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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura GAGGIOTTI Presidente dott. Caterina CANIATO Giudice dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 899/2024 promossa da:
(CF: ), già (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) n. 11/04/1994 NIGERIA, con l'Avv. QUERCI CHIARA ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE contro
(CF: ) n. 26/10/1989 NIGERIA, rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Marcello Puglisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione orale del 16.01.2025 nei seguenti termini:
Parte ricorrente: confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza emessa nell'ambito del presente procedimento in data 18.07.2024 in punto affidamento dei minori, loro collocamento, loro mantenimento a carico del padre sia ordinario che straordinario, assegnazione alla ricorrente dell'AU in via integrale, mantenimento del monitoraggio del servizio sociale di Monza.
pagina 1 di 7 Parte resistente: si rimette sia in punto affido che in punto mantenimento alla luce della situzione in cui versa il padre.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 24.10.2020 in Parte_1 CP_1
Monza;
- Dall'unione sono nati: (c.f. ) e (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
) C.F._5
- con ricorso depositato il giorno 08/02/2024, chiedeva la separazione, Parte_1 esponeva che la convivenza era diventata intollerabile ed improseguibile a causa del comportamento disinteressato del marito sia nei suoi confronti che rispetto ai figli;
esponeva che il marito non aveva contatti coi figli da mesi, non contribuiva al loro mantenimento, non collaborava in alcun modo alle incombenze dei minori;
la ricorrente non era a conoscenza di eventuale attività lavorativa del marito;
- il resistente non si costituiva in vista della prima udienza e ne veniva dichiarata la contumacia;
- all'udienza del 18.7.2024, acquisita una relazione da parte dei servizi sociali di Monza datata 05.06.2024, il
Tribunale provvedeva nei seguenti termini: “rilevato che dall'indagine svolta dal servizio di Monza emerge che la madre abbia partecipato con regolarità all'indagine, si sia dimostrata adeguata rispetto alla cura dei figli, nonostante i numerosi traumi derivanti per la propria infanzia, dal faticoso processo migratorio e dalla relazione col padre dei minori;
rilevato che la circostanza che la madre rappresenti un genitore adeguato e sufficientemente tutelante nei confronti dei figli ha trovato conferma anche nei colloqui che gli operatori hanno svolto con gli insegnanti dei minori e con il pediatra di famiglia, i quali tutti hanno confermato che la madre è sempre presente, i minori sono sempre vestiti in maniera appropriata, risultano sufficientemente seguiti sia sotto il profilo sia scolastico che sanitario.
Anche la visita domiciliare e gli incontri congiunti madre -figli hanno confermato il buon legame esistente tra madre e minori e
l'adeguatezza della ricorrente.
Il padre dei minori, che a detta della madre non li vede da agosto 2023, non ha partecipato all'indagine conoscitiva.
Il servizio conclude evidenziando, pertanto, una buona capacità genitoriale della madre che si è adattata al ruolo genitoriale ed
è in grado di provvedere adeguatamente alle cure fisiche ed emotive dei bambini, avendo sviluppato anche una buona empatia nei confronti dei figli.
Il Tribunale condivide le conclusioni degli operatori, e non ritenendo necessarie limitazioni rispetto alla capacità genitoriale della ricorrente, ritiene opportuno, nell'interesse dei figli minori, stabilire l'affidamento esclusivo cd. rafforzato dei minori in favore della madre.
La totale assenza del padre nel processo conoscitivo e dalla vita ei figli da circa un anno rende, inoltre, necessario dare un mandato al servizio sociale di regolamentare gli incontri tra il padre e figli nelle modalità ritenute più opportune, anche in Spazio
pagina 2 di 7 Neutro e/o in modalità comunque osservate, nel momento in cui il padre ne farà richiesta, con possibilità per il servizio di ampliare tempi e modalità di visita in caso di sviluppo positivo della situazione e sempre nell'esclusivo interesse dei minori.
Per quanto riguarda gli interventi a sostegno della madre e dei figli si rileva quanto segue.
La ricorrente, pur essendosi dimostrata un genitore adeguato, ha anche manifestato alcune fatiche legate all'infanzia, al processo migratorio e ai riferiti maltrattamenti subiti da compagno: tale situazione necessita di adeguata presa in carico al fine di rinforzare la madre, affaticata in ogni caso anche dalla cura esclusiva dei figli.
