Sentenza 23 luglio 2001
Massime • 1
In materia di contratti di lavoro a termine, in presenza di una contrattazione collettiva nazionale che, a norma dell'art. 23, primo comma, della legge n. 56 del 1987, introduca alcune ipotesi di assunzione a termine, tra cui quella legata ad "incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico", e rimetta alla negoziazione decentrata a livello regionale la determinazione delle modalità di attuazione dell'accordo e della quota percentuale massima dei lavoratori assunti a termine in applicazione della citata disposizione di legge, e di un accordo assunto dalle organizzazioni sindacali a livello regionale con cui si concordi una percentuale di assunzioni a termine in riferimento ad una delle ipotesi delineate a livello nazionale e a determinate articolazioni produttive, deve ritenersi rispettosa dei criteri di interpretazione dei contratti (e in particolare del criterio della decisività del dato letterale, ove per la sua inequivocità esso esprima con sicurezza la comune volontà delle parti) l'interpretazione del giudice di merito secondo cui la contrattazione nazionale aveva limitato la competenza degli accordi locali alla disciplina delle questioni di attuazione delle previsioni relative ai contratti a termine, sicché, con l'accordo regionale, era stato fissato un limite percentuale, senza introdurre una nuova ipotesi di contratto a termine (fattispecie relativa all'art. 5 del c.c.n.l. 30 giugno 1992 per i dipendenti della soc. SIP e al corrispondente accordo regionale per la Lombardia in data 18 dicembre 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9988 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
"TELECOM ITALIA" SP, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bruxelles, n. 61/63, presso l'avv. Roberto Pessi, che, unitamente agli avv. Paolo Tosi e Francesco Realmonte, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA IE, AP TO, CO NO, DO ER e SA GO, domiciliati per legge in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dagli avv. Luciano Crugnola e Aldo Bottini con procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti -
e sul ricorso proposto da
SA IE, AP TO, CO NO, DO ER e SA GO, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi;
- ricorrenti incidentali -
contro
"TELECOM ITALIA" SP, in persona del legale rappresentante, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 7407 in data 31 luglio 1999 (R.G. 853/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.6.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napletano che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, per il rigetto degli altri motivi dello stesso ricorso e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Con separati ricorsi al Pretore di Milano, IE NA, TO PE, NO VI, ER TO e GO AM convenivano in giudizio la CO TA SP per sentir dichiarare l'invalidità del termine apposto ai loro contratti di lavoro e la conseguente sussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
deducevano l'illegittimità dei licenziamenti loro intimati il 15 dicembre 1996, alla scadenza del termine, e chiedevano la condanna della società a reintegrarli nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, con le conseguenti statuizioni in ordine al risarcimento al danno, o, in subordine, al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni nel frattempo maturate. Esponevano di essere stati formalmente assunti per esigenze di carattere straordinario ed occasionale, ai sensi dell'art. 23 L. 28 febbraio 1987, n. 56, in relazione alle previsioni del contratto collettivo, e adibiti ai servizi di informazioni telefoniche agli utenti (numeri 12 e 187), senza che in realtà sussistessero le condizioni di legittimità per l'apposizione del termine ai rapporti di lavoro. In particolare, GO AM deduceva altresì che il termine del suo contratto era stato prorogato fuori dai casi consentiti.
La CO, costituitasi, sosteneva che i contratti erano pienamente legittimi ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56/1987 e dell'accordo sindacale regionale del 18.12.1995.
L'adito Pretore definiva i giudizi con la declaratoria di illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro e l'ordine alla convenuta di ripristinare i rapporti di lavoro, con la condanna a pagare le retribuzioni dal giorno della "risoluzione dei rapporti".
Le sentenze, appellate dalla CO e dai lavoratori in via incidentale, sono state confermate, previa riunione dei giudizi, dal Tribunale di Milano.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto indimostrato ogni collegamento tra le dedotte esigenze transitorie, quali disciplinate dall'art. 5 del ccnl Sip del 1992 e dall'accordo regionale 18.12.1995, e l'assunzione dei lavoratori, i quali erano stati adibiti a servizi che non avevano subito alcun particolare incremento di carattere temporaneo od occasionale. L'illegittima apposizione del termine comportava la conversione dei rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato, mentre l'estromissione dei lavoratori per la scadenza del termine configurava non un licenziamento ma inadempimento contrattuale, con le conseguenze di cui all'art. 1223 cod. civ. Il danno era costituito dalle mancate retribuzioni, dalle rispettive date di estromissione dal servizio.
