Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6896 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA LTAI IN NO O N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità per danni SEZIONE TERZA CIVILE da circolazione stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 11621/98 Dott. Vittorio DUVA - Presidente - Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron.15200 - Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 2523 Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Ud. 06/12/00 Consigliere Dott. Donato CALABRESE CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia stud! dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: sede in 21 MAG 2001 D'ITALIA con ASSITALIA SPA - LE ASSICURAZIONI IL CANCELLERY Roma, in persona dei suoi legali rappresentante, 46, domiciliata in ROMA VIA SABOTINO elettivamente €0.77 1.1500 presso 10 studio dell'avvocato PATRIZIA PROPERZI, che ANSELLERIA lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BA IO nonchè EL NA, VA AL, VA LE NQ di EREDI DI VA UMBERTO;
2000 intimati 1987 avverso la sentenza n. 1502/97 della Corte d'Appello di ROMA, IV SEZ CIVILE, emessa il 13/03/97 e depositata il 07/05/97 (R.G. 4221/91); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Patrizia PROPERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per Generale Dott. il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 9536 del 31.5.91 il tribunale di in ordine allo scontro automobilistico verifica- Roma, tosi in Roma il 4.12.1981, in via dello Stadio Olimpi- CO, tra l'auto Fiat Ritmo tg. Roma Z78795 di proprietà di RE LU e guidata da PO HI e l'auto Wolkswagen tg.Roma H08184 di proprietà di RA RT e condotta da RA SA, dichiarava entrambi conducenti responsabili del sinistro, la PO nella misura del 20% e il RA in quella maggiore dell'80% e, riconosciuta la posizione di terzo trasportato di SS UL nell'autovettura condotta dal RA SA, condannava, tra l'altro, il RA SA, RA RT e l'Assitalia spa, assicuratore dell'autovettura di Tra- vaglini RT, a pagare al SS a titolo ri- 2 sarcitorio la somma di L. 46.880.000 con interessi le- viaggiassegali dal fatto, escludendo che costui (sull'autovettura condotta dal RA SA, munito di foglio rosa) quale istruttore di guida a sen- si dell'art. 83 C.d.S. previgente. Avverso detta sentenza proponeva appello l'Assitalia spa, chiedendo il rigetto della domanda ri- sarcitoria del SS UL e in subordine la limitazione della propria responsabilità entro il tet- to del massimale di L. 20 milioni. I l SS spiegava appello incidentale chie- dendo la rivalutazione del massimale con interessi nel- la misura legale. La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 1502 del 13.3.97 rideterminava la somma dovuta al SS per effetto della rivalutazione, condannando lo stesso a restituire all'Assitalia spa la somma di L.2 115.999 con interessi dal giorno della riscossione;
confermava nel resto la sentenza impugnata, ritenendo assorbito l'appello incidentale in quello principale;
condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del SS. Ricorre per la cassazione della decisione l'Assitalia spa esponendo un solo motivo. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati, nono- 3 stante l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di RA SA e RA Umber- to. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando viola- zione e falsa applicazione di legge (artt. 83 C.d.S. previgente, 2048, 2054, 2967 cc in relazione agli artt. 115 e 360 n.3 cpc) ed insufficiente о contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, si denuncia che la Corte di merito ha escluso che il Bal- dasseroni viaggiasse a fianco del guidatore in funzione di istruttore in base ad una circostanza non emergente dal processo, е cioè che tale funzione poteva essere stata assunta dal fratello del conducente, che, seduto sul sedile posteriore, era più interessato alla corret- ta guida dell'autoveicolo, in quanto ne era il proprie- tario, e si sostiene che, risultando che i soli Occu- panti del veicolo erano il conducente RA Ales- sandro, munito di foglio rosa, e il SS Ful- vio, munito di patente di guida, era logico concludere che il SS avesse assunto consapevolmente il ruolo di istruttore a sensi dell'art.83 C.d.S. Il ricorso non merita accoglimento, perché la deci- sione della Corte di merito si fonda su ben altre ra- gioni, in fatto e in diritto, che non sia quella della 4 presenza તુ bordo anche del proprietario dell'autovettura. Ed invero, la Corte di merito, rileva che manca la prova della colpevolezza del SS di avere as- hoooo sunto la funzione di istruttore alla guida, sedendo ac- 2f0000 canto al conducente del veicolo. 10ST 129.11 In linea di diritto ha evidenziato l'impossibilità 4567 2455 sul piano logico giuridico di assimilare l'istruttore 8067 12.00 occasionale a quello professionale (sotto il profilo 151,72 della copertura assicurativa della responsabilità) si- gnificando che l'istruttore occasionale, non disponendo di auto a doppi comandi e non avendo il compito di istruire l'allievo facendogli compiere esercitazioni in zone e lunghi percorsi particolare, non conserva il controllo del veicolo e non è in condizione di governa- re le manovre dell'allievo, perché egli è "persona tra- sportata" secondo la legge 990/1969. laNe consegue il rigetto del ricorso, mentre costituzione degli intimati in questo grado di mancata giudizio esonera dalla relativa statuizione sulle spe- se.
P.Q.M
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma addì 6.12.2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Wolon IL CANCELLIERE C1 Concetta Am endola