Il servizio valuta inoltre opportuno svolgere degli approfondimenti di natura neuropsichiatrica su entrambi i minori, al fine di approfondire alcune problematiche emerse già nel corso le indagini socio familiare, legate in particolare alla minore Parte_3
Per quanto attiene alle questioni economiche, tenuto conto del fatto che non vi è in atti documentazione relativa alla situazione patrimoniale del padre, che la madre è assunta tempo parziale con una retribuzione mensile di euro 400,00, che la ricorrente ha, per il momento, la disponibilità di un'abitazione nell'ambito del servizio di tutela internazionale, e che la stessa percepisce
l'assegno unico dei minori integralmente si dispone un assegno a carico del padre dei minori per il mantenimento degli stessi per un importo di cui al dispositivo oltre al 50% delle spese straordinarie.”
In sede di provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice disponeva pertanto:
- L'affido cd. super esclusivo dei minori alla madre con collocamento de figli presso la stessa;
- La presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale di Monza al fine di procedere con una valutazione psicologica della ricorrente e dei figli e per regolamentare le visite padre-minori in spazio neutro
- Poneva a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori pari ad euro 300,00 (euro
150,00 per ogni figlio), da versarsi a entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile Parte_2 annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Monza;
- Assegnava alla madre l'AU al 100%;
- Rinviva all'udienza del 16.1.2025 per verificare il benessere dei minori e l'eventuale ripresa degli incontri padre-figli.
In vista della fissata udienza, in data 09.01.2025, il servizio sociale di Monza ha depositato una relazione di aggiornamento dalla quale è emerso sinteticamente quanto segue:
- La madre dei minori ha proseguito la presa in carico presso gli assistenti sociali, mantenendo contatti frequenti e un atteggiamento disponibile e collaborativo;
- la ricorrente ha provveduto al cambio del cognome che a far data dall'8.10.2024 è stato modificato in con assegnazione di un nuovo codice fiscale CF: ; Parte_1 C.F._1
- il padre dei minori non ha mai contattato il servizio sociale e non ha mai richiesto l'avvio degli incontri padre-figli; inoltre, il servizio è venuto a conoscenza della circostanza che e stato escluso dal CP_1
pagina 3 di 7 percorso SAI (sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati) in quanto è risultato sfuggente e irreperibile, non presentandosi ai colloqui fissati;
- le operatrici del servizio si sono confrontate con la psicologa che ha svolto la valutazione psicodiagnostica della madre e la psicologa infantile incaricata per la valutazione psicodiagnostica dei due minori: ad oggi non si ravvisano criticità tali per procedere ad una presa in carico psicologica della madre e/o dei figli e si ritiene che la signora sia in grado di attivarsi in autonomia laddove dovesse sentire la necessità di un supporto psicologico per lei o per i minori;
- In conclusione, anche richiamando la precedente relazione del 4 giugno 2024, gli operatori valutano una sufficiente capacità genitoriale della madre, risultata in grado di provvedere adeguatamente alle cure fisiche ed emotive dei figli: la signora ha dimostrato di avere una buona sintonizzazione emotiva, capacità di provare empatia per i figli nonché l'attitudine a tenere in considerazione i bisogni primari dei minori;
- La valutazione psicodiagnostica della madre ha fatto emergere un funzionamento privo di elementi psicopatologici: la signora ha manifestato in passato una sintomatologia ansiosa derivante dal livello di sofferenza emotiva legata alle traumatiche esperienze passate, ma ad oggi tale condizione non risulta presente.
Qualora dovesse ricomparire la signora è risultata in grado di confrontarsi con gli operatori del servizio sociale, con i quali ha instaurato una buona relazione di fiducia;
attualmente la madre mostra uno stato emotivo sufficientemente positivo, buone risorse di adattamento al contesto, gestione del lavoro e gestione dei propri figli;
- La valutazione psicodiagnostica dei minori non ha fatto emergere criticità, salvo la necessità di accompagnare il nucleo per garantire il proseguimento del processo di integrazione della madre e rafforzarla rispetto agli aspetti che ancora risentono delle sue precedenti esperienze traumatiche.
Per l'udienza del 16.1.2025 si costituiva il padre, il quale tuttavia non partecipava personalmente all'udienza.
Il legale in udienza dava atto delle condizioni di difficoltà economica e sociale del padre e si rimetteva su tutte le decisioni in punto affido, collocamento, regolamentazione visite e contributo al mantenimento dei figli.