Per la cassazione della sentenza ricorre, formulando tre motivi di censura, la CO TA s.p.a.
Resistono con controricorso i lavoratori e propongono un ricorso incidentale comune a tutti ed uno, condizionato, di GO AM, ai quali resiste, con controricorso, la CO TA. Motivi della decisione
1. Ricorso principale e ricorsi incidentali vanno preliminarmente riuniti in quanto proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale la CO denuncia violazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché violazione delle norme di ermeneutica contrattuale in relazione all'accordo sindacale del 18.12.1995.
2.1. Premette che l'art. 23 della legge n. 56/1987 ha introdotto la possibilità di stipulare contratti a termine in casi stabiliti direttamente dalla contrattazione collettiva (nazionale o locale), senza indicare alcun criterio specifico, ne' di massima, al quale la previsione contrattuale dei rapporti di lavoro a tempo determinato debba conformarsi;
sicché il contratto collettivo è pienamente libero di far assurgere al rango di nuova ipotesi di stipulazione di contratto a termine qualunque condizione di fatto. Ed il giudice deve limitarsi a verificare se nel caso rimesso alla sua cognizione ricorrono i presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva (nazionale o locale).
2.2. Riferisce che il ccnl SIP del 1992 individuava, con l'art. 5, tre ipotesi di assunzione a termine, tra le quali quella legata ad "incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico"; e che l'ultimo alinea dello stesso articolo prevedeva che "La modalità di attuazione, nonché la facoltà di individuazione della quota percentuale massima dei lavoratori straordinari che potranno essere assunti in applicazione della citata disposizione legislativa, saranno oggetto di negoziazione fra le parti stipulanti a livello regionale".
2.3. Precisa che, sulla base della previsione del contratto nazionale interveniva l'accordo sindacale stipulato a livello regionale il 18 dicembre 1995. Tale accordo si componeva di due parti: una prima parte, definibile "introduttiva", nella quale si individuava il settore produttivo di riferimento e si richiamavano le disposizioni del ccnl in materia di personale straordinario;
una seconda parte ("dispositiva") in cui le parti convenivano espressamente "di far ricorso, gradualmente ad assunzioni, nel settore in parola, di unità con contratto a tempo determinato ...".
2.4. Assume che, ancorché fosse presente nella parte introduttiva un parziale riferimento ad una delle ipotesi previste dall'art. 5 del ccnl SIP - "incrementi di attività conseguenti ad esigenze particolari e di carattere temporaneo" - , in realtà la parte dispositiva, derogando alla previsione del ccnl, prevedeva una legittima ipotesi di assunzione a termine, con l'unico limite quantitativo espresso in termini percentuali.
L'accordo regionale, secondo la ricorrente, "crea quindi una diversa fattispecie per l'assunzione a termine, andando ad intaccare la disposizione sino alla radice, ossia superando il presupposto di fatto (incremento di attività per temporanee esigenze particolari) e consentendo l'assunzione a termine solo nel rispetto del dato percentuale".
2.5. L'interpretazione proposta sarebbe giustificata sia dall'analisi letterale del testo negoziale (art. 1362 c.c.), atteso che l'avverbio "gradualmente" risulta incompatibile con i concetti di "particolarità" e "temporaneità" richiamati nella parte introduttiva, sia dalla finalità dell'accordo (art. 1369 c.c.): da un lato, l'interesse dei lavoratori ad ottenere, seppur temporaneamente, posti di lavoro, dall'altro l'interesse del datore a soddisfare contingenti e temporanee esigenze, legate alla ristrutturazione aziendale, per sua natura temporanea, senza temere di dover ricorrere ad altri e più "cruenti" strumenti per riproporzionare la forza lavoro al termine della ristrutturazione stessa.
3. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la CO TA sostiene che, anche considerando l'accordo del '95 meramente attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 5 del ccnl (e non istitutivo di una autonoma ipotesi di assunzione a termine), andava comunque interpretato nel senso che la contrattazione locale, nello stabilire una quota percentuale di assunzioni a termine, aveva necessariamente valutato le esigenze produttive ed il loro carattere temporaneo e straordinario.
3.1. In sostanza le parti sociali a livello regionale avrebbero accertato il diritto di CO a procedere alle assunzioni entro certi limiti.
La motivazione del Tribunale, oltre che viziata nell'interpretazione del contratto, sarebbe carente su tale punto.
4. I suesposti due motivi del ricorso principale, che si trattano congiuntamente in ragione della loro connessione, non sono fondati. Il Tribunale ha accertato che i lavoratori erano stati assunti a seguito dell'accordo sindacale 18.12.1995, con riferimento alla seconda delle tre ipotesi di contratto di lavoro a termine previste dall'art. 5 del ccnl SIP, in attuazione dell'art. 23 della legge n. 56/97: "incrementi di attivita' in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico".
Ha rilevato che i lavoratori così assunti erano stati adibiti ai servizi di informazioni telefoniche, attività che non risultava aver subito incrementi o punte particolari (essendovi stata, anzi, una diminuzione di utenza del servizio nel 1996 rispetto al 1995). Ha escluso che l'accordo 18.12.95 avesse individuato una nuova ipotesi autonoma di contratto a termine, come dedotto dalla CO, osservando che nell'accordo si faceva riferimento ad "esigenze particolari e di carattere temporaneo, che si verranno a presentare nel corso del 1996 presso i CLSUT delle filiali delle direzioni Regionali Clienti Privati Milano e Lombardia"; e ha rilevato che risultava indimostrato ogni collegamento fra le dedotte necessità costituite dalla innovazione tecnologica e l'adibizione dei lavoratori a servizi che non subivano alcun particolare incremento di carattere temporaneo od occasionale.
4.1. Si tratta di una motivazione sufficiente e immune da vizi logici o giuridici.
Nonostante la formale denuncia di violazione dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 e delle regole di ermeneutica contrattuale, la difesa della società ricorrente si limita, in realtà, con entrambi i motivi, a proporre una diversa lettura dell'accordo regionale del 18 dicembre 1995 (accordo che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, neppure è riportato nella sua interezza). Con il primo motivo sostiene che, nell'accordo, la parte "dispositiva" individuerebbe una nuova ipotesi di assunzione a termine, nonostante il riferimento, nella parte "introduttiva", ad una delle ipotesi previste dall'art. 5 del ccnl SIP ("incrementi di attività conseguenti ad esigenze particolari di carattere temporaneo... ").
E con il secondo motivo, subordinato perché dichiaratamente incompatibile con il primo, sostiene che l'accordo regionale aveva necessariamente valutato ed accertato la sussistenza delle esigenze produttive di cui all'art. 5 del ccnl, non potendo stabilirsi una percentuale di assunzioni (quantum) senza prima. aver ritenuto la sussistenza delle condizioni legittimanti le stesse (an).
4.2. Le censure, così come formulate, risultano inammissibili. È noto, infatti, che la interpretazione dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato è riservata al giudice di merito;
e che tale interpretazione può essere denunciata in cassazione solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, con l'onere, per il ricorrente, di indicare specificamente su quali punti e in che modo il giudice si sia discostato dai principi dettati dagli artt. 1362 ss. c.c., ovvero le ragioni per ritenere l'interpretazione obiettivamente carente, contraddittoria o illogica, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (cfr., fra le tante, Cass., 5 novembre 1987, n. 8128;
18 marzo 1997, n. 2354).
Nulla di tutto ciò si rinviene nei due motivi di ricorso della CO, che sono esclusivamente diretti, come già sopra rilevato, a proporre, peraltro in modo incompleto e senza la necessaria trascrizione del testo, una diversa lettura dell'accordo 18 dicembre 1995.
4.3. Va ricordato, infine, che la Corte ha già esaminato la medesima questione, giudicando rispettosa delle regole di cui agli art. 1362 ss. c.c. (in particolare, del criterio della decisività del dato letterale, ove esprima con chiarezza l'intento delle parti) l'interpretazione del giudice di merito secondo cui la contrattazione nazionale aveva limitato la competenza degli accordi locali alla disciplina delle questioni di attuazione delle previsioni relative ai contratti a termine, sicché, con l'accordo regionale era stato fissato un limite percentuale, senza introdurre una nuova ipotesi di contratto a termine (Cass., 15 novembre 2000, n. 14769).
5. Ragioni di pregiudizialità logica impongono di esaminare, prima del terzo motivo del ricorso principale, l'unico motivo del ricorso incidentale non condizionato, con il quale i lavoratori impugnano il capo della sentenza che ha ritenuto non configurabile come licenziamento l'allontanamento alla scadenza del termine, respingendo la richiesta di reintegrazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e di risarcimento del danno secondo la disciplina prevista dalla detta norma.
Sostengono l'efficacia espansiva dell'art. 18 citato, come novellato con la legge 108/1990, che lo rende applicabile anche a casi diversi da quelli contemplati ma ad essi assimilabili sotto il profilo della identità di ratio.
5.1. Il Tribunale ha ritenuto che l'estromissione del lavoratore da parte del datore di lavoro che si vale del termine, la cui apposizione risulta invece illegittima, non può qualificarsi licenziamento con le conseguenze di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ma inadempimento contrattuale, con le conseguenze di cui all'art. 1223 cod. civ.". L'affermazione è giuridicamente corretta e risulta in linea con la giurisprudenza della Corte (Cass., sez. un., 6 luglio 1991 n. 7471;
Cass. 25 gennaio 1993, n. 824; 17 dicembre 1994, n. 10829; 11 aprile 1996, n. 3368; 27 febbraio 1998, n. 2192; 13 marzo 1998, n. 2755; 8 maggio 2000, n. 5821) 5.2. I ricorrenti incidentali, invero, richiamano a sostegno del motivo di ricorso il principio affermato da Cass. 15 dicembre 1997, n. 12665, secondo cui la risoluzione del contratto imputabile al datore di lavoro, con la scadenza del termine illegittimamente apposto ... comporta l'applicazione dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, essendo tale risoluzione del rapporto equiparabile al licenziamento illegittimo.
Si tratta, però, di orientamento che si pone in contrasto con la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte e che non è stato condiviso dalle richiamate più recenti decisioni della sezione Lavoro (che ha così composto il contrasto al suo interno), e ciò sull'assorbente rilievo che l'art. 18 L. n. 300 del 1970 assume ad indefettibile presupposto l'esistenza di un negozio di recesso, mentre la specialità della disciplina ne impedisce l'applicazione a fattispecie diverse. Diversità che connota tutte le ipotesi in cui cessa l'esecuzione del rapporto sulla base di una disposizione contrattuale in tal senso, ancorché invalida, cui il comportamento delle parti si adegua (cfr. anche Cass., 19 ottobre 2000, n. 13851). Il ricorso incidentale va, dunque, rigettato.
6. Il rigetto del ricorso incidentale consente l'esame del terzo motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1223, per avere il Tribunale riconosciuto il diritto alle retribuzioni dal giorno dell'allontanamento dal posto di lavoro e non dalla data in cui i dipendenti hanno offerto le loro prestazioni.
6.2. Il motivo va accolto per le implicazioni della medesima regola iuris posta a fondamento della decisione di rigetto del ricorso incidentale.
Con la cessazione dell'esecuzione di un rapporto di lavoro per la scadenza di un termine invalidamente apposto al contratto, viene meno l'obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile per effettuarla. Va fatta, quindi, applicazione del principio (cfr. Cass., sez. un., 5 marzo 1991, n. 2324; Cass., 20 gennaio 2000, n. 610; 21 marzo 2000, n. 3345), secondo cui, in presenza di una situazione di continuità giuridica del rapporto di lavoro del quale sia cessata l'esecuzione, In ragione della natura sinallagmatica del rapporto (derogata dalla legge soltanto per ipotesi specifiche: es. ferie, malattia), il lavoratore, per il periodo in cui sono mancate le prestazioni lavorative, ha diritto non già alle retribuzioni, ma al risarcimento del danno, da determinarsi, in difetto della prova di ulteriori pregiudizi, nella misura delle retribuzioni perdute a causa del rifiuto della controprestazione (che diviene impossibile giorno per giorno) opposto dal datore di lavoro senza un motivo legittimo, rifiuto, evidentemente, configurabile solo ove il lavoratore abbia offerto la prestazione (art. 1206 e 1207 C.C.).
6.3. Dalla sentenza impugnata risulta che la CO aveva chiesto specificamente, in via subordinata, che le retribuzioni fossero fatte decorrere dagli atti di costituzione in mora. Il Tribunale ha errato, in violazione delle norme di diritto sopra richiamate, nel rigettare il motivo di appello. Ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione della sentenza impugnata sul punto, consegue la decisione nel merito della causa, con la dichiarazione che le retribuzioni spettano, a titolo di risarcimento del danno, ai lavoratori a partire dall'offerta delle prestazioni a norma dell'art. 1217 c.c.
7. Nella decisione di rigetto dei primi due motivi del ricorso principale resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato proposto da GO AM, che censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare l'intervenuta proroga del termine apposto a contratto di lavoro, fuori delle ipotesi consentite.
8. Si ritiene equo, in considerazione della reciproca soccombenza, compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta i primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale non condizionato, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa sul punto senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara che le retribuzioni, a titolo di risarcimento del danno, spettano a decorrere dall'offerta, dopo la scadenza del termine, delle prestazioni lavorative a norma dell'art. 2117 c.c.; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2001