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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) Alfonso Pinto Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1126/2020 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Fiorino, C.F._1 elettivamente domiciliato in Trapani, Via Via Osorio 19, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), e nato a [...] il 05 luglio C.F._2 Controparte_2
1995 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo CodiceFiscale_3
Fricano, elettivamente domiciliati in Palermo, Via Caltanissetta 1, presso lo Studio Legale Mazzarella (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Vincenza Fiorino per : Parte_1
“Insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
riformare la sentenza n. 5612/2019 del Tribunale di Palermo pubblicata il 18.12.2019 e, per l'effetto, in accoglimento dei rassegnati motivi e comunque con ogni statuizione, ritenere e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c., l'atto di donazione per Notaio di Partinico rep. n. 5673-racc. n. 4381, registrato a Palermo il Persona_1
24.12.2013 al n. 16453 ed ivi trascritto il 27.12.2013 ai nn. 58445/43828, intervenuto tra i signori e in data 28.11.2013 ed avente ad Controparte_1 Controparte_2 oggetto l'appartamento sito in Balestrate alla via V. E. Orlando n.2/C, piano primo (censito in catasto al foglio 9, particella 2790, subalterno 4), ed il magazzino di pertinenza ubicato al piano seminterrato (censito in catasto al foglio 9, particella 2790, subalterno 20), è inefficace nei confronti del signor . Con vittoria di spese e compensi di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.”;
avv. Massimo Fricano per e Controparte_1 Controparte_2
“…conclude come in comparsa di risposta, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal sig. e la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Palermo, Parte_1
Sezione III Civile, n. 5612/2019 pubblicata il 18.12.2019. Col favore delle spese anche di questo grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2020, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 5612/2019 Reg. Sent., del 18
2 dicembre 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16153/2018 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
evocava in giudizio e Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo: Controparte_2
- di essere creditore nei confronti di della somma di Controparte_1
€123.272,63 (oltre spese), in forza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 178/2018 del 12.01.2018, emessa all'esito del procedimento civile n. 10513/2014 R.G., a titolo di corresponsione del doppio della caparra confirmatoria versata nell'ambito di un contratto preliminare, del 23 settembre 2013, di vendita dell'azienda (con oggetto attività di tabaccheria e ricevitoria lotto) del convenuto, dal quale il era Pt_1 receduto per grave inadempimento del promittente venditore;
- che, in data 28.11.2013, aveva donato al figlio Controparte_1
l'unico bene di sua proprietà, ossia l'appartamento per civile CP_2 abitazione sito in Balestrate, via V.E. Orlando n°2/C, piano primo,
e chiedendo al giudice adito, ravvisando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., di dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, del suddetto atto.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
*****
Con il primo motivo, la sentenza viene censurata nella parte in cui si afferma che l'atto dispositivo era intervenuto anteriormente rispetto all'insorgere del credito vantato dall'attore.
3 Il Tribunale riconduce tale insorgenza alla data del 12.05.2014, allorché il Pt_1 aveva esercitato il diritto di recesso, o, “tutt'al più al 15.04.2014, ossia al momento della scoperta delle ulteriori esposizioni debitorie del celate da quest'ultimo ed CP_1 ostative, a giudizio dell'attore, alla conclusione dell'operazione negoziale, e tali da convincere
ad esercitare (secondo modalità stimate legittime dal Tribunale) il Parte_1 recesso dal contratto preliminare inter partes stipulato”.
L'appellante contesta tali assunti, deducendo che, a seguito del recesso della parte adempiente, ai sensi dell'art. 1385 c.c., similmente a quanto accade negli altri casi di risoluzione del contratto per inadempimento, gli effetti del contratto vengono travolti con effetto ex tunc, sicchè l'obbligo di restituzione del doppio della caparra risale alla data di stipula del contratto preliminare, nel caso in esame antecedente alla donazione, nessun rilievo rivestendo la data in cui il creditore manifesti la volontà di ricedere, determinandosi in tale occasione solo la concreta esigibilità di un credito già maturato.
Con il secondo motivo, la difesa di afferma che, anche Parte_1 in ipotesi di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, è sufficiente ad integrare l'”animus nocendi” richiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, c.c., il mero dolo generico.
Si diffonde, in ogni caso, nell'indicazione degli elementi presuntivi da cui desumere la sussistenza della dolosa preordinazione in capo al debitore.
