Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2002, n. 8082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8082 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
1 0 8 032/ 02 IN NONE DE OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente R.G.N. 21057/99 Dott. Mario - Rel. Consigliere Cron.22132 SCHETTINO Dott. Olindo 0.1658Rep. - ConsigliereDott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 20/02/02 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco Paolo FIORE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 310 " -4 GIU. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AZIENDA TERRITORIALE EDILIA RESIDENZIALE PROV. GORIZIA A.T.E.R., (già Ist.Autonomo per le Case Popolari di Gorizia) I.A.C.P. in persona del Presidente Stagni CE Franco e D.G.FAVARI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. VICO 1, presso lo studio FRANCO PROSPERI MANGILI, che lo difende dell'avvocato all'avvocato AGOSTINO MAJO, giusta delega unitamente in atti;
B - ricorrente contro 2002 BA AN, LI NG, NT RI $260 BIANCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL -1- SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato TOMMASY CARLO SRUBEK, che li difende unitamente all'avvocato EMILIANO SORRENTINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 367/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 14/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato MAJO Agostino, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato SORRENTINO Emiliano, difensore del ricorrente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.21057/99 Oggetto:Servitù-negatoria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 23 maggio/20 luglio 1996, il tribunale di Gorizia, pronunciando sulla domanda proposta da AN ES, VL NG e EG IA BI nei confronti dell'I.A.C.P. di quella città, per ottenere la condanna del convenuto alla rimozione ed eliminazione della e di tutte le altre opere costruzione realizzate nell'edificio illegittimamente condominiale in Contado, nel quale essi attori erano proprietari di appartamenti ed autorimesse, nonché al risarcimento dei danni, rigettava la domanda per la parte relativa alla demolizione delle opere, mentre accoglieva la richiesta, pure formulata in citazione, di vietare al convenuto dey l'esercizio del passaggio attraverso l'androne ed il cortile di cui alla p.c.1790 di proprietà condominiale per accedere agli immobili contigui pp.cc.217 e 226 di sua proprietà; liquidava, inoltre, a favore degli attori i danni per il passaggio abusivo esercitato dall'I.A.C.P. per oltre un decennio, in via equitativa in lire 35.000.000, con interessi dalla sentenza al saldo, 2 compensando per metà secondo soccombenza le spese processuali. Impugnata la sentenza con appello principale dall'I.A.C.P. e con appello incidentale da AN, VL e EG, la corte di appello di Trieste, depositata il 14 giugno 1999, incon sentenza parziale riforma di quella del tribunale, ha ordinato al predetto Istituto di ricostituire (?) e ripristinare, siccome esistente anteriormente alla demolizione, il muro retrostante il box sub p.c. 2046/1 impedente qualsiasi passaggio tra l'area di detto box ed altri limitrofi fondi, ed ha condannato l'Istituto medesimo kalle spese in solido in favore dei nominati consorti AN in ragione di tre quarti, compensando l'altro quarto, per entrambi i gradi del giudizio. La corte territoriale, per quanto ancora qui interessa, ha statuito nei termini ora riportati sulla base delle seguenti argomentazioni. 'E infondata, innanzitutto, la tesi prospettata dall'IACP, per ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto in suo favore della titolarità, per effetto dell'accessione invertita o occupazione appropriativa che dir si voglia, della servitù sui fondi condominiali, posto che la 3 sentenza del tribunale di Gorizia in data 10-4- 1988, costituente giudicato tra le parti, ha accertato insussistente ogni diritto di servitù in capo all'Istituto medesimo alla predetta data;
ed è risultato provato, a mezzo delle assunte testimonianze, esercitava ilche 1'Istituto passaggio (illegittimamente) fin dal 1981, per cui vi è una contraddizione, tra il giudicato e l'odierna domanda, assolutamente incolmabile. Privo di pregio si appalesa, poi, il rilievo dell'appellante, secondo cui in questa sede si invoca la costituzione di una servitù coattiva sulla base di principi pubblicistici, mentre il giudicato di cui alla sentenza predetta era basato su presupposti diversi, cosicchè non vi sarebbe alcun contrasto tra la statuizione qui invocata ed My il decisum di quella sentenza. Per la corte territoriale, invero, la costituzione di una servitù coattiva è del tutto diversa dalla occupazione acquisitiva e la prima non è stata oggetto della presente causa;
resta invalicabile, pertanto, il limite del giudicato "perché comunque oggi esso non può essere annullato per motivi che i giudici hanno oppure avrebbero potuto in quella sede, ove proposti dall'interessato, esaminare". 4 Per quanto riguarda, infine, i danni, che sono risultati sussistenti - non essendo indifferente che i condomini appellanti (incidentali) abbiano dovuto sopportare per oltre un decennio rumori ed immissioni molesti ed abusivi il tribunale ha proceduto, con motivazione ineccepibile, alla loro liquidazione in via equitativa. Il relativo diritto degli attori, inoltre, non si è prescritto, essendo applicabile, nel caso, la prescrizione decennale, che è cominciata a decorrere dal 1981, ed il presente giudizio è stato promosso con citazione notificata il 17-11-1988. Ricorre per la cassazione della sentenza l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia-A.T.E.R.- (già I.A.C.P.), in persona del presidente in carica Arch. Franco Stagni Favari, e del Direttore Generale Avv. Mauro deducendo quattro motivi di gravame, illustrati da memoria. Resistono con controricorso AN ES, VL NG e EG BI IA in Carrato, depositando anch'essi memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in 5 relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.-errata valutazione dei principi in tema di limiti oggettivi del giudicato. Con il presente motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto, la corte di appello, precluso ogni accertamento in ordine all'intervenuto acquisto, da parte dell'A.T.E.R. (già I.A.C.P.), della servitù tra i due fondi appartenenti agli attuali contendenti in virtù della precedente sentenza n.177/86 del tribunale di Gorizia, che aveva negato l'esistenza della servitù, nonostante che non vi sia identità oggettiva tra la servitù di cui alla predetta sentenza e quella di cui qui si controverte;
e benchè, inoltre, sia diverso anche il titolo (occupazione espropriativa o accessione invertita) sul quale nella presente causa la ricorrente poggia la propria pretesa. 2) Violazione dei principi in tema di occupazione espropriativa, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. Secondo la ricorrente, con le opere eseguite dall'allora I.A.C.P.( che è un ente pubblico) per finalità pubbliche, comprese le aperture attraverso i due garages per persone(?) da un cortile all'altro, è stata impressa un'irreversibile destinazione al fondo occupato dal predetto Istituto, tale da 6 rendere impossibile la restituzione del terreno al proprietario e determinandone conseguentemente la sua trasformazione in bene pubblico per effetto dell'occupazione appropriativa. Da ciò deriva che il giudice avrebbe dovuto ritenere acquistato dall'I.A.C.P. per tale titolo la servitù di passaggio di cui si discute sul suolo privato. 3) In subordine, si denuncia motivazione contraddittoria su un puntoinsufficiente e decisivo della controversia ( prescrizione parziale del risarcimento del danno) in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c., per il decorso di cinque anni ex art.2947 C.C., decorrenti dall'epoca di esecuzione dei lavori (biennio 79/80), essendo stata notificata la citazione il 17-4-1986. via subordinata, si denuncia4) Sempre in motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sui punti decisivi della controversia (sussistenza ed entità dei danni), in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., con riferimento vuoi alla dedotta insussistenza dei danni stessi vuoi alla contestata liquidazione equitativa che senza alcuna motivazione ne è stata fatta dal giudice di merito. Il ricorso è infondato. Si osserva preliminarmente, con riguardo al primo 7 motivo, che il tribunale, prima, e la corte di appello, dopo, hanno ritenuto che con precedente sentenza dello stesso tribunale di Gorizia del 10- 4-1988, pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato, era stata esclusa l'esistenza di qualsiasi servitù di passaggio su androne e cortile comuni di cui alla p.c.1790 a vantaggio del fondo e, pertanto, non essendo statadell'I.A.C.P.; dedotta, nel presente giudizio, l'esistenza di una servitù diversa, quanto all'oggetto>, da quella di cui si è discusso nell'altro giudizio conclusosi con la sentenza sopra menzionata, esattamente il giudice di appello ha statuito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che sul punto - vale a dire sulla accertata inesistenza di servitù di passaggio a vantaggio del fondo dell'I.A.C.P., -oggi A.T.E.R. si è formato il giudicato. Ciò assodato, а nulla vale opporre, come fa il ricorrente, che in questo giudizio è stato dedotto, a fondamento della pretesa servitù, un diverso titolo, cioè quello "dell'occupazione espropriativa o, meglio, dell'accessione invertita", di cui nel si era parlato", dalprecedente processo "non momento che, а prescindere dalla "novità" della in appello questione proposta soltanto 8 sembrerebbe, tra l'altro, sotto forma di una inammissibile domanda riconvenzionale {" riconoscendosi acquisita a favore dell'I.A. C. P. la titolarità per effetto dell'accessione invertita della servitù sui fondi condominiali") non può revocarsi in dubbio che l'accertamento della situazione di fatto contenuto in quella sentenza e la conseguente definitiva negazione, da parte di quel giudice, del diritto vantato dal ricorrente precludono l'esame della stessa questione da lui proposta nel presente giudizio, sia pure sotto un diverso profilo, deducibile, peraltro, già nel precedente giudizio (ved.Cass.n.2038/96; n.990/94). Da quanto appena detto, deriva che il primo motivo del ricorso è infondato. Il secondo ed il terzo, formulati chiaramente sul presupposto dell'accoglimento del primo, rimangono assorbiti. Quanto, infine, al quarto motivo, si rileva che non è ravvisabile il denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata, non essendo stati una liquidazioneindicati,- in presenza di equitativa dei danni, che, stante la particolare natura di questi, appare del tutto ragionevole, i diversi criteri che, viceversa, avrebbero più 9 opportunamente ed utilmente essere seguiti dal giudice nella concreta fattispecie. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la 152,00; ricorrente alle spese, che liquida in euro oltre a euro 1500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Olindo Schettino),.Olindo (Dr. Mario Spadone) Spardon IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CE Roma - 4 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 456T 3099 TOT. 16010 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in doi 80.11.2008 A 42218- jeuro CENT p. ¡Dott.ssa Mail Grazia DI FILED) Il Responsabile Servizio e zian (Dr. M. RACOCHING 10