.
Va a questo punto evidenziato che, sebbene l'art.727 c.c. preveda la predisposizione di porzioni omogenee che contemplino, nel caso in cui l'eredità annoveri beni sia mobili che immobili, cespiti di eguale natura e qualità, tale regola non è assoluta e vincolante restando nella facoltà del giudice predisporre i lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei condividenti sia in tal modo meglio soddisfatto (per tutte: Cass.
27602/24).
Nel caso in esame, si ritengono meritevoli di considerazione anche in questa sede (come fatto in fase di prelevamenti) le richieste dei condividenti – in questo caso di CP_2
- di ottenere l'assegnazione di immobili già detenuti da anni nonché l'esigenza
[...]
di evitare il più possibile il frazionamento in quote indivise degli immobili, foriero di un loro deprezzamento oltre che del rischio di conflittualità tra condomini. 18
Appare anche opportuno assegnare a , o meglio ai suoi eredi, sia la Persona_1
quota indivisa di ½ di tutti i mobili, tenuto conto del fatto che a costei è riconducibile la proprietà della restante quota, avuto anche riguardo alla natura di tali beni e anche nella prospettiva di una facilitazione delle operazioni di divisione della eredità della medesima,
cui partecipano tutti gli odierni condividenti, sia la residua quota dell'appartamento di via
Colomba n.13 di Palermo di cui già la ha ottenuto l'assegnazione della quota Per_1
prevalente.
Per tali ragioni si ritiene che, in motivata deroga ai criteri codicistici, possa attribuirsi:
- a : una quota, dal valore di euro 96.417,29, così composta: Controparte_2
a) quota del 27,52% dell'appartamento, sito in Palermo, Via Valdemone 6, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1010,
attualmente suddiviso in sub. 30 e sub. 31, del valore di euro 76.202,96 (la restante quota
è già stata oggetto di prelevamento in favore del predetto);
b) quota indivisa di 3/4 del vicino box sito in Palermo, Via Valdemone 16, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1274, sub. 23, del valore attuale di euro 17.955,00;
c) diritto ad un conguaglio di euro 2.259,33 a carico dell'assegnatario della Pt_2
di cui infra, su cui interessi legali dalla sentenza al saldo;
[...]
- a una quota, del valore di euro 96.417,29, così composta: Persona_1
a) quota del 51,35% della quota indivisa di 1/2 di un appartamento sito in Palermo sito in
Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4, del valore di euro 11.708,18 (ricavato dal valore dell'intera quota indivisa dell'immobile stimata dal c.t.u. in euro 22.800,75); 19
b) quota di ½ dei mobili descritti nella relazione redatta dall'ausiliario del c.t.u. e allegata alla consulenza tecnica d'ufficio depositata il 22.6.2020, quota avente il valore di euro
21.145,00.
c) diritto ad un conguaglio di euro 63.564,11 a carico dell'assegnatario della Pt_2
di cui infra, su cui interessi legali dalla sentenza al saldo.
[...]
Per quanto attiene ai residui beni da dividere tra i restanti due eredi non si ravvisano ragioni per derogare alla attribuzione mediante sorteggio, in assenza di specifiche esigenze e tenuto conto che l'appellante principale si è espressamente doluta della immotivata attribuzione a del cespite – la quota indivisa di ¾ della villa Controparte_1
di Trabia di c.da Madonna - che da solo supera ampiamente la quota di ogni avente diritto.
Si individuano, a tal fine, le seguenti due porzioni da mettere a sorteggio tra
e : Controparte_1 Parte_1
PRIMA PORZIONE:
a) quota indivisa di 1/2 di un appartamento sito in Palermo in via Onorato n. 34, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 123, part. 263, sub.
8, del valore di euro 31.512,41;
b) quota indivisa di 3/4 di un appartamento sito in Palermo in Via Cortigiani 40, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 53, part. 1653, sub.
14, del valore di euro 52.904,10;
c) diritto ad ottenere un conguaglio dall'assegnatario della Parte_2
dell'importo di euro 12.000,77, su cui interessi legali dalla sentenza al saldo.
