Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8038/2020 R.G. promossa da
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Carabellese, domiciliatario, giusta procura in atti
-appellante - contro
, con il patrocinio dell'avv. Gaetano Agostino Rutigliano, CP_1 domiciliatario, in virtù di mandato in atti;
contumace Controparte_2
-appellati –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sono state precisate le conclusioni come da verbale e la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8
I.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2 ha impugnato la sentenza n. 843/2020 dell'11/05/2020 con cui il
[...]
Giudice di Pace di accoglieva l'opposizione avverso il preavviso di fermo CP_2 amministrativo afferente al motociclo DK 04754 ed annullava il provvedimento impugnato, condannando l' al pagamento delle Parte_2 spese di giustizia.
In particolare, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sull'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di
Pace di in favore del Giudice di Pace di Bisceglie, e ha ribadito la regolare CP_2 notifica della cartella sottesa al fermo amministrativo.
Ha, pertanto, concluso per la riforma integrale della sentenza impugnata e per l'accertamento dell'inammissibilità e infondatezza delle domande formulate dall'odierno appellato, con integrale refusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
I.2. - Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello e la condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio, da distrarre a favore del procuratore anticipatario.
I.3. - La pur ritualmente citata, è invece rimasta Controparte_2 contumace.
I.4. - Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa – istruita solo documentalmente – è infine pervenuta all'odierna udienza, nel corso della quale viene discussa e decisa, ai sensi degli artt. 352, ult. co. e 281 sexies c.p.c.
II. - L'appello è fondato e merita accoglimento.
II.1. – Si legge nella sentenza impugnata che il preavviso di fermo amministrativo è stato dichiarato illegittimo per non esser stata idoneamente dimostrata la notifica degli atti presupposti.
Giova rimarcare che, come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' alle società di riscossione al fine di superare il Parte_1
pagina 2 di 8 disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. S.U.
11087/10).
Sicché il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo che si colloca all'interno di una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. S.U. 15354/15).
pagina 3 di 8 Si è infatti rilevato che la configurazione dell'istituto in termini di atto esecutivo o prodromico all'esecuzione risulta difficilmente compatibile con il dettato dell'art. 491 c.p.c., a tenore del quale l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento, e dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, che abilita il concessionario a procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento ed è altresì difficilmente compatibile con il meccanismo bifasico dei procedimenti di opposizione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. da cui deriva una difficoltà strutturale del provvedimento a essere calato nell'ambito del processo esecutivo.
Ne consegue che l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. 18041/19).
II.
2 - Ciò premesso, deve innanzitutto respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta-appellante, già sollevata in primo grado e riproposta in questa sede, attesa l'incompleta formulazione della stessa.
Invero l'eccezione si fonda sulla sola previsione di cui all'art. 27 c.p.c. mentre la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che la competenza, anche in materia di impugnazione di fermo amministrativo, va regolata ai sensi dell'art. 7
d.lgs. 150/11 (Cass. S.U. 10261/18).
In ogni caso l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. deve essere necessariamente contenuta nell'eccezione di incompetenza, che deve essere specifica e completa con riguardo a tutti i possibili concorrenti criteri determinativi di competenza (Cass. 13132/06) e ciò anche nelle ipotesi di competenza per territorio inderogabile (Cass. 24632/20; Cass.
31604/21).
pagina 4 di 8 II.3. - È fondata, al contrario, la censura svolta relativamente alla insussistenza del vizio relativo alla notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto, ritenuta insussistente dal primo giudice.
In particolare, il primo giudice, rilevando che nessun collegamento era dato evincere tra chi ha sottoscritto la cartolina di ricevimento prodotta dall'agente della riscossione (tale “ ”, come annotato nell'avviso) e Persona_1
l'opponente non opererebbe la presunzione legale di conoscenza CP_1 dell'atto e la notifica della cartella di pagamento sarebbe dunque da considerarsi inesistente.
Ora, fermo che il vizio rilevato non avrebbe comunque potuto determinare l'inesistenza della notifica (in coerenza con la stretta delimitazione delle ipotesi di inesistenza individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.
