Sentenza 31 maggio 1991
Massime • 1
Nei procedimenti che proseguono con il vecchio rito, trattati in appello o in sede di rinvio in camera di consiglio a norma dello art. 599 cod.proc.pen. il ricorso per Cassazione è regolato per quanto riguarda la forma, i termini e la trattazione dalle nuove norme processuali e deve svolgersi con il rito camerale e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 610, quinto comma, e 611 cod.proc.pen., e non con le forme dell'art. 127 dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/1991, n. 7007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7007 |
| Data del deposito : | 31 maggio 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente del 31.5.1991
1. Dott. Marco BOSCHI Consigliere SENTENZA
2. " Gaetano LO COCO " N. 3
3. " RA VA " REGISTRO GENERALE
4. " LF TI " N. 4685/91
5. " FA OL "
6. " NA MB "
7. " Pietro SABEONE Cons. Relatore
8. " IT IA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Venezia del 29 novembre 1990. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. SABEONE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitituto Procuratore Generale Dr. Bartolomeo LOMBARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO NO fu rinviato al giudizio della Corte di Assise di Vicenza per rispondere di furto aggravato (art. 624, 625 n.2 e 7, 61 n.2 e 110 C.P.) di un'autovettura Golf in danno di Romagnoli Elisabetta); di omicidio volontario pluriaggravato (art. 110, 575, 576 n.1, 61 n.10, 61 n.2) per avere in concorso con tali TT e Saggiorato, sparando il Saggiorato a brevissima distanza un colpo di pistola cal.38, cagionato la morte di TT NC guardia giurata al fine di commettere un reato di rapina;
di rapina aggravata (art.110, 628 comma 1 n.1 e 61 n.10 C.P.) per avere con armi e in concorso con altri, mascherati e in più persone riunite, sottratto al predetto TT contanti per lire 42.600.000 e lire 1.731.328 in assegni;
di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, pistola cal.38, tipo Taurus con la matricola abrasa (art.110 C.P., 10, 12 legge 14 ottobre 1974 n.497 e art. 23 legge del 1975 e art.61 n.2 C.P.), del delitto di ricettazione aggravata (art.110, 648, 61 n.2 C.P., per avere al fine di commettere i reati di omicidio e di rapina ricevuto da persona sconosciuta la suddetta pistola proveniente da rapina commessa in Carceri d'Este il 30 gennaio 1987, conoscendone l'illecita provenienza. Con sentenza del 14 ottobre 1988 il NO fu ritenuto responsabile dei reati di furto, omicidio, rapina e detenzione e porto illegali d'arma, riuniti nella continuazione e, concesse le attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art. 116 C.P. ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, condannato alla pena di anni ventidue di reclusione e lire 800.000 di multa, oltre alle pene accessorie di legge e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre. Fu assolto dai delitti di detenzione di arma clandestina e di ricettazione per non aver commesso il fatto. Il NO fu infine condannato al risarcimento del danno a favore delle costituite parti civili.
Pronunciando sul gravame interposto dal NO, la Corte di Assise di Appello di Venezia, con sentenza del 31 maggio 1989, ritenuta la prevalenza delle concesse attenuanti sulle aggravanti, ridusse la pena ad anni diciassette di reclusione e lire 800.000 di multa. A seguito di ricorso, questa Corte, con sentenza del 9 febbraio 1990, annullò la decisione impuggiata per difetto di motivazione limitatamente al punto concernente la determinazione della pena e rinviò per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Venezia.
Detta Corte, con sentenza del 29 novembre 1990, emessa a norma dell'art. 599, 1 comma c.p.p., con il rito camerale, in riforma della sentenza di primo grado, ridusse la pena inflitta al NO ad anni diciassette di reclusione e lire 800.000 di multa. Hanno proposto ricorso per cassazione lo imputato e il difensore di fiducia, sostenendo la violazione degli artt. 133 C.P., 475 n.3 1930 in relazione all'art. 524 n.3, stesso codice, nonchè dell'art. 606 commi b) e c) del nuovo codice di rito penale.