SECONDA PORZIONE: 20
A) quota indivisa di 3/4 della villetta sita in Trabia, Contrada Madonna, censita al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trabia al foglio 3, part. 2661, suddiviso in sub.
1 e sub. 2, dal valore di euro 174.241,50;
B) obbligo di versamento di un conguaglio di euro 77.824,21 (euro 174.241,50 – euro
96.417,29) di cui: euro 2.259,33 a favore di;
euro 63.564,11 a Controparte_2
favore degli eredi di;
euro 12.000,77 a favore dell'assegnatario della Persona_1
PRIMA PORZIONE;
somme su cui interessi legali dalla sentenza al saldo.
Il sorteggio delle due porzioni tra e avverrà al Controparte_1 Parte_1
passaggio in giudicato della presente sentenza, su richiesta di ognuno dei due condividenti.
Ciò posto, i restanti motivi dell'appello principale vanno considerati assorbiti dalla effettuazione ex novo delle operazioni divisionali ad eccezione di quello afferente alla regolamentazione delle spese di lite.
A tale riguardo, malgrado nel conclusum dell'atto di gravame n.q. Parte_1
abbia chiesto di “revocare la condanna alle spese dell'appellante in relazione alla
supposta soccombenza nel giudizio r.g. n. 15360/2010 (riunito al r.g.n. 4174/2011) per
quanto spiegato nell'ultimo motivo di appello e regolamentare diversamente le spese di
lite procedendo, sul punto, a compensazione delle spese”, nella parte espositiva la doglianza si incentra esclusivamente sulla statuizione di condanna di , in Persona_1
solido con l'interveniente , al pagamento delle spese di lite del giudizio Controparte_3
riunito n.ro 4174/2011 R.G.; del resto, le spese del giudizio 15360/2010 R.G. sono state poste dalla sentenza impugnata a carico dell'attore , ai sensi Controparte_1
dell'art.306 c.p.c.. 21
Tanto precisato, questa ultima doglianza della impugnazione principale può essere esaminata congiuntamente all'appello incidentale di che ha oggetto la Controparte_3
medesima statuizione condannatoria.
Per quanto attiene alla , il motivo di gravame si presenta fondato. Il Tribunale Per_1
ha motivato la condanna ravvisando una soccombenza “prevalente” di tale parte nell'ambito del secondo giudizio che tuttavia, nella sostanza, non appare sussistere.
La sentenza non definitiva n.ro 914/2019 aveva infatti riconosciuto la autenticità di entrambi i testamenti olografi di rispetto ai quali erano state Persona_2
avanzate contrapposte querele di falso e, conseguentemente, aveva rigettato la domanda di accertamento di nullità del testamento del 22.8.1984 proposta dai tre figli;
aveva respinto anche le contrapposte azioni di riduzione per le quali, peraltro, vertendo le stesse sulle disposizioni del testamento implicitamente revocato, si era in effetti configurata una situazione di cessazione della materia del contendere. In conclusione, ritiene la Corte che si ravvisava una situazione di soccombenza reciproca sostanzialmente “paritaria”, che giustificava una pronuncia ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c..
Pertanto, nei confronti di la statuizione impugnata andrà revocata e Persona_1
sostituita con la previsione di compensazione integrale delle spese di lite.