Ritenuto che:
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da parte ricorrente, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da . Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve Parte_1 essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi pagina 4 di 7 compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la richiesta della ricorrente, l'esito degli accertamenti delegati ai servizi sociali e lo sviluppo del processo – ove non ha manifestato alcuna volontà di riconciliazione – Parte_1 inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
Deve essere confermato l'affido esclusivo cd. rafforzato dei figli alla madre.
Le buone competenze genitoriali della madre, già emerse nella prima relazione del servizio sociale di Monza del giugno 2024, hanno trovato piena conferma negli approfondimenti disposti di natura psicodiagnostica e depositati unitamente alla relazione del 09.01.2025.
La madre è risultata un genitore attento, adeguato, in grado di provare empatia rispetto alle esigenze dei figli, la signora ha sviluppato una buona compliance con gli operatori dei servizi sociali e ha dimostrato di sapersi affidare agli stessi ovvero formulare istanze in caso di necessità.
Di converso, il padre si è reso irreperibile ai servizi sociali, si è formalmente costituito il giorno prima dell'udienza di discussione non ha partecipato personalmente alla stessa, pur essendo conoscenza degli approfondimenti disposti in capo ai servizi sociali: ha rifiutato qualsivoglia contatto e non si è CP_1 fatto parte diligente per riprendere le visite con i propri figli, dimostrando di essere in questo momento un genitore non in grado di esercitare adeguatamente la responsabilità genitoriale.
La circostanza che il padre da molti mesi non ha alcun contatto con i propri figli comporta la necessità di confermare la previsione che le visite padre-figli avvengano in spazio neutro, sotto la supervisione del servizio sociale, sino a che tale misura sarà ritenuta necessaria nel preminente interesse dei minori.
Per quanto attiene alle disposizioni di natura economica, non essendo intervenuti elementi nuovi utili a ricostruire la condizione patrimoniale del padre, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza del 10 giugno 2024 sia in punto contributo ordinario al mantenimento dei minori, che rispetto alle spese straordinarie. CP_ Deve trovare conferma inoltre la previsione dell'attribuzione integrale dell'assegno unico erogato dall' alla madre, genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale ed unico genitore che si occupa dei figli, con decorrenza dalla precedente ordinanza sebbene la ricorrente, nelle more del procedimento, abbia cambiato il proprio cognome (da a ) e seguentemente il codice fiscale (da CP_1 Pt_1
a ). C.F._2 C.F._1
Vista la natura del procedimento e l'esito dello stesso si dichiarano compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile N.
899/2024 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 5 di 7 1. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi (CF: Parte_1
), già (CF: ) n. 11/04/1994 C.F._1 Parte_2 C.F._2
NIGERIA e n. NIGERIA 26/10/1989, che hanno contratto matrimonio in data CP_1
24.10.2020 in Monza;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del
Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MONZA, per le annotazioni di legge;
3. Affida i minori nata in data [...] e nato in [...] Parte_3 Parte_4
18.09.2019 in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere in via autonoma ed esclusiva tutte le decisioni in punto collocamento, scelte sanitarie, scolastiche, ludico-educative, di richiesta ed emissione di documenti;
4. Colloca i minori unitamente alla madre;
5. Dispone che il servizio sociale di Monza mantenga il monitoraggio del nucleo e regolamenti le visite tra il padre e i minori, una volta che il genitore ne faccia richiesta, dapprima in spazio neutro e comunque in modalità osservate, ampliandone tempi e modalità ovvero interrompendole nell'esclusivo interesse dei minori;
6. Pone a carico un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori pari ad CP_1 euro 300,00 (euro 150,00 per ogni figlio), da versarsi a entro il 10 di ogni mese, Parte_2 somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
7. Pone altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie dei figli, in particolare: delle spese scolastiche spese mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo pagina 6 di 7 accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
8. Assegna l'AU erogato dall' in via esclusiva ed integrale alla madre la quale, nelle more del CP_2 procedimento, ha cambiato il proprio cognome (da a ) e seguentemente il codice CP_1 Pt_1 fiscale (da a ). C.F._2 C.F._1
9. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16.01.2025
Si trasmetta ai servizi sociali di Monza
Il Presidente
Laura GAGGIOTTI
Il Giudice est.
