Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19.02.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1977/ 2022
promossa da
CF: in persona dell'amministratore unico pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentata e difesa dall' avv. GIUSEPPE GIARDINA, Parte_2
giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del rappresentante legale pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MAIORANA, giusta procura in atti,
-terzo chiamato-
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
nonché i relativi sottesi avvisi di addebito: Controparte_3
- avviso di addebito n. 591 2012 0001010426 000, per il mancato pagamento della somma di
€ 14.442,59 per modello dm 10 e somme aggiuntive per l'anno 2011 e 2012;
-avviso di addebito n. 591 2012 0001055007 000, per il mancato pagamento della somma di
€ 3.423,59 per modello dm 10 e somme aggiuntive per l'anno 2011 e 2012;
- avviso di addebito n. 591 2013 0000851291 000, per il mancato pagamento della somma di
€ 19.995,11 per modello dm 10 e somme aggiuntive per l'anno 2012 e 2013
- avviso di addebito n. 591 2013 0001632188 000, per il mancato pagamento della somma di
€ 7.026,22 per modello dm 10 e somme aggiuntive per l'anno 2012 e 2013;
- avviso di addebito n. 591 2013 0001905027 000, per il mancato pagamento della somma di
€ 3.038,04 per contributi ivs e somme aggiuntive per l'anno 2012 e 2013;
- avviso di addebito n. 591 2013 0002169366 000, per il mancato pagamento della somma di
€ 10.578,75 per modello dm 10 e somme aggiuntive per l'anno 2012 e 2014;
- avviso di addebito n. 591 2016 0000208328 000, per il mancato pagamento della somma di
€ 16.972,41 per modello dm 10 e somme aggiuntive per l'anno 2009, 2010, 2011 e 2012;
- avviso di addebito n. 591 2016 0002584777 000, per il mancato pagamento della somma di
€ 694,63 per modello dm 10 e somme aggiuntive per l'anno 2013, 2014 e 2016; per la complessiva somma pari ad euro € 76.171,34.
Precisamente, il ricorrente a sostegno del ricorso eccepiva: 1) la nullità dell'atto impugnato stante la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento;
2) la nullità degli avvisi di addebito e dei relativi ruoli impugnati per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
3) la prescrizione dei crediti previdenziali vantati. Con
condanna alle spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva, preliminarmente, disporsi l'integrazione del CP_1
contraddittorio con il concessionario per la riscossione;
nel merito, eccepiva la tardività del ricorso, ne rilevava l'infondatezza, chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio. Integrato il contradditorio, si costituiva in giudizio l'agente della riscossione il quale argomentava in merito alla non intervenuta prescrizione e deduceva variamente l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione afferente la nullità della notifica poiché avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, essendo stata l'intimazione di pagamento regolarmente consegnata nella casella pec del ricorrente, in data 14/06/2022, ed essendo il procedimento di notifica utilizzato specificamente disciplinato dal disposto contenuto in seno all'art. 26,
secondo comma, D.P.R. 602/1973 (cfr. all. alla memoria dell'Agente della Riscossione).
Parimenti, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata.
Era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del ridotto termine prescrizionale quinquennale, in epoca successiva alla notifica degli avvisi di addebito e,
comunque, alla maturazione dei crediti e prima della notifica dell'intimazione di pagamento
(che può, ovviamente, costituire un idoneo atto interruttivo della prescrizione).
Orbene, nel caso di specie, è stata prodotta prova sia delle notifiche degli avvisi di addebito
(cfr. documentazione depositata da parte dell' con allegate le ricevute a/r tutte andate a CP_1
buon fine) sia dell'interruzione dei termini di prescrizione.
Invero, per gli avvisi di addebito n. 59120120001010426000, notificato il 27/09/2012, n.
59120120001055007000, notificato il 27/09/2012, n. 59120130000851291000, notificato il
19/09/2013, la prescrizione è stata interrotta dall'Agente con la notifica Parte_3
dell'intimazione di pagamento 29120169008476233000, notificata in data 10/02/2017 (cfr.
doc. allegata alla memoria dell'Agente ); orbene, tale forma di notifica Parte_3
risulta valida in quanto, nei casi in cui l'indirizzo pec non risulti attivo o valido, è previsto ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.p.r. n. 602/1973 il deposito dell'atto presso gli uffici della Camera
di Commercio competente per territorio con pubblicazione dell'avviso sul sito informatico della stessa e dandone avviso all'interessato mediante lettera a/r, prodotta anch'essa. Mentre, gli avvisi di addebito n. 59120130001632188000, notificato il 08/01/2014, n.
59120130001905027000, notificato il 15/01/2014, n. 59120130002169366000, notificato il
04/02/2014 e n. 59120130002169366000, notificato il 08/06/2016, la prescrizione è stata interrotta dall con la notifica dell'intimazione di pagamento Parte_4
29120179009088400000, notificata tramite pec in data 15/11/2017 (cfr. doc. allegata alla memoria dell'Agente ). Parte_3
Infine, per l'avviso di addebito n. 59120160002584777000, notificato il 14/02/2017, la prescrizione è stata interrotta dall' con la notifica dell'intimazione Parte_4
di pagamento 29120229003800243000, notificata a mezzo P.E.C. in data 14/06/2022.
Pertanto, essendo stati correttamente notificati gli atti impugnati ed essendo stato interrotto il termine di prescrizione quinquennale, le eccezioni di cui al ricorso non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti, in solido, che si liquidano in euro 3.291,00, oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 19/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo