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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/12/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REGOLAMENTAZIONE
R.G. n. 3062/2025 RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3062/2025, promossa con ricorso depositato il 24/07/2025 da:
1) Parte_1
(C.F. , cittadina: rumena, C.F._1
nata a [...] il [...] residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Piergiorgio Luongo
e
2) Parte_2
(C.F. ), cittadino: rumeno, C.F._2
nato a [...] il [...] residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Miccoli con il seguente figlio minorenne:
il 10.02.2017, nato a [...] il [...]7. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 24.7.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
Disporre l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre;
pagina 1 di 3 Prevedere che il genitore collocatario percepisca nella misura del 100% l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230 ed ogni misura di sostegno che verrà erogata dallo Stato;
Prevedere che il sig. sia tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento del Pt_2 figlio la somma di € 300,00 da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% in capo allo stesso per le spese straordinarie;
Prevedere che gli incontri padre-figlio si svolgano secondo le seguenti condizioni: il martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.30, il signor preleverà il figlio dalla casa Pt_2
materna e lo riaccompagnerà dopo aver somministrato la cena;
i fine settimana saranno alternati, il signor preleverà il figlio dalla casa materna il venerdì alle Pt_2
ore 19.00, ceneranno insieme e lo riaccompagnerà la domenica alle ore 18.00; ferie/festività alternate;
Assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto opportuno;
Con liquidazione delle spese di gratuito patrocino in favore della madre all'esito del procedimento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
R.G. n. 3062/2025 RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3062/2025, promossa con ricorso depositato il 24/07/2025 da:
1) Parte_1
(C.F. , cittadina: rumena, C.F._1
nata a [...] il [...] residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Piergiorgio Luongo
e
2) Parte_2
(C.F. ), cittadino: rumeno, C.F._2
nato a [...] il [...] residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Miccoli con il seguente figlio minorenne:
il 10.02.2017, nato a [...] il [...]7. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 24.7.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
Disporre l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre;
pagina 1 di 3 Prevedere che il genitore collocatario percepisca nella misura del 100% l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230 ed ogni misura di sostegno che verrà erogata dallo Stato;
Prevedere che il sig. sia tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento del Pt_2 figlio la somma di € 300,00 da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% in capo allo stesso per le spese straordinarie;
Prevedere che gli incontri padre-figlio si svolgano secondo le seguenti condizioni: il martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.30, il signor preleverà il figlio dalla casa Pt_2
materna e lo riaccompagnerà dopo aver somministrato la cena;
i fine settimana saranno alternati, il signor preleverà il figlio dalla casa materna il venerdì alle Pt_2
ore 19.00, ceneranno insieme e lo riaccompagnerà la domenica alle ore 18.00; ferie/festività alternate;
Assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto opportuno;
Con liquidazione delle spese di gratuito patrocino in favore della madre all'esito del procedimento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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