Ethel Matilde ANCONA pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura GAGGIOTTI Presidente dott. Caterina CANIATO Giudice dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 899/2024 promossa da:
(CF: ), già (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) n. 11/04/1994 NIGERIA, con l'Avv. QUERCI CHIARA ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE contro
(CF: ) n. 26/10/1989 NIGERIA, rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Marcello Puglisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione orale del 16.01.2025 nei seguenti termini:
Parte ricorrente: confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza emessa nell'ambito del presente procedimento in data 18.07.2024 in punto affidamento dei minori, loro collocamento, loro mantenimento a carico del padre sia ordinario che straordinario, assegnazione alla ricorrente dell'AU in via integrale, mantenimento del monitoraggio del servizio sociale di Monza.
pagina 1 di 7 Parte resistente: si rimette sia in punto affido che in punto mantenimento alla luce della situzione in cui versa il padre.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 24.10.2020 in Parte_1 CP_1
Monza;
- Dall'unione sono nati: (c.f. ) e (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
) C.F._5
- con ricorso depositato il giorno 08/02/2024, chiedeva la separazione, Parte_1 esponeva che la convivenza era diventata intollerabile ed improseguibile a causa del comportamento disinteressato del marito sia nei suoi confronti che rispetto ai figli;
esponeva che il marito non aveva contatti coi figli da mesi, non contribuiva al loro mantenimento, non collaborava in alcun modo alle incombenze dei minori;
la ricorrente non era a conoscenza di eventuale attività lavorativa del marito;
- il resistente non si costituiva in vista della prima udienza e ne veniva dichiarata la contumacia;
- all'udienza del 18.7.2024, acquisita una relazione da parte dei servizi sociali di Monza datata 05.06.2024, il
Tribunale provvedeva nei seguenti termini: “rilevato che dall'indagine svolta dal servizio di Monza emerge che la madre abbia partecipato con regolarità all'indagine, si sia dimostrata adeguata rispetto alla cura dei figli, nonostante i numerosi traumi derivanti per la propria infanzia, dal faticoso processo migratorio e dalla relazione col padre dei minori;
rilevato che la circostanza che la madre rappresenti un genitore adeguato e sufficientemente tutelante nei confronti dei figli ha trovato conferma anche nei colloqui che gli operatori hanno svolto con gli insegnanti dei minori e con il pediatra di famiglia, i quali tutti hanno confermato che la madre è sempre presente, i minori sono sempre vestiti in maniera appropriata, risultano sufficientemente seguiti sia sotto il profilo sia scolastico che sanitario.
Anche la visita domiciliare e gli incontri congiunti madre -figli hanno confermato il buon legame esistente tra madre e minori e
l'adeguatezza della ricorrente.
Il padre dei minori, che a detta della madre non li vede da agosto 2023, non ha partecipato all'indagine conoscitiva.
Il servizio conclude evidenziando, pertanto, una buona capacità genitoriale della madre che si è adattata al ruolo genitoriale ed
è in grado di provvedere adeguatamente alle cure fisiche ed emotive dei bambini, avendo sviluppato anche una buona empatia nei confronti dei figli.
Il Tribunale condivide le conclusioni degli operatori, e non ritenendo necessarie limitazioni rispetto alla capacità genitoriale della ricorrente, ritiene opportuno, nell'interesse dei figli minori, stabilire l'affidamento esclusivo cd. rafforzato dei minori in favore della madre.
La totale assenza del padre nel processo conoscitivo e dalla vita ei figli da circa un anno rende, inoltre, necessario dare un mandato al servizio sociale di regolamentare gli incontri tra il padre e figli nelle modalità ritenute più opportune, anche in Spazio
pagina 2 di 7 Neutro e/o in modalità comunque osservate, nel momento in cui il padre ne farà richiesta, con possibilità per il servizio di ampliare tempi e modalità di visita in caso di sviluppo positivo della situazione e sempre nell'esclusivo interesse dei minori.
Per quanto riguarda gli interventi a sostegno della madre e dei figli si rileva quanto segue.
La ricorrente, pur essendosi dimostrata un genitore adeguato, ha anche manifestato alcune fatiche legate all'infanzia, al processo migratorio e ai riferiti maltrattamenti subiti da compagno: tale situazione necessita di adeguata presa in carico al fine di rinforzare la madre, affaticata in ogni caso anche dalla cura esclusiva dei figli.