Diverse conclusioni vanno raggiunte con riferimento alla posizione della . CP_3
Costei, nell'intervenire nel giudizio deducendo un interesse derivatole dal fatto che la nonna la aveva beneficiata del legato della intera proprietà del villino sito a Trabia,
contrada Madonnuzza - legato effettuato dalla sul presupposto di essere Per_1
proprietaria al 100% dell'immobile in quanto designata erede universale col testamento del 1984 del , titolare della quota di ½ - si associò alle domande Persona_2 22
già avanzate dalla propria ava (v. conclusum dell'atto di intervento del 17.5.2017: “(si
associa a e) fa proprie tutte le domande già formulate dalla sig.ra Persona_1
quando era in vita, ed ora coltivate dalla sig.ra n.q. di erede della Parte_1
sig.ra , precipuamente quelle volte a far ritenere e dichiarare pienamente Persona_1
valido ed efficace il testamento olografo redatto dal sig. del Persona_2
22.8.1984 e pubblicato il 9.11.2010 in AR , con conseguenziale Persona_7
reiezione di tutte le domande originarie e sopravvenute formulate dai sigg. e CP_1
”). Controparte_2
Il decisum, non impugnato, della sentenza non definitiva n.ro 914/2019 del 18.2.2019 fece però venire meno l'efficacia della scheda testamentaria del 1984 e, quindi, la stessa legittimazione della a stare ulteriormente in giudizio, non potendosi condividere CP_3
la tesi dell'appellante circa una “evoluzione” del suo intervento ad adiuvandum,
asseritamente spostatosi a sostenere l'azione di reintegrazione della quota della promossa con il terzo giudizio da n.q. solo Per_1 Parte_1
successivamente, con citazione iscritta a ruolo il 3.6.2019. E' evidente, infatti, che l'interesse a stare in giudizio deve permanere per tutta la durata del processo e collegarsi ad una posizione soggettiva specifica meritevole di tutela.
L'appello incidentale di va quindi respinto. Controparte_3
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio, va seguita la regola della soccombenza.
Per tali ragioni e , essendosi opposti alle Controparte_2 Controparte_1
legittime doglianze avanzate dalla appellante principale in ordine alle modalità di 23
effettuazione delle operazioni divisionali, vanno condannati a rifondere a Parte_1
le spese di lite.
[...]
A sua volta va condannata a rifondere le spese sostenute da Controparte_3
e per difendersi dal suo appello incidentale. Controparte_2 Controparte_1
dovrà rifondere ai due fratelli le spese afferenti alla difesa dal suo Controparte_2
gravame.
Le suddette spese si liquidano, in base al diverso valore delle diverse domande (per i giudizi divisori parametrato “alla quota o al supplemento di quota o all'entità dei conguagli
in contestazione”, ai sensi dell'art.5 del D.M. n.55/14, per l'appello incidentale della all'ammontare del disputatum), applicando i parametri tariffari medi, per come in CP_3
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza n.ro 2997/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata il
13.7.2021, appellata in via principale da e in via incidentale da Parte_1
e, nel processo riunito, da , Controparte_2 Controparte_3
in parziale accoglimento dell'appello principale, disposta la reintegrazione di Per_1
(eredi di) nella quota di ¼ del patrimonio di (nato a [...]
[...] Persona_2
il 4.7.1924 e ivi deceduto il 19.7.2008), DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria tra la e gli altri tre eredi, di designazione testamentaria, Per_1 Parte_1
, e , secondo le seguenti modalità:
[...] Controparte_2 Controparte_1
- a , e per essa ai suoi eredi: Persona_1
- attribuisce il prelevamento, ex art. 725 c.c., dei seguenti beni: 24
- i) la quota indivisa di 1/2 della villetta sita in Trabia in Contrada Madonnuzza, censita al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trabia al foglio 3, part. 56, suddiviso in sub. 3, sub. 4, sub. 5, sub. 6;
- ii) quota del 32,95% della quota indivisa di 1/2 dell'appartamento sito in Palermo, Via
Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4
ed assegna i seguenti beni:
- (v) quota del 51,35% della quota indivisa di 1/2 dell'anzidetto appartamento sito in
Palermo, Via Colomba 13, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4;
- (vi) quota di ½ dei mobili descritti nella relazione redatta dall'ausiliario del c.t.u. ed allegata alla consulenza tecnica d'ufficio depositata il 22.6.2020;
- (vii) diritto ad un conguaglio di euro 63.564,11 a carico dell'assegnatario della di cui infra, su cui interessi legali dalla presente sentenza al Parte_2
saldo;
a : Controparte_2
previa imputazione, ex art. 724 c.c., alla quota a lui spettante della piena proprietà della quota di 1/2 di un immobile sito in Palermo in Piazza della Kalsa n. 2-3, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 135, part. 352, sub. 43;
attribuisce il prelevamento, ex art.725 c.c. della quota pari al 72,48 % dell'appartamento sito in Palermo in Via Valdemone 6, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune
di Palermo al foglio 30, part. 1010, attualmente suddiviso in sub. 30 e sub. 31;
ed assegna i seguenti beni: 25
- a) quota del 27,52% del suddetto appartamento, sito in Palermo Via Valdemone 6,
censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1010, sub. 30 e sub. 31;
- b) quota indivisa di 3/4 del box sito in Palermo, Via Valdemone 16, Censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 1274, sub. 23;
- c) diritto ad un conguaglio di euro 2.259,33 a carico dell'assegnatario della Pt_2
di cui infra, su cui interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
[...]