L'appello merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzi tutto, occorre evidenziare che il credito vantato dal risulta Pt_1 definitivamente accertato in virtù della sentenza, n. 592/2023, pubblicata il 23 marzo 2023, con cui la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'appello avverso la sentenza n. 178/2018 del Tribunale di Palermo, nei confronti della quale non risulta essere stato proposto ricorso in Cassazione, come da certificazione in atti.
Va, poi, ricordato che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo
4 accertamento giudiziale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 22161/2019; sez. III, n. 5824/1985) o della sua scadenza (Cass. Civ., sez. III, n. 17356/2011).
E' parere della Corte che, nella fattispecie, il credito vantato dall'attore in revocatoria sia sorto non nel momento della comunicazione della volontà di recedere da parte del bensì in quello della condotta inadempiente tenuta Pt_1 dal debitore.
E' noto che il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454,1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto) (Cass. Civ., sez. II, n. 2969/2019; sez. II, n. 18266/2011; sez. II, n. 4023/1978).
Dunque, il credito (avente ad oggetto la corresponsione della doppio della caparra) in capo alla parte che comunica il recesso sorge già al momento dell'inadempimento importante della controparte, valendo l'espressione della volontà del creditore solo a far scattare il meccanismo di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento.
Chiarito quanto sopra, dall'esame delle sentenze emesse a definizione del contenzioso riguardante la cessione dell'azienda del emerge come CP_1
l'inadempimento a questi addebitato, giudicato (in via definitiva e non più contestabile) grave ed idoneo a giustificare il recesso del sia consistito Pt_1 nell'aver taciuto, in spregio ai canoni di buona fede contrattuale, l'effettiva esposizione debitoria dell'azienda, omissione ritenuta rilevante non solo sul piano dell'identificazione della misura della possibile responsabilità solidale dell'acquirente a norma dell'art. 2560, comma 2, c.c., ma anche su quello dell'opportunità stessa dell'acquisto nei termini concordati.
Tale inadempimento non si è, però, verificato dopo la sottoscrizione della scrittura integrativa del 09 aprile 2014, ma dopo di questa è solamente emerso agli occhi del promissario acquirente.
Esso, invece, risale alla stipula del contratto preliminare, poiché sin da quel momento il aveva (si è detto in violazione degli obblighi di buona CP_1
5 fede) taciuto dell'esistenza di esposizioni nei confronti del soggetto anticipatore delle anticipazioni creditizie di €22.147,85 e nei confronti della di ulteriori Pt_2
€26.000,00, tutte suscettibili di gravare anche sul cessionario dell'azienda in via solidale secondo quanto previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c..
Dunque, essendo stato concluso il preliminare (del 23 settembre 2013) prima della donazione (28 novembre 2013), l'elemento soggettivo da ricercare in capo al debitore disponente è quello, ex art. 2901, comma 1, c.c. della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Tale elemento appare indubbiamente sussistente.
Risulta pacifico che il , con la donazione oggetto di causa, si sia CP_1 spogliato, senza alcun corrispettivo, dell'unico cespite immobiliare di sua proprietà.
In quel momento, pertanto, egli, da soggetto imprenditore, e non certamente da neofita dei rapporti commerciali, era ben consapevole sia del proprio inadempimento agli obblighi informativi nei confronti del promissario acquirente della sua azienda, già protrattosi per oltre due mesi, sia del palese nocumento che poteva arrecare alle corrispondenti ragioni creditorie del Pt_1 riducendo in maniera drastica la propria garanzia patrimoniale.
D'altro canto, nessuna effettiva e verosimile ragione è stata addotta a giustificazione dell'atto dispositivo nei confronti del figlio, divenuto maggiorenne da appena quattro mesi e convivente con il padre nello stesso immobile.
E' parere, peraltro, della Corte che, anche a ritenere che il credito del Pt_1 fosse insorto in data successiva alla stipula della donazione, possa configurarsi in capo al l'elemento soggettivo richiesto, ossia il dolo specifico, CP_1 come di recente definitivamente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1898/2025).
Infatti, in ragione degli elementi di fatto sopra descritti, può affermarsi che il
, consapevole del proprio inadempimento e della concreta CP_1 possibilità che a questo conseguisse, da parte del l'esercizio del diritto di Pt_1 recesso (o, comunque, delle ulteriori prerogative a tutela del proprio credito da
6 inadempimento della controparte), abbia dato luogo alla donazione proprio in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva e di pregiudicare il soddisfacimento delle altrui pretese.
In tal senso depongono anche le sorti della somma (€150.000,00) incassata dal a seguito della cessione dell'azienda ad altro soggetto che, secondo CP_1 quanto affermato dall'attore e non contestato, non è stata più ritrovata, così avvallandosi l'ipotesi di una perdurante finalizzazione dell'agire del convenuto alla sottrazione dei propri averi alle azioni esecutive del ceto creditorio (cfr. contratto del 21 aprile 2017).
Quanto detto non contrasta con l'esclusione, nell'altro giudizio, della sussistenza del dolo determinante ai fini dell'annullamento del negozio di cessione di azienda, posto che il non aver inteso carpire con l'inganno il consenso della controparte non osta a che il , comunque CP_1 consapevole del proprio contegno inadempiente, si adoperasse per scongiurare gli effetti di eventuali azioni esecutive ai propri danni.
Per quanto detto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da deve essere accolta, con conseguente declaratoria di Parte_1 inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di tali principi, e soccombenti, Controparte_1 Controparte_2 sono tenuti al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €8.359,00, di cui €7.600,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
7 €2.900,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.200,00 per la fase decisionale) ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €8.465,50, di cui €7.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€2.200,00 per la fase di trattazione/ ed €2.600,00 per la fase decisionale) ed
€1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA..
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5612/2019 Reg. Parte_1
Sent., del 18 dicembre 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16153/2018 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
l'atto di donazione per notaio del 28 Parte_1 Persona_1 novembre 2013, intervenuto fra e Controparte_1 CP_2 avente ad oggetto l'appartamento sito in Balestrate, via V.E.
[...]
Orlando n. 2/c, piano primo (in catasto al foglio 9, p.lla 2790, sub 4) ed il magazzino di pertinenza ubicato al piano seminterrato (in catasto al foglio 9, p.lla 2790 sub 20);
- condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di , delle spese di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi
€8.359,00, di cui €7.600,00 per compensi ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €8.465,50, di cui €7.300,00 per compensi ed €1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) Alfonso Pinto Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1126/2020 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Fiorino, C.F._1 elettivamente domiciliato in Trapani, Via Via Osorio 19, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), e nato a [...] il 05 luglio C.F._2 Controparte_2
1995 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo CodiceFiscale_3
Fricano, elettivamente domiciliati in Palermo, Via Caltanissetta 1, presso lo Studio Legale Mazzarella (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Vincenza Fiorino per : Parte_1
“Insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
riformare la sentenza n. 5612/2019 del Tribunale di Palermo pubblicata il 18.12.2019 e, per l'effetto, in accoglimento dei rassegnati motivi e comunque con ogni statuizione, ritenere e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c., l'atto di donazione per Notaio di Partinico rep. n. 5673-racc. n. 4381, registrato a Palermo il Persona_1
24.12.2013 al n. 16453 ed ivi trascritto il 27.12.2013 ai nn. 58445/43828, intervenuto tra i signori e in data 28.11.2013 ed avente ad Controparte_1 Controparte_2 oggetto l'appartamento sito in Balestrate alla via V. E. Orlando n.2/C, piano primo (censito in catasto al foglio 9, particella 2790, subalterno 4), ed il magazzino di pertinenza ubicato al piano seminterrato (censito in catasto al foglio 9, particella 2790, subalterno 20), è inefficace nei confronti del signor . Con vittoria di spese e compensi di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.”;
avv. Massimo Fricano per e Controparte_1 Controparte_2
“…conclude come in comparsa di risposta, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal sig. e la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Palermo, Parte_1
Sezione III Civile, n. 5612/2019 pubblicata il 18.12.2019. Col favore delle spese anche di questo grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2020, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 5612/2019 Reg. Sent., del 18
2 dicembre 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16153/2018 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
evocava in giudizio e Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo: Controparte_2
- di essere creditore nei confronti di della somma di Controparte_1
€123.272,63 (oltre spese), in forza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 178/2018 del 12.01.2018, emessa all'esito del procedimento civile n. 10513/2014 R.G., a titolo di corresponsione del doppio della caparra confirmatoria versata nell'ambito di un contratto preliminare, del 23 settembre 2013, di vendita dell'azienda (con oggetto attività di tabaccheria e ricevitoria lotto) del convenuto, dal quale il era Pt_1 receduto per grave inadempimento del promittente venditore;
- che, in data 28.11.2013, aveva donato al figlio Controparte_1
l'unico bene di sua proprietà, ossia l'appartamento per civile CP_2 abitazione sito in Balestrate, via V.E. Orlando n°2/C, piano primo,
e chiedendo al giudice adito, ravvisando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., di dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, del suddetto atto.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
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Con il primo motivo, la sentenza viene censurata nella parte in cui si afferma che l'atto dispositivo era intervenuto anteriormente rispetto all'insorgere del credito vantato dall'attore.