Secondo il ricorrente la sentenza si era limitata ad aggiungere poche parole alla motivazione della precedente sentenza di appello senza attenersi alla sentenza di annullamento e senza tener conto che ben due attenuanti gli erano state concesse. Inoltre, con riferimento alle attenuanti generiche la motivazione era del pari solo apparente e v'era stata in effetti una riduzione minima della pena ad onta della quasi incensuratezza di esso NO. Il ricorso assegnato alla V^ Sezione Penale di questa Corte veniva rimesso al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, attesa la speciale importanza e novità della questione relativa alla disciplina applicabile al ricorso per cassazione avverso decisioni in grado di appello adottate in Camera di consiglio ai sensi del nuovo codice in procedimento che proseguono con il vecchio rito (art.599, I co. C.P.P. e 245 disp att. cod. proc. pen. 1988). Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 599 c.p.p., per soddisfare esigenze di semplificazione e di celerità ha introdotto una procedura di trattazione dell'appello in camera di consiglio prevedendo due ipotesi: la prima (I comma) relativa all'oggetto dell'appello, la seconda (IV comma) su richiesta delle parti che dichiarano di concordare nell'accoglimento totale o parziale della impugnazione ed eventualmente sulla determinazione della pena. Questa seconda ipotesi è stata però dichiarata illegittima, per eccesso di delega, dalla Corte Costituzionale, con sentenza 435/90 nelle parti in cui il suddetto quarto comma consente la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma. La prima ipotesi prevede, com'è noto che "quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie e la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparizione fra circostanze o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127 c. p.p.". Le Sezioni Unite sono chiamate a decidere, se a seguito del rito camerale di cui all'art. 599 c.p.p. - espressamente richiamato dalla norma transitoria dell'art. 245 comma 2 D.Lg. 271/89 - nei procedimenti da proseguire con l'applicazione delle norme previgenti (art. 241 e 242 citato D.L.) debba applicarsi, in ordine al ricorso per cassazione, la disciplina del vecchio o del nuovo codice di rito penale. Più specificamente, in seguito alla trattazione in camera di consiglio nelle forme previste dal nuovo codice per il giudizio di appello si pone la questione circa la disciplina applicabile al successivo ricorso per cassazione, dato che occorre stabilire se, una volta adottato il nuovo rito, questa debba continuare a regolare anche le forme del ricorso per cassazione e il giudizio di legittimità. La questione è analoga sotto vari aspetti a quella che si è posta nel giudizio abbreviato adottato in procedimenti che proseguono con il vecchio rito.
La problematica s'inquadra, peraltro, in quella più generale e più ampia che riguarda il regime delle impugnazioni avverso tutte quelle decisioni relative a procedimenti che proseguono con il vecchio rito, ma nei quali si siano inseriti, per effetto delle norme transitorie di cui agli art.247 e 248 il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti. In sede di ricorso per cassazione la risoluzione del problema, sul se si applichino o non le norme previgenti ha notevole rilevanza non solo sul piano strettamente giuridico, ma anche su quello della maggiore o minore tutela del diritto di difesa. Basti pensare non solo alle forme e ai termini per l'impugnazione, ma alle forme e modalità degli avvisi e allo stesso svolgimento del rito camerale con o senza contraddittorio scritto. La vecchia normativa, tuttora in generale applicabile ai procedimenti in corso al momento di entrata in vigore del nuovo codice, prevede infatti che la Corte nel giudizio camerale provveda sulle requisitorie scritte dal pubblico ministero, senza intervento dei difensori ai quali spettano soltanto gli avvisi di cui agli art. 531, 4 comma e 533, mentre il nuovo codice richiede invece che "almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al Procuratore Generale e ai difensori indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.
In quest'ultimo caso, l'avviso deve inoltre precisare se vi è la richiesta di dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta (art. 610.5) e assicura poi il contraddittorio scritto stabilendo che "se non è diversamente stabilito è in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del Procuratore Generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori.
Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica" (art. 611 n.1). La problematica innanzi prospettata, mentre non ha avuto risposte nè sul piano dottrinario, nè su quello giurisprudenziale per quanto concerne l'istituto di cui all'art. 599 c.p.p., ha offerto decisioni contrastanti con riferimento all'istituto del giudizio abbreviato. Da una parte si sostiene l'applicabilità delle nuove norme, rilevandosi che le disposizioni transitorie non prevedono alcuna deroga al riguardo ed anzi la portata generale dell'art. 241 di esse, sarebbe decisiva per la sua tassatività e, d'altra parte affermandosi l'applicabilità delle nuove norme sul rilievo che la scelta operata dall'imputato dei nuovi giudizi speciali determina il passaggio dal vecchio al nuovo rito. La mancata inclusione dello art. 585 nelle norme di immediata applicazione non sarebbe valida ragione giuridica per escludere l'applicazione di detta norma, poichè l'art.245 disp. trans. si riferisce esclusivamente ai procedimenti che proseguono secondo il vecchio rito, il che non può dirsi per quelli per i quali , sibbene in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice vi sia stata la scelta di uno dei riti alternativi.
Rilevante poi sarebbe il richiamo che l'art. 246 co. 2 disp trans. fa all'art. 443 c.p.p.. La risoluzione del problema, se nella fattispecie non interessa più, in concreto, per quanto concerne il punto relativo alla forma e ai termini in quanto il ricorso risolto proposto, nel termine di tre giorni dalla notificazione della decisione presa in camera di consiglio ed è sorretto da motivi contestuali e quindi con il pieno ed assoluto rispetto, sia delle norme del vecchio che di quelle del nuovo codice, sicchè la sua ammissibilità è in radice fuori discussione, continua ad interessare ed è di notevole e decisiva rilevanza per quanto rifletta le forme stesse della trattazione del ricorso per cassazione e in particolare il punto riguardante gli avvisi e il rispetto del contraddittorio scritto, attesa la già rilevata, profonda diversità fra i due regimi processuali.
Orbene, queste Sezioni Unite, nella medesima udienza nella quale si è discusso e deciso il presente ricorso, hanno contestualmente, attesa la identità della questione principale sull'applicabilità ai nuovi riti e istituti del vecchio o del nuovo codice nei procedimenti già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice, delibato la problematica relativa, in occasione della decisione del ricorso, pure iscritto a ruolo, proposto da TT LO contro la sentenza del Tribunale di Treviso del 23 gennaio 1989 (ricorso n.18) e riguardante specificamente l'ipotesi del giudizio abbreviato. E la decisione, comune s'intende, nel senso dell'affermazione dei principi, è stata identica rilevandosi che, ai procedimenti che proseguono con il vecchio rito e nei quali si siano inseriti il nuovo istituto del giudizio abbreviato o il giudizio di appello in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 c.p.p., debbono applicarsi le nuove norme processuali sulle forme e sui termini dell'impugnazione (art. 581 a 585 c.p.p.). L'unica differenziazione, ovviamente, non poteva che riguardare le modalità del relativo procedimento di cassazione, affermandosi, quanto al giudizio abbreviato che esso deve essere definito in pubblica udienza anche quando si sia svolto nelle forme previste dall'art. 247 trans. nella ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 443 co.2, attesa l'espressa previsione dell'art.611, 1 comma C.P.P. e rilevandosi quanto alle ipotesi delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 599 che la trattazione del relativo ricorso per cassazione deve avvenire con il rito camerale non sussistendo analoga espressa deroga da parte dell'art. 611, ma vigendo in contrario e proprio in linea generale l'espressa previsione che "la Corte provvede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art.442". E la sentenza emessa in grado di appello ai sensi dell'art. 599 è certo decisione non emessa in dibattimento, ma in camera di consiglio.
Il ragionamento delle Sezioni Unite è fondato su una serie di motivi, di considerazioni e di argomentazioni.