Il servizio valuta inoltre opportuno svolgere degli approfondimenti di natura neuropsichiatrica su entrambi i minori, al fine di approfondire alcune problematiche emerse già nel corso le indagini socio familiare, legate in particolare alla minore Parte_3
Per quanto attiene alle questioni economiche, tenuto conto del fatto che non vi è in atti documentazione relativa alla situazione patrimoniale del padre, che la madre è assunta tempo parziale con una retribuzione mensile di euro 400,00, che la ricorrente ha, per il momento, la disponibilità di un'abitazione nell'ambito del servizio di tutela internazionale, e che la stessa percepisce
l'assegno unico dei minori integralmente si dispone un assegno a carico del padre dei minori per il mantenimento degli stessi per un importo di cui al dispositivo oltre al 50% delle spese straordinarie.”
In sede di provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice disponeva pertanto:
- L'affido cd. super esclusivo dei minori alla madre con collocamento de figli presso la stessa;
- La presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale di Monza al fine di procedere con una valutazione psicologica della ricorrente e dei figli e per regolamentare le visite padre-minori in spazio neutro
- Poneva a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori pari ad euro 300,00 (euro
150,00 per ogni figlio), da versarsi a entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile Parte_2 annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Monza;
- Assegnava alla madre l'AU al 100%;
- Rinviva all'udienza del 16.1.2025 per verificare il benessere dei minori e l'eventuale ripresa degli incontri padre-figli.
In vista della fissata udienza, in data 09.01.2025, il servizio sociale di Monza ha depositato una relazione di aggiornamento dalla quale è emerso sinteticamente quanto segue:
- La madre dei minori ha proseguito la presa in carico presso gli assistenti sociali, mantenendo contatti frequenti e un atteggiamento disponibile e collaborativo;
- la ricorrente ha provveduto al cambio del cognome che a far data dall'8.10.2024 è stato modificato in con assegnazione di un nuovo codice fiscale CF: ; Parte_1 C.F._1
- il padre dei minori non ha mai contattato il servizio sociale e non ha mai richiesto l'avvio degli incontri padre-figli; inoltre, il servizio è venuto a conoscenza della circostanza che e stato escluso dal CP_1
pagina 3 di 7 percorso SAI (sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati) in quanto è risultato sfuggente e irreperibile, non presentandosi ai colloqui fissati;
- le operatrici del servizio si sono confrontate con la psicologa che ha svolto la valutazione psicodiagnostica della madre e la psicologa infantile incaricata per la valutazione psicodiagnostica dei due minori: ad oggi non si ravvisano criticità tali per procedere ad una presa in carico psicologica della madre e/o dei figli e si ritiene che la signora sia in grado di attivarsi in autonomia laddove dovesse sentire la necessità di un supporto psicologico per lei o per i minori;
- In conclusione, anche richiamando la precedente relazione del 4 giugno 2024, gli operatori valutano una sufficiente capacità genitoriale della madre, risultata in grado di provvedere adeguatamente alle cure fisiche ed emotive dei figli: la signora ha dimostrato di avere una buona sintonizzazione emotiva, capacità di provare empatia per i figli nonché l'attitudine a tenere in considerazione i bisogni primari dei minori;
- La valutazione psicodiagnostica della madre ha fatto emergere un funzionamento privo di elementi psicopatologici: la signora ha manifestato in passato una sintomatologia ansiosa derivante dal livello di sofferenza emotiva legata alle traumatiche esperienze passate, ma ad oggi tale condizione non risulta presente.
Qualora dovesse ricomparire la signora è risultata in grado di confrontarsi con gli operatori del servizio sociale, con i quali ha instaurato una buona relazione di fiducia;
attualmente la madre mostra uno stato emotivo sufficientemente positivo, buone risorse di adattamento al contesto, gestione del lavoro e gestione dei propri figli;
- La valutazione psicodiagnostica dei minori non ha fatto emergere criticità, salvo la necessità di accompagnare il nucleo per garantire il proseguimento del processo di integrazione della madre e rafforzarla rispetto agli aspetti che ancora risentono delle sue precedenti esperienze traumatiche.
Per l'udienza del 16.1.2025 si costituiva il padre, il quale tuttavia non partecipava personalmente all'udienza.
Il legale in udienza dava atto delle condizioni di difficoltà economica e sociale del padre e si rimetteva su tutte le decisioni in punto affido, collocamento, regolamentazione visite e contributo al mantenimento dei figli.
Ritenuto che:
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da parte ricorrente, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da . Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve Parte_1 essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi pagina 4 di 7 compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la richiesta della ricorrente, l'esito degli accertamenti delegati ai servizi sociali e lo sviluppo del processo – ove non ha manifestato alcuna volontà di riconciliazione – Parte_1 inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
Deve essere confermato l'affido esclusivo cd. rafforzato dei figli alla madre.
Le buone competenze genitoriali della madre, già emerse nella prima relazione del servizio sociale di Monza del giugno 2024, hanno trovato piena conferma negli approfondimenti disposti di natura psicodiagnostica e depositati unitamente alla relazione del 09.01.2025.
La madre è risultata un genitore attento, adeguato, in grado di provare empatia rispetto alle esigenze dei figli, la signora ha sviluppato una buona compliance con gli operatori dei servizi sociali e ha dimostrato di sapersi affidare agli stessi ovvero formulare istanze in caso di necessità.
Di converso, il padre si è reso irreperibile ai servizi sociali, si è formalmente costituito il giorno prima dell'udienza di discussione non ha partecipato personalmente alla stessa, pur essendo conoscenza degli approfondimenti disposti in capo ai servizi sociali: ha rifiutato qualsivoglia contatto e non si è CP_1 fatto parte diligente per riprendere le visite con i propri figli, dimostrando di essere in questo momento un genitore non in grado di esercitare adeguatamente la responsabilità genitoriale.
La circostanza che il padre da molti mesi non ha alcun contatto con i propri figli comporta la necessità di confermare la previsione che le visite padre-figli avvengano in spazio neutro, sotto la supervisione del servizio sociale, sino a che tale misura sarà ritenuta necessaria nel preminente interesse dei minori.
Per quanto attiene alle disposizioni di natura economica, non essendo intervenuti elementi nuovi utili a ricostruire la condizione patrimoniale del padre, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza del 10 giugno 2024 sia in punto contributo ordinario al mantenimento dei minori, che rispetto alle spese straordinarie. CP_ Deve trovare conferma inoltre la previsione dell'attribuzione integrale dell'assegno unico erogato dall' alla madre, genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale ed unico genitore che si occupa dei figli, con decorrenza dalla precedente ordinanza sebbene la ricorrente, nelle more del procedimento, abbia cambiato il proprio cognome (da a ) e seguentemente il codice fiscale (da CP_1 Pt_1
a ). C.F._2 C.F._1
Vista la natura del procedimento e l'esito dello stesso si dichiarano compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile N.
899/2024 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 5 di 7 1. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi (CF: Parte_1
), già (CF: ) n. 11/04/1994 C.F._1 Parte_2 C.F._2
NIGERIA e n. NIGERIA 26/10/1989, che hanno contratto matrimonio in data CP_1
24.10.2020 in Monza;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del
Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MONZA, per le annotazioni di legge;
3. Affida i minori nata in data [...] e nato in [...] Parte_3 Parte_4
18.09.2019 in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere in via autonoma ed esclusiva tutte le decisioni in punto collocamento, scelte sanitarie, scolastiche, ludico-educative, di richiesta ed emissione di documenti;
4. Colloca i minori unitamente alla madre;
5. Dispone che il servizio sociale di Monza mantenga il monitoraggio del nucleo e regolamenti le visite tra il padre e i minori, una volta che il genitore ne faccia richiesta, dapprima in spazio neutro e comunque in modalità osservate, ampliandone tempi e modalità ovvero interrompendole nell'esclusivo interesse dei minori;
6. Pone a carico un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori pari ad CP_1 euro 300,00 (euro 150,00 per ogni figlio), da versarsi a entro il 10 di ogni mese, Parte_2 somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
7. Pone altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie dei figli, in particolare: delle spese scolastiche spese mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo pagina 6 di 7 accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
8. Assegna l'AU erogato dall' in via esclusiva ed integrale alla madre la quale, nelle more del CP_2 procedimento, ha cambiato il proprio cognome (da a ) e seguentemente il codice CP_1 Pt_1 fiscale (da a ). C.F._2 C.F._1
9. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16.01.2025
Si trasmetta ai servizi sociali di Monza
Il Presidente
Laura GAGGIOTTI
Il Giudice est.
Ethel Matilde ANCONA pagina 7 di 7