a : Parte_1
attribuisce il prelevamento dei seguenti beni:
(i) piena proprietà dell'appartamento sito in Palermo, via Colomba 13, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 3;
(ii) quota indivisa di 3/4 dell'appartamento sito in Palermo, in Via dei Peloritani 5, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 935 - 936,
sub.1;
(iii) quota indivisa di 1/2 del box sito in Palermo in Via dei Peloritani 3, censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 30, part. 2638;
(iv) quota del 15,70% della quota indivisa di 1/2 dell'appartamento sito in Palermo sito in
Via Colomba 13, Censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 61, part. 675, sub. 4;
ed assegna, mediante sorteggio che verrà effettuato al passaggio in giudicato della presente sentenza a richiesta di ogni interessato, una delle due porzioni di beni infra indicate;
a : Controparte_1 26
previa imputazione, ex art. 724 c.c., alla quota a lui spettante della piena proprietà
dell'immobile sito in Palermo in Via Lazio 14, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Palermo al foglio 30, part. 1087, sub.7, assegna, mediante sorteggio, una delle due porzioni che di seguito di individuano.
Determina nei seguenti termini le porzioni da mettere a sorteggio tra i coeredi
e : Parte_1 Controparte_1
PRIMA PORZIONE:
a) quota indivisa di 1/2 di un appartamento sito in Palermo in via Onorato n. 34, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 123, part. 263, sub.
8;
b) quota indivisa di 3/4 di un appartamento sito in Palermo in Via Cortigiani 40, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio 53, part. 1653, sub.
14;
c) diritto ad ottenere un conguaglio dall'assegnatario della Parte_2
dell'importo di euro 12.000,77, su cui interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
SECONDA PORZIONE:
A) quota indivisa di 3/4 della villetta sita in Trabia, Contrada Madonna, Censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Trabia al foglio 3, part. 2661, suddiviso in sub.
1 e sub. 2;
B) obbligo di versamento di un conguaglio di euro 77.824,21 di cui: euro 2.259,33 da corrispondere a;
euro 63.564,11 da corrispondere agli eredi di Controparte_2
in base alle quote di rispettiva spettanza;
euro 12.000,77 da Persona_1 27
corrispondere all'assegnatario della PRIMA PORZIONE;
somme su cui interessi legali dalla sentenza al saldo;
- revoca limitatamente a la statuizione di condanna al pagamento in Persona_1
favore di e di delle spese di lite del giudizio Controparte_1 Controparte_2
n.4174/2011 R.G. Tribunale di Palermo, disponendo tra tali parti la compensazione integrale;
conferma nel resto la sentenza impugnata, rigettando gli appelli di Controparte_2
e di . Controparte_3
Condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 Controparte_1
le spese di lite di questo grado, che liquida nell'importo di euro Parte_1
14.317,00 per onorari ed euro 804,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2
D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Condanna a rifondere a e a Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
le spese di difesa in relazione all'appello incidentale da lui proposto, che liquida
[...]
nell'importo di euro 9.991,00 in favore di ciascuno, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Condanna a rifondere a e a Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
le spese di difesa in relazione all'appello incidentale da lei proposto, che liquida nell'importo di euro 5.809,00 in favore di ciascuno, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti incidentali, e Controparte_2
, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. Controparte_3
115/2002. 28
Così deciso in Palermo in data 3.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..