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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8089 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 26146/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 26146/2024 vertente tra:
(codice fiscale ), nata a [...] il 28 Parte_1 CodiceFiscale_1 novembre 1992, ivi residente a[...], difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luca PISCITELLI (c.f. – indirizzo CodiceFiscale_2 posta elettronica certificata nonché dall'avv. Angelo Email_1
PISCITELLI (c.f. – indirizzo posta elettronica certificata CodiceFiscale_3
, presso i quali elett.te domicilia, in Via Email_2
Santa Maria a Cappella Vecchia n. 11, 80121.
RICORRENTE
E
(codice fiscale – partita iva – Controparte_1 P.IVA_1 società con socio unico REA. NR. ISCRIZIONE REA Roma 1393904), in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Roma alla via Tiburtina n. 116
RESISTENTE- CONTUMACE
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva codesto Giudice Parte_1 rappresentando di aver sottoscritto un contratto di appalto con Controparte_1 per la ristrutturazione edile dell'immobile, di sua proprietà, sito in Napoli, alla via Posillipo n. 405 bis e di aver riscontrato nella resistente una condotta inadempiente. Per tal ragione la ricorrente aveva depositato innanzi al Tribunale di Napoli ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per veder accertate le condizioni in cui versava l'immobile oggetto di ristrutturazione.
Alla luce di quanto accertato in sede di ATP, la sig.ra chiedeva al giudice di Parte_1 accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di correttezza e buon a fede nonché accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2 c.c. da parte della facile ristrutturare s.p.a.; di accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale da parte della facile nonchè la violazione Controparte_1 degli obblighi di professionalità e diligenza in quanto i lavori pattuiti non venivano eseguiti “a regola d'arte” ex art. 1176 codice civile;
per l'effetto delle statuizioni di cui sopra, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra
[...]
quantificabili in €uro 16.505,80, (iva esclusa), oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria, dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
nonché condannare la
[...]
l pagamento in favore della sig.ra delle Controparte_1 Parte_1 spese sostenute per la C.T.U. del giudizio n. r.g. 9130/2024, corrisposte in favore dell'Ing. pari a €uro 500,00 a titolo di acconto nonché pari a Parte_2
€uro 772,64 a titolo di saldo, per un totale pari a €uro 1.272,64 (doc. 10); il tutto con vittoria di spese diritti e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte resistente, regolarmente evocata in giudizio e non costituita.
Nel merito si rileva che parte attrice ha depositato in atti il verbale di collaudo ed accettazione delle opere, sottoscritto dalla committente, datato 02.01.2024, con correlata scheda ritocchi. Nel verbale si attesta che la committente “ritiene le opere eseguite a regola d'arte” e di “accettarle nello stato in cui vengono consegnate” e la scheda ritocchi reca delle opere da completare di modesta incidenza a fronte del contenuto dell'intero appalto consistente in opere di ristrutturazione massicce. Pertanto, non può ritenersi questa un'accettazione con riserva, stante la formulazione inequivoca del verbale di collaudo.
pagina 2 di 4 Momento fondamentale del contratto d'appalto è l'accettazione: quest'ultima si concreta in una manifestazione di volontà con la quale il committente dichiara di voler accogliere la prestazione dell'opera eseguita, comportando quali effetti l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciuti o riconoscibili dell'opera ed il diritto al pagamento del prezzo. Tale accettazione, peraltro, può essere effettuata anche in modo tacito, sempre che il committente compia un atto incompatibile con la volontà di non accettare l'opera o di accettarla con riserva (Cass. civ. sent. n. 49/1988). Dunque, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. Civ. sent. n.11/2019); dall' assenza di tale denuncia dei vizi discende il diritto dell'appaltatore al corrispettivo e il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte con conseguente passaggio del rischio dalla sfera d'influenza dell'appaltatore a quella del committente.
Nel caso di specie, come esposto, vi è un verbale di collaudo e verifica in cui il committente ha accettato l'opera nello stato in cui si trova e dichiarato realizzate tutte le opere a perfetta regola d'arte. La scheda ritocchi allegata non reca alcuna denuncia dei vizi quanto piuttosto la richiesta del committente di eseguire, appunto, dei ritocchi all'opera già ultimata, collaudata ed accettata senza riserve. I “vizi” presunti indicati nella scheda ritocchi, nonché quelli ulteriori presenti nella CTP, erano tutti riconoscibili e palesi al momento del collaudo e della accettazione delle opere.
La domanda va, quindi, integralmente rigettata.
Nulla per le spese di lite in contumacia della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data Controparte_1
02.12.2024.
1)Rigetta la domanda per le ragioni in motivazione.
2)Dispone che le spese dell'ATP restino a carico dell'attrice . Parte_1
3)Dispone che le spese di lite restino a carico di parte attrice in contumacia della convenuta.
