TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11042/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso gli Parte_1
Avv.ti Claudio Cardoso e Francesca Bella, che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] l'[...]- Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per il ricorrente: pronuncia della separazione.
pagina 1 di 3 FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.10.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio civile l'1.10.2008 a Las Terrenas (Repubblica Dominicana) con
[...]
Ha dedotto che, in assenza di figli, il rapporto coniugale si era dissolto in CP_1
quanto dopo solo un anno di matrimonio la coniuge era tornata nella Repubblica
Domenicana, senza far più ritorno in Italia. Ha chiesto, pertanto, la sola pronuncia della separazione.
In contumacia della resistente, all'udienza del 27.2.2025, il ricorrente ha insistito in domanda e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'impossibilità del prosieguo della convivenza interrotta ormai da oltre dodici anni per iniziativa unilaterale della coniuge, e mai più ripresa. Peraltro la resistente è allo stato irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19.11.1970, e nata a [...] il Controparte_1
01.08.1985 (matrimonio contratto il 01.10.2008 in Las Terrenas (Repubblica Dominicana), trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze al n. 165, parte II, serie C, anno 2008;
nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione. pagina 2 di 3 Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11042/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso gli Parte_1
Avv.ti Claudio Cardoso e Francesca Bella, che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] l'[...]- Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per il ricorrente: pronuncia della separazione.
pagina 1 di 3 FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.10.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio civile l'1.10.2008 a Las Terrenas (Repubblica Dominicana) con
[...]
Ha dedotto che, in assenza di figli, il rapporto coniugale si era dissolto in CP_1
quanto dopo solo un anno di matrimonio la coniuge era tornata nella Repubblica
Domenicana, senza far più ritorno in Italia. Ha chiesto, pertanto, la sola pronuncia della separazione.
In contumacia della resistente, all'udienza del 27.2.2025, il ricorrente ha insistito in domanda e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'impossibilità del prosieguo della convivenza interrotta ormai da oltre dodici anni per iniziativa unilaterale della coniuge, e mai più ripresa. Peraltro la resