Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 846/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 846/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 13.05.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Lodovico Di Brita
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 04.09.2011 nel comune di NO AN (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 8 parte 2 serie A - anno 2011 e che dalla loro unione erano nati (04/09/2013) e (28/01/2015). Le parti precisavano che il Tribunale di Per_1 Per_2
Salerno ha dichiarato la loro separazione personale con sentenza n. 167/2024 pubbl. il 24/04/2024 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione e precisamente: “b) Affido dei minori:
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disporre l'affido dei minori a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, tuttavia tenendosi informati reciprocamente anche per le vie brevi, e avranno residenza presso la
SI.ra . Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, Parte_1
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. c) attribuzioni economiche: confermare le condizioni omologate in sede di separazione consensuale relative al mantenimento dei minori e e al regime delle spese ordinarie Per_1 Per_2
e straordinarie;
d) ogni residua condizione: confermare le ulteriori condizioni di cui all'omologa riportate nel presente atto”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
13.05.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
2 R.V.G. 846/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04.09.2011 nel comune di NO AN (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 8 parte
2 serie A - anno 2011 tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], C.F.: , alle Parte_2 C.F._2 medesime condizioni concordate in sede di separazione, riportate in ricorso;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO AN (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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