3 Il Tribunale riconduce tale insorgenza alla data del 12.05.2014, allorché il Pt_1 aveva esercitato il diritto di recesso, o, “tutt'al più al 15.04.2014, ossia al momento della scoperta delle ulteriori esposizioni debitorie del celate da quest'ultimo ed CP_1 ostative, a giudizio dell'attore, alla conclusione dell'operazione negoziale, e tali da convincere
ad esercitare (secondo modalità stimate legittime dal Tribunale) il Parte_1 recesso dal contratto preliminare inter partes stipulato”.
L'appellante contesta tali assunti, deducendo che, a seguito del recesso della parte adempiente, ai sensi dell'art. 1385 c.c., similmente a quanto accade negli altri casi di risoluzione del contratto per inadempimento, gli effetti del contratto vengono travolti con effetto ex tunc, sicchè l'obbligo di restituzione del doppio della caparra risale alla data di stipula del contratto preliminare, nel caso in esame antecedente alla donazione, nessun rilievo rivestendo la data in cui il creditore manifesti la volontà di ricedere, determinandosi in tale occasione solo la concreta esigibilità di un credito già maturato.
Con il secondo motivo, la difesa di afferma che, anche Parte_1 in ipotesi di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, è sufficiente ad integrare l'”animus nocendi” richiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, c.c., il mero dolo generico.
Si diffonde, in ogni caso, nell'indicazione degli elementi presuntivi da cui desumere la sussistenza della dolosa preordinazione in capo al debitore.
L'appello merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzi tutto, occorre evidenziare che il credito vantato dal risulta Pt_1 definitivamente accertato in virtù della sentenza, n. 592/2023, pubblicata il 23 marzo 2023, con cui la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'appello avverso la sentenza n. 178/2018 del Tribunale di Palermo, nei confronti della quale non risulta essere stato proposto ricorso in Cassazione, come da certificazione in atti.
Va, poi, ricordato che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo
4 accertamento giudiziale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 22161/2019; sez. III, n. 5824/1985) o della sua scadenza (Cass. Civ., sez. III, n. 17356/2011).
E' parere della Corte che, nella fattispecie, il credito vantato dall'attore in revocatoria sia sorto non nel momento della comunicazione della volontà di recedere da parte del bensì in quello della condotta inadempiente tenuta Pt_1 dal debitore.
E' noto che il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454,1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto) (Cass. Civ., sez. II, n. 2969/2019; sez. II, n. 18266/2011; sez. II, n. 4023/1978).
Dunque, il credito (avente ad oggetto la corresponsione della doppio della caparra) in capo alla parte che comunica il recesso sorge già al momento dell'inadempimento importante della controparte, valendo l'espressione della volontà del creditore solo a far scattare il meccanismo di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento.
Chiarito quanto sopra, dall'esame delle sentenze emesse a definizione del contenzioso riguardante la cessione dell'azienda del emerge come CP_1
l'inadempimento a questi addebitato, giudicato (in via definitiva e non più contestabile) grave ed idoneo a giustificare il recesso del sia consistito Pt_1 nell'aver taciuto, in spregio ai canoni di buona fede contrattuale, l'effettiva esposizione debitoria dell'azienda, omissione ritenuta rilevante non solo sul piano dell'identificazione della misura della possibile responsabilità solidale dell'acquirente a norma dell'art. 2560, comma 2, c.c., ma anche su quello dell'opportunità stessa dell'acquisto nei termini concordati.
Tale inadempimento non si è, però, verificato dopo la sottoscrizione della scrittura integrativa del 09 aprile 2014, ma dopo di questa è solamente emerso agli occhi del promissario acquirente.