Anzitutto non può essere trascurato quanto emerge a prima vista dagli stessi lavori preparatori (v. Relazione della Commissione ministeriale). È in essi chiara la volontà del legislatore di anticipare l'entrata in vigore dei nuovi istituti e non di operare un semplice loro innesto nel vecchio corpo processuale. E ciò può dirsi non soltanto con riferimento ai Procedimenti speciali veri e propri (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio direttissimo, giudizio immediato e giudizio per decreto penale), ma anche con riguardo all'istituto di cui all'art. 599 comma 1 c.p.p. Trattasi di un istituto del tutto nuovo e perciò inedito che modifica certamente l'ordinario svolgimento del procedimento di appello "venendo incontro a quelle esigenze di semplificazione avute di mira con la riforma del codice ed assicurando alle parti private e ai loro difensori le maggiori garanzie previste dalla riforma medesima". E tale anticipazione avente lo scopo di favorire la semplificazione di meccanismi processuali o di abbreviare la durata del processo mediante forme di definizione anticipata e più rapida rispetto alle forme del giudizio dibattimentale e sulla quale si è in gran parte fondata e si fonda la previsione di un positivo e produttivo esito della riforma processuale non si realizzerebbe se non fosse sorretta e disciplinata dalla nuova normativa processuale anche per quanto riguarda il regime delle impugnazioni. Si tratta in sostanza di istituti e riti sconosciuti al vecchio codice, che non possono non trascinarsi la relativa disciplina. La loro autonomia e novità mal si concilierebbe con la stessa struttura dell'ordinamento processuale previgente. Non si tratta di procedimenti meramente incidentali, ma di veri e nuovi procedimenti del tutto autonomi. E sarebbe anacronistico lo sdoppiamento tra l'applicazione immediata dei nuovi giudizi (art. 599, 438, 444 c.p.p.) voluto dal legislatore (art. 245, 247, 248 disp. trans.) anche rispetto ai procedimenti del vecchio rito con la limitata o addirittura non prevista appellabilità delle sentenze per gli ultimi due di essi da un lato, e una diversa disciplina del regime delle impugnazioni e dello stesso ricorso per cassazione secondo il previgente codice, dall'altra.
Certamente la certezza del diritto sarebbe pregiudicata e si verificherebbe anche una palese disarmonia nel sistema con l'applicazione ai nuovi istituti di vecchie e ormai superate norme processuali in stridente contrasto con la stessa impalcatura del sistema accusatorio e di tutti i nuovi principi introdotti dalla riforma processuale. Il carattere speciale del giudizio abbreviato, della applicazione delle pena su richiesta delle parti e dello stesso istituto di cui all'art. 599 c.p.p., comporta l'alternatività o l'assoluta diversità rispetto al giudizio ordinario, sicchè quest'ultimo si trasforma o per scelta delle parti o per diretta volontà legislativa nel nuovo rito che non può, conseguentemente che rendere applicabile il nuovo codice. Il carattere innovativo di tali giudizi, la loro intrinseca connotazione alternativa e speciale rispetto al procedimento ordinario, giustificano al di là dei pur molteplici e significativi richiami alla disciplina codicistica espressamente enunciati nell'art. 247 delle norme transitorie, l'immediata applicazione di tutte quelle altre disposizioni del nuovo codice che, benché non comprese tra le ipotesi espressamente previste siano indissociabili ovvero soltanto compatibili con il suo svolgimento o con la sua definizione. E proprio il carattere inedito esclude un qualsiasi riferimento alla preesistente normativa che non prevedeva nemmeno istituti affini o compatibili.
Le esigenze di economia processuale a cui oggi si ispirano i nuovi giudizi in esame, erano prima assicurate e peraltro soltanto marginalmente dalle sentenze predibattimentali di cui all'art. 421 C.P.P. 1930 che però concernevano esclusivamente decisioni aventi ad oggetto una causa di mera improcedibilità dell'azione penale. E l'art. 247 ricordato non è norma eccezionale, così come non lo sono le norme transitorie sol perché tali norme che contengono una disciplina autonoma che non ha alcun rapporto col vecchio o col nuovo, ma che vanno interpretate come tutte le altre norme e non in base ai limiti interpretativi e applicativi previsti dall'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale. La funzione delle norme transitorie è infatti quella di regolare il passaggio dal vecchio al nuovo. E quando nell'ambito di esse si verifichino incertezze bisogna interpretarle nel senso più favorevole al nuovo. Se poi è vero che l'elencazione delle norme transitorie di cui al D.L. del 28 luglio 1989 n.271 è tassativa, ciò non significa affatto che dall'immediata applicazione siano escluse le norme che concernono aspetti connessi a riti speciali e alternativi.
La mancata inclusione dell'art. 585 c.p.p. nelle norme di immediata applicazione non è valida ragione giuridica per escludere l'applicazione di detta norma, perché l'art. 245 delle disp. trans., si riferisce esclusivamente ai procedimenti che proseguono secondo il vecchio rito, il che non può dirsi per quelli per i quali, sebbene in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, vi sia stata la scelta di uno dei riti alternativi o nuovi. Nè va trascurato che l'applicazione immediata delle nuove disposizioni tende anche ad impedire disparità di trattamento che se non determinano vizi di incostituzionalità, avrebbero comunque rilevanza politico-sociale tale da far pensare che il legislatore si sia addirittura indotto a creare un terzo sistema "che non è più il vecchio e non è ancora il nuovo". In ogni caso ogni eventuale dissonanza tra vecchio e nuovo deve essere vinta dal nuovo e per trovare la "ratio"" di quelle nuove norme occorre aver riguardo ai principi informatori del nuovo codice senza cercare una "ratio" che tenga conto dei due sistemi.
Non va poi dimenticato che la mancata adozione delle nuove norme processuali renderebbe estremamente precaria la stessa sostanza del diritto di difesa perché si verificherebbe, in sede di ricorso per cassazione avverso sentenza emessa ex art.599 c.p.p., il semplice obbligo di avviso ai sensi dell'art. 533 del vecchio codice, senza alcuna indicazione dell'udienza in cui verrà trattato il ricorso e senza alcun contraddittorio scritto come invece assicurano le nuove norme degli art. 610 co.5 e 611 C.P.P. In altri termini il carattere tassativo dell'indicazione delle norme di immediata applicazione contenuto nel ricordato D.Lgs. n.271/89, necessitato dall'ovvio fine di delimitare l'area di operatività del nuovo sistema, non è certo in grado di comprendere e assorbire tutti gli aspetti comunque connessi o consequenziali o presupposti all'anticipazione del nuovo. Basti pensare come il richiamo che l'art. 255 norme transitorie fa all'art. 569 del codice non possa a sua volta che richiamare anche la norma dell'art. giacché intanto un imputato può rinunciare tempestivamente all'appello e optare per il ricorso per cassazione dalle altre parti proposto, se sia stato posto in condizioni di esercitare tale facoltà. Così come non meno significativi e per nulla riduttivi sono i richiami che l'art. 247 disp. trans. fa agli art. 442 e 443 del codice e il richiamo all'art. 200 in relazione all'art. 195 comma VI che determina l'indissociabilità delle due norme ai fini dell'attuazione concreta del precetto in esse contenuto. Né può costituire valida e determinante obiezione alla decisione che questa Corte ha assunto il principio del carattere autonomo del regime delle impugnazioni rispetto alla struttura del procedimento a conclusione del quale sia stato adottato il provvedimento oggetto di impugnazione. Tale principio non ha affatto un carattere di così inderogabile assolutezza da trasformare l'autonomia in un ostacolo insormontabile, incapace di risentire la connotazione oggettiva del provvedimento e lo stesso iter del quale è stato generato. Non è raro infatti constatare - è opportuno rilevarlo - che sia nel previgente che nell'attuale sistema processuale spesso accade di scoprire un rapporto sia pure di mediata dipendenza tra il procedimento fonte del Provvedimento impugnato e il mezzo d'impugnazione e le modalità con le quali quel mezzo va deciso. E proprio con riguardo al giudizio abbreviato appare in tutta la sua luce la deroga all'invocato carattere di assolutezza del principio di autonomia dell'impugnazione. Basti pensare che non solo è prevista una deroga al normale regime dell'appellabilità, ma è lo stesso procedimento in cassazione a subire una vera modificazione per effetto dell'adozione di quel rito speciale dato che la sentenza benchè pronunciata in camera di consiglio è equiparata ai fini della decisione del ricorso per cassazione alle sentenze dibattimentali. In poche parole il procedimento che ha