Così deciso in Napoli il 17.09.2025 pagina 3 di 4 Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 26146/2024 vertente tra:
(codice fiscale ), nata a [...] il 28 Parte_1 CodiceFiscale_1 novembre 1992, ivi residente a[...], difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luca PISCITELLI (c.f. – indirizzo CodiceFiscale_2 posta elettronica certificata nonché dall'avv. Angelo Email_1
PISCITELLI (c.f. – indirizzo posta elettronica certificata CodiceFiscale_3
, presso i quali elett.te domicilia, in Via Email_2
Santa Maria a Cappella Vecchia n. 11, 80121.
RICORRENTE
E
(codice fiscale – partita iva – Controparte_1 P.IVA_1 società con socio unico REA. NR. ISCRIZIONE REA Roma 1393904), in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Roma alla via Tiburtina n. 116
RESISTENTE- CONTUMACE
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva codesto Giudice Parte_1 rappresentando di aver sottoscritto un contratto di appalto con Controparte_1 per la ristrutturazione edile dell'immobile, di sua proprietà, sito in Napoli, alla via Posillipo n. 405 bis e di aver riscontrato nella resistente una condotta inadempiente. Per tal ragione la ricorrente aveva depositato innanzi al Tribunale di Napoli ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per veder accertate le condizioni in cui versava l'immobile oggetto di ristrutturazione.
Alla luce di quanto accertato in sede di ATP, la sig.ra chiedeva al giudice di Parte_1 accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di correttezza e buon a fede nonché accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2 c.c. da parte della facile ristrutturare s.p.a.; di accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale da parte della facile nonchè la violazione Controparte_1 degli obblighi di professionalità e diligenza in quanto i lavori pattuiti non venivano eseguiti “a regola d'arte” ex art. 1176 codice civile;
per l'effetto delle statuizioni di cui sopra, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra
[...]
quantificabili in €uro 16.505,80, (iva esclusa), oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria, dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
nonché condannare la
[...]
l pagamento in favore della sig.ra delle Controparte_1 Parte_1 spese sostenute per la C.T.U. del giudizio n. r.g. 9130/2024, corrisposte in favore dell'Ing. pari a €uro 500,00 a titolo di acconto nonché pari a Parte_2
€uro 772,64 a titolo di saldo, per un totale pari a €uro 1.272,64 (doc. 10); il tutto con vittoria di spese diritti e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte resistente, regolarmente evocata in giudizio e non costituita.
Nel merito si rileva che parte attrice ha depositato in atti il verbale di collaudo ed accettazione delle opere, sottoscritto dalla committente, datato 02.01.2024, con correlata scheda ritocchi. Nel verbale si attesta che la committente “ritiene le opere eseguite a regola d'arte” e di “accettarle nello stato in cui vengono consegnate” e la scheda ritocchi reca delle opere da completare di modesta incidenza a fronte del contenuto dell'intero appalto consistente in opere di ristrutturazione massicce. Pertanto, non può ritenersi questa un'accettazione con riserva, stante la formulazione inequivoca del verbale di collaudo.
pagina 2 di 4 Momento fondamentale del contratto d'appalto è l'accettazione: quest'ultima si concreta in una manifestazione di volontà con la quale il committente dichiara di voler accogliere la prestazione dell'opera eseguita, comportando quali effetti l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciuti o riconoscibili dell'opera ed il diritto al pagamento del prezzo. Tale accettazione, peraltro, può essere effettuata anche in modo tacito, sempre che il committente compia un atto incompatibile con la volontà di non accettare l'opera o di accettarla con riserva (Cass. civ. sent. n. 49/1988). Dunque, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. Civ. sent. n.11/2019); dall' assenza di tale denuncia dei vizi discende il diritto dell'appaltatore al corrispettivo e il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte con conseguente passaggio del rischio dalla sfera d'influenza dell'appaltatore a quella del committente.
Nel caso di specie, come esposto, vi è un verbale di collaudo e verifica in cui il committente ha accettato l'opera nello stato in cui si trova e dichiarato realizzate tutte le opere a perfetta regola d'arte. La scheda ritocchi allegata non reca alcuna denuncia dei vizi quanto piuttosto la richiesta del committente di eseguire, appunto, dei ritocchi all'opera già ultimata, collaudata ed accettata senza riserve. I “vizi” presunti indicati nella scheda ritocchi, nonché quelli ulteriori presenti nella CTP, erano tutti riconoscibili e palesi al momento del collaudo e della accettazione delle opere.
La domanda va, quindi, integralmente rigettata.
Nulla per le spese di lite in contumacia della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data Controparte_1
02.12.2024.
1)Rigetta la domanda per le ragioni in motivazione.
2)Dispone che le spese dell'ATP restino a carico dell'attrice . Parte_1
3)Dispone che le spese di lite restino a carico di parte attrice in contumacia della convenuta.
Così deciso in Napoli il 17.09.2025 pagina 3 di 4 Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 4 di 4