Esso, invece, risale alla stipula del contratto preliminare, poiché sin da quel momento il aveva (si è detto in violazione degli obblighi di buona CP_1
5 fede) taciuto dell'esistenza di esposizioni nei confronti del soggetto anticipatore delle anticipazioni creditizie di €22.147,85 e nei confronti della di ulteriori Pt_2
€26.000,00, tutte suscettibili di gravare anche sul cessionario dell'azienda in via solidale secondo quanto previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c..
Dunque, essendo stato concluso il preliminare (del 23 settembre 2013) prima della donazione (28 novembre 2013), l'elemento soggettivo da ricercare in capo al debitore disponente è quello, ex art. 2901, comma 1, c.c. della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Tale elemento appare indubbiamente sussistente.
Risulta pacifico che il , con la donazione oggetto di causa, si sia CP_1 spogliato, senza alcun corrispettivo, dell'unico cespite immobiliare di sua proprietà.
In quel momento, pertanto, egli, da soggetto imprenditore, e non certamente da neofita dei rapporti commerciali, era ben consapevole sia del proprio inadempimento agli obblighi informativi nei confronti del promissario acquirente della sua azienda, già protrattosi per oltre due mesi, sia del palese nocumento che poteva arrecare alle corrispondenti ragioni creditorie del Pt_1 riducendo in maniera drastica la propria garanzia patrimoniale.
D'altro canto, nessuna effettiva e verosimile ragione è stata addotta a giustificazione dell'atto dispositivo nei confronti del figlio, divenuto maggiorenne da appena quattro mesi e convivente con il padre nello stesso immobile.
E' parere, peraltro, della Corte che, anche a ritenere che il credito del Pt_1 fosse insorto in data successiva alla stipula della donazione, possa configurarsi in capo al l'elemento soggettivo richiesto, ossia il dolo specifico, CP_1 come di recente definitivamente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1898/2025).
Infatti, in ragione degli elementi di fatto sopra descritti, può affermarsi che il
, consapevole del proprio inadempimento e della concreta CP_1 possibilità che a questo conseguisse, da parte del l'esercizio del diritto di Pt_1 recesso (o, comunque, delle ulteriori prerogative a tutela del proprio credito da
6 inadempimento della controparte), abbia dato luogo alla donazione proprio in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva e di pregiudicare il soddisfacimento delle altrui pretese.
In tal senso depongono anche le sorti della somma (€150.000,00) incassata dal a seguito della cessione dell'azienda ad altro soggetto che, secondo CP_1 quanto affermato dall'attore e non contestato, non è stata più ritrovata, così avvallandosi l'ipotesi di una perdurante finalizzazione dell'agire del convenuto alla sottrazione dei propri averi alle azioni esecutive del ceto creditorio (cfr. contratto del 21 aprile 2017).
Quanto detto non contrasta con l'esclusione, nell'altro giudizio, della sussistenza del dolo determinante ai fini dell'annullamento del negozio di cessione di azienda, posto che il non aver inteso carpire con l'inganno il consenso della controparte non osta a che il , comunque CP_1 consapevole del proprio contegno inadempiente, si adoperasse per scongiurare gli effetti di eventuali azioni esecutive ai propri danni.
Per quanto detto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da deve essere accolta, con conseguente declaratoria di Parte_1 inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di tali principi, e soccombenti, Controparte_1 Controparte_2 sono tenuti al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €8.359,00, di cui €7.600,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
7 €2.900,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.200,00 per la fase decisionale) ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €8.465,50, di cui €7.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€2.200,00 per la fase di trattazione/ ed €2.600,00 per la fase decisionale) ed
€1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA..
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5612/2019 Reg. Parte_1
Sent., del 18 dicembre 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16153/2018 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
l'atto di donazione per notaio del 28 Parte_1 Persona_1 novembre 2013, intervenuto fra e Controparte_1 CP_2 avente ad oggetto l'appartamento sito in Balestrate, via V.E.
[...]
Orlando n. 2/c, piano primo (in catasto al foglio 9, p.lla 2790, sub 4) ed il magazzino di pertinenza ubicato al piano seminterrato (in catasto al foglio 9, p.lla 2790 sub 20);
- condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di , delle spese di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi
€8.359,00, di cui €7.600,00 per compensi ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €8.465,50, di cui €7.300,00 per compensi ed €1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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