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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 06/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1655 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301/BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FURCAS LAURA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, bracciante agricola, ha proposto ricorso avverso il provvedimento dell' che ha disposto la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori CP_1
agricoli e la conseguente richiesta di restituzione di somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
La ricorrente ha presentato la domanda per ottenere la liquidazione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012 nel 2013, la stessa è stata prima liquidata e poi revocata con provvedimento del 10.4.2015. Il ricorso è stato depositato il 1.3.2017. Consegue la decadenza dal diritto alla prestazione de quo e dalla azione tesa al suo accertamento. Come noto, avverso il provvedimento di diniego della citata prestazione previdenziale, ai sensi dell'art. 46 della legge
88/89, deve essere proposto ricorso in via amministrativa entro il termine perentorio di novanta giorni.
In via preliminare, l' ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'azione CP_1 giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede un termine di 120 giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento lesivo per proporre ricorso giudiziario.
La questione è stata istruita unicamente mediante documentazione. Non si sono rese necessarie ulteriori attività istruttorie, essendo la controversia centrata sull'accertamento della tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti risulta che la pubblicazione degli elenchi nominativi sul sito dell' , ai sensi dell'art. 38 della Legge 6 luglio 2011, n. 111, CP_1
costituisce valida notifica. Nel caso di specie, il termine di 120 giorni dalla pubblicazione è decorso senza che la ricorrente abbia proposto tempestivo ricorso amministrativo o giudiziario. La Suprema Corte ha costantemente ribadito la natura sostanziale e perentoria del termine di decadenza, non suscettibile di sospensione o interruzione (Cass. Civ., n. 25892/2009).
La questione sulla decadenza risulta essere assorbente rispetto al merito, che non si ritiene debba essere trattato, considerando inoltre che il verbale ispettivo fa prova fino a querela di falso.
Tuttavia, si rileva che la questione è caratterizzata da una complessità normativa e giurisprudenziale, dovuta alle continue evoluzioni in materia di iscrizione agli elenchi anagrafici. Tale contesto potrebbe aver indotto in errore la parte ricorrente, che ha agito in buona fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' per intervenuta decadenza dal diritto e dall'azione. CP_1
2. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti, considerata la particolare complessità della questione e la recente evoluzione giurisprudenziale che può aver indotto in errore la parte ricorrente. Così deciso in Patti 06/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo