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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1627/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 1627/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv.ti AMOROSO FERNANDO e Parte_1
MARZO VITO ANTONIO;
APPELLANTE
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
SICILIANI TIZIANA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato in data 8.03.2024, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 7322/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce in data 13.09.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale n. 268/2023 NRG, elevato dalla Polizia
Municipale di er violazione dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S., accertata in data 2.03.2023. CP_1
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si è costituito il il quale non si è Controparte_1
opposto all'accoglimento dell'appello, espletando la propria difesa solo con riferimento all'avversa domanda di condanna al pagamento delle spese di lite, chiedendone, infatti, l'integrale compensazione.
All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita l'accoglimento.
1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'illegittimità della prima decisione per aver il Giudice di pace confermato il verbale ex art. 126 bis C.d.S. nonostante questo sia stato elevato dopo la definizione (favorevole) del giudizio di opposizione avverso il verbale principale.
Il motivo è fondato.
Sul punto, è pertinente e condiviso dal Tribunale l'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellante, secondo il quale “La violazione ex art. 126-bis comma 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/02/2024, n. 3022).
Nella specie, il giudizio di opposizione al verbale presupposto si è concluso con l'accoglimento della domanda e l'annullamento della sanzione, giusta decisione del G.d.P. del 24.01.2023; la sanzione ex art. 126 bis C.d.S. risale, invece, al 2.03.2023.
Dall'accoglimento del primo motivo di appello, discende logicamente l'accoglimento del gravame, con assorbimento dei restanti motivi. Per l'effetto, la sentenza gravata va riformata ed il verbale n.
268/2023, elevato dalla Polizia Municipale di va annullato. CP_1
Dalla riforma della sentenza gravata discende astrattamente un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite del primo grado di giudizio seguono la soccombenza del che ben avrebbe CP_1
potuto costituirsi già in primo grado, evidenziando l'erroneità del proprio operato e, per ipotesi, anche procedere all'annullamento in autotutela della sanzione, e vengono liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda e delle attività processuali concretamente svolte dalle parti (i.e. fase studio, introduttiva e di trattazione).
Le spese di lite dell'odierno grado di giudizio sono invece compensate, tenuto conto del contegno processuale tenuto dall'appellato, che non si è opposto all'accoglimento del gravame.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
2 sentenza n. 7322/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce in data 13.09.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della decisione n. 7322/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata in data 13.09.2023, annulla il verbale di contestazione n.
268/2023, elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
b) Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro € 204,00 per compensi, oltre spese documentate, spese generali, IVA e CPA come per legge, con riferimento al primo grado di giudizio;
c) Compensa le spese di lite dell'odierno giudizio.
Lecce, 27.03.2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 1627/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv.ti AMOROSO FERNANDO e Parte_1
MARZO VITO ANTONIO;
APPELLANTE
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
SICILIANI TIZIANA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato in data 8.03.2024, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 7322/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce in data 13.09.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale n. 268/2023 NRG, elevato dalla Polizia
Municipale di er violazione dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S., accertata in data 2.03.2023. CP_1
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si è costituito il il quale non si è Controparte_1
opposto all'accoglimento dell'appello, espletando la propria difesa solo con riferimento all'avversa domanda di condanna al pagamento delle spese di lite, chiedendone, infatti, l'integrale compensazione.
All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita l'accoglimento.
1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'illegittimità della prima decisione per aver il Giudice di pace confermato il verbale ex art. 126 bis C.d.S. nonostante questo sia stato elevato dopo la definizione (favorevole) del giudizio di opposizione avverso il verbale principale.
Il motivo è fondato.
Sul punto, è pertinente e condiviso dal Tribunale l'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellante, secondo il quale “La violazione ex art. 126-bis comma 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/02/2024, n. 3022).
Nella specie, il giudizio di opposizione al verbale presupposto si è concluso con l'accoglimento della domanda e l'annullamento della sanzione, giusta decisione del G.d.P. del 24.01.2023; la sanzione ex art. 126 bis C.d.S. risale, invece, al 2.03.2023.
Dall'accoglimento del primo motivo di appello, discende logicamente l'accoglimento del gravame, con assorbimento dei restanti motivi. Per l'effetto, la sentenza gravata va riformata ed il verbale n.
268/2023, elevato dalla Polizia Municipale di va annullato. CP_1
Dalla riforma della sentenza gravata discende astrattamente un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite del primo grado di giudizio seguono la soccombenza del che ben avrebbe CP_1
potuto costituirsi già in primo grado, evidenziando l'erroneità del proprio operato e, per ipotesi, anche procedere all'annullamento in autotutela della sanzione, e vengono liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda e delle attività processuali concretamente svolte dalle parti (i.e. fase studio, introduttiva e di trattazione).
Le spese di lite dell'odierno grado di giudizio sono invece compensate, tenuto conto del contegno processuale tenuto dall'appellato, che non si è opposto all'accoglimento del gravame.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
2 sentenza n. 7322/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce in data 13.09.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della decisione n. 7322/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata in data 13.09.2023, annulla il verbale di contestazione n.
268/2023, elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
b) Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro € 204,00 per compensi, oltre spese documentate, spese generali, IVA e CPA come per legge, con riferimento al primo grado di giudizio;
c) Compensa le spese di lite dell'odierno giudizio.
Lecce, 27.03.2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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