generato il provvedimento impugnato incide ed esprime la sua rilevanza determinante proprio con riferimento alla disciplina delle impugnazioni. Si è già detto che la trattazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599 c.p.p. deve svolgersi con il rito camerale, ma va subito aggiunto che il procedimento deve anche rispettare le disposizioni di cui agli art. 610.5 e 611 C.P.P. Non può invece trovare applicazione la procedura di cui all'art. 127 stesso codice, anche se il giudizio di appello si svolge con tale forma. Quando infatti il legislatore ha voluto che il ricorso si svolgesse con le forme dell'art. 127 lo ha espressamente indicato e previsto, come si evince dall'art. 311 che riguarda il ricorso avverso le pronunzie emesse ai sensi degli art. 309 e 310 e dell'art. 325 co.3 e come altresì si deduce, in contrario, dall'art. 428 che invece espressamente richiama le forme dell'art. 611 per il ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere. In altri termini le forme di trattazione del procedimento di cassazione sono sempre e tassativamente previste e indicate dal legislatore in modo esplicito e tassativo, sicchè non è consentita deroga di sorta. In conclusione, per quanto riguarda la fatispecie in esame deve affermarsi che nei procedimenti che proseguono con il vecchio rito, trattati in appello o in sede di rinvio in camera di consiglio a norma dell'art. 599, c.p.p. il ricorso per cassazione è regolato per quanto riguarda la forma, i termini e la trattazione dalle nuove norme processali e deve svolgersi con il rito camerale con l'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 610.5 e 611 C.P.P. e non con le forme dell'art.127 dello stesso codice. La regolarità degli avvisi alla luce delle disposizioni del nuovo codice è nella specie incontestabile.
Quanto al merito il ricorso è infondato perchè non sussiste affatto nè la dedotta violazione di legge, nè il lamentato difetto di motivazione.
Non v'è stata infatti da parte del giudice di rinvio il semplice richiamo al disposto dell'art. 133 C.P., nè il generico riferimento all'applicazione di una pena congrua ed equa. Tale giudice ha infatti rilevato, con motivazione per nulla apparente quale è stato l'iter e quali le ragioni che lo hanno condotto all'adottata scelta sanzionatoria, osservando che la gravità del fatto era desumibile da tutte le modalità della sua esecuzione ivi compresa quelle che avevano integrato circostanze aggravanti anche se sottoposte a giudizio di conparazione con circostanze attenuanti. In particolare, quanto alla diminuente dell'art. 116 C.P., la Corte di merito ha ampiamente enunciato i motivi della riduzione della pena come attuata, non nel massimo, osservando che il ruolo del NO non era stato affatto di minima importanza come era emerso dal ruolo da lui svolto non solo negli atti preparatori, ma in quelli esecutivi del rato e anche successivamente. Dalla sentenza impugnata risulta che il NO partecipò al sopraluogo per organizzare la successiva tragica rapina, che anzi fu proprio lui a rubare e a guidare la macchina con la quale la rapina stessa fu commessa, pienamente conoscendo che i complici indossavano tute e passamontagna. Quanto alle attenuanti generiche la Corte di merito ne ha limitato la riduzione precisando che l'imputato non era del tutto incensurato, mentre la giovane età non giustificava peraltro illeciti di tale così evidente gravità, la cui percezione in termini di dissocialità e valore trasgressivo non è per nulla condizionata dall'età giovane degli autori.
Infine, in linea di puro diritto, non va trascurato il principio constantemente affermato da questa Corte che l'imputato non ha affatto diritto né al minimo della pena, né alla riduzione massima per effetto di diminuente o di attenuanti.
Il ricorso va perciò rigettato con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NO IO al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di lire due milioni in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 31 maggio 1991.