14916 del 20/07/2016), ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, l'ente appellante ha prodotto adeguata documentazione attestante l'estratto di ruolo e l'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
15/12/2018, come risultante dal preavviso di fermo amministrativo.
Invero, discutendosi nel presente giudizio dell'operata notifica della cartella esattoriale, trova applicazione il principio per cui “in tema di notificazione eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del
d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario” (Cass. n. 6492 del 16/3/2018, Cass. n. 27479 del 30/12/2016).
In definitiva è sufficiente, per la raccomandata informativa, il rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che dispone che "tutti gli invii di posta
pagina 5 di 8 raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" (art. 32) e che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere" (art. 39).
Dunque, è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (Cass. n. 11708 del 27/05/2011).
Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (Cass. n. 12351 del 15/06/2016,
Cass. n. 1906 del 29/01/2008, Cass. n. 25128 del 08/11/2013); sicché, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014).
Ne deriva, nel caso, che la sottoscrizione per ricevuta dell'avviso di deposito da parte della persona individuata dall'agente postale all'indirizzo della destinataria, pur senza indicazione della qualità e della relazione con il destinatario, era del tutto rituale ed idonea a determinare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Nella specie, il destinatario non ha peraltro allegato né tantomeno provato la mancata incolpevole ricezione del plico.
La sentenza gravata merita dunque di essere riformata sul punto.
II.4. – Quanto agli ulteriori motivi di opposizione riproposti in questa sede, viene innanzitutto in rilievo la doglianza con la quale l'opponente/appellato ha dedotto l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 co. 6 l. n. 689/1981.
La doglianza è infondata, siccome smentito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ad esso contraria: “in materia di sanzioni amministrative (nella
pagina 6 di 8 specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla san-zione aggiuntiva” (Cass. n. 1884/2016; conformi, per tutti, Cass. n. 8116/2021 e n.
26308/2021).
Non è fondato neppure il motivo di opposizione con cui l'attore ha lamentato la violazione del canone di proporzionalità tra l'entità del debito e il valore del veicolo.
Al riguardo va evidenziato che, in disparte ogni ulteriore considerazione, è assorbente il rilievo per cui la Corte di Cassazione, che si è recentemente espressa sul punto, ha condivisibilmente affermato che “in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del
1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura” (cfr. Cass. n. 22018/2017).
Infine, infondata è l'eccezione di nullità del preavviso per difetto di motivazione, atteso che, in base alla stessa prospettazione di parte opponente, in esso sono chiaramente evincibili tutti i dati necessari per la effettiva cognizione del debito da parte del contribuente, ovvero il tipo e la targa del veicolo, l'atto esattoriale presupposto, l'ente creditore e il relativo importo. Né è stato allegato e specificamente provato dall'opponente quale sia stato in concreto il pregiudizio che l'eventuale vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
II.5. – Conclusivamente, alla luce della esistenza di un titolo esecutivo e della regolare notifica della cartella di pagamento, come si evince dalla documentazione in atti, non vi sono ragioni per ritenere l'illegittimità dell'atto impugnato.
Ne consegue la riforma della sentenza resa in primo grado con conseguente rigetto della domanda formulata.
pagina 7 di 8 III. - Deve procedersi, in ragione della riforma della sentenza, alla nuova regolamentazione delle spese di lite del primo e del secondo grado che, in ragione della soccombenza, devono porsi a carico della parte appellata e liquidate ai sensi del D.M. 147/22 per il presente giudizio, in ragione della previsione di cui all'art. 6, e ai sensi della tariffa forense vigente per il giudizio di primo grado in considerazione del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
2) condanna al pagamento, in favore dell'appellante CP_1 [...]
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che Parte_3 si liquidano in € 870 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura di 15%, Iva e Cap come per legge e le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 64,50 per spese prenotate a debito e in € 1.620 per compensi difensivi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 352, u.c., c.p.c. per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 26/02/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari.
Il giudice
Andrea Chibelli
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