Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9988
CASS
Sentenza 23 luglio 2001

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In materia di contratti di lavoro a termine, in presenza di una contrattazione collettiva nazionale che, a norma dell'art. 23, primo comma, della legge n. 56 del 1987, introduca alcune ipotesi di assunzione a termine, tra cui quella legata ad "incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico", e rimetta alla negoziazione decentrata a livello regionale la determinazione delle modalità di attuazione dell'accordo e della quota percentuale massima dei lavoratori assunti a termine in applicazione della citata disposizione di legge, e di un accordo assunto dalle organizzazioni sindacali a livello regionale con cui si concordi una percentuale di assunzioni a termine in riferimento ad una delle ipotesi delineate a livello nazionale e a determinate articolazioni produttive, deve ritenersi rispettosa dei criteri di interpretazione dei contratti (e in particolare del criterio della decisività del dato letterale, ove per la sua inequivocità esso esprima con sicurezza la comune volontà delle parti) l'interpretazione del giudice di merito secondo cui la contrattazione nazionale aveva limitato la competenza degli accordi locali alla disciplina delle questioni di attuazione delle previsioni relative ai contratti a termine, sicché, con l'accordo regionale, era stato fissato un limite percentuale, senza introdurre una nuova ipotesi di contratto a termine (fattispecie relativa all'art. 5 del c.c.n.l. 30 giugno 1992 per i dipendenti della soc. SIP e al corrispondente accordo regionale per la Lombardia in data 18 dicembre 1995).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9988
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9988
    Data del deposito : 23 luglio 2001

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