Sentenza 23 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/12/2023, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2023
N. 00743/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 269 del 2023, proposto da
- AN AN, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Fernando Molinari, che agisce in giudizio anche personalmente ai sensi dell’art. 22 cod. proc. amm, con domicilio digitale in atti;
contro
- Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici, ope legis , è domiciliato, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'ottemperanza
- al decreto della Corte d’Appello di Potenza n. 216/2018, pubblicato in data 10 luglio 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. la Corte d’Appello di Potenza col decreto in epigrafeha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di parte deducente, della somma ivi indicata, oltre interessi di legge, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché alle spese di lite, oltre accessori, liquidate in favore del difensore antistatario.
1.1. Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato al cennato Ministero che, tuttavia, non ha provveduto a quanto innanzi.
1.2. È stato pertanto proposto il presente ricorso, volto ad ottenere il pagamento delle predette somme, la nomina di un commissario “ad acta” e la fissazione di penalità di mora per l’ipotesi di ulteriore inerzia del Ministero intimato.
2. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022 l’affare è transitato in decisione.
4. In rito, il Collegio osserva preliminarmente che secondo un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale (ex multis, C.d.S., sez. IV, 28 giugno 2005, n. 3427; T.A.R. LI, 19 aprile 2012, n. 181) il decreto di condanna ex art. 3 l. n. 89/2001 ha natura decisoria ed è idoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata. Lo stesso va quindi ricondotto nel perimetro dei provvedimenti per i quali, ai sensi art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è possibile proporre azione di ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
4.1. Risultano altresì rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, n.1, del codice del processo amministrativo, trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, n. 2 lett. d) e 3 del codice, essendosi provveduto al deposito del ricorso in data 6 giugno 2023, a fronte di sua rituale notificazione a parte resistente effettuata lo stesso giorno.
4.2. Risulta dagli atti di causa l’attestazione ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., circa il fatto che avverso il decreto non è stato proposto alcun gravame, rilasciata in data 11 ottobre 2018.
4.3. E’ poi spirato il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, n. 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, in quanto il titolo esecutivo è stato notificato alla pubblica amministrazione in data 25 ottobre 2018.
4.4. Risulta versata in atti la trasmissione al Ministero della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001.
5. Nel merito, il ricorso è fondato alla stregua della motivazione che segue.
L’inerzia del Ministero intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario. Parte resistente, infatti, non ha assolto l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento (in tema di prova dell’adempimento ex multis Cass. SS.UU. n. 12533/2001), prima della notifica del presente ricorso per ottemperanza. Costituisce, altresì, dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza all’ordine di pagamento contenuto nel decreto di che trattasi.
Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo dello stesso Ministero di provvedere al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme ad essa spettanti in virtù del decreto azionato, detratto quanto già eventualmente corrisposto per tale titolo.
5.1. Detto Ministero dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
5.2. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente all’uopo individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, che provvederà nel termine di sessanta giorni dalla data del suo eventuale insediamento al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6.1. In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, al decreto in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il dirigente all’uopo individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, che provvederà nel termine di sessanta giorni dalla data del suo eventuale insediamento al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto.
Condanna il Ministero della giustizia alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in € 215,00 (duecentoquindici/00), oltre accessori di legge, se dovuti. L’ammontare del contributo unificato è del pari posto a carico del ministero intimato.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO