Articolo 1 della Legge 12 agosto 1982, n. 531
Articolo 2
Versione
15 agosto 1982
Art. 1.
Il sistema viario di grande comunicazione e' composto:
a) dalle autostrade, dai trafori alpini, dai raccordi autostradali;
b) dalle strade che congiungono la rete viaria principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi, da quelle che costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale, ivi comprese quelle della Sicilia e Sardegna;
c) dai principali collegamenti interregionali e dalle strade di collegamento con i porti di prima categoria e gli aeroporti di particolare importanza.
Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le regioni interessate ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alle Camere, per acquisire il parere delle competenti commissioni permanenti, uno schema di decreto di classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione.
Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS adotta, con proprio decreto, entro i successivi trenta giorni, la classificazione di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 15 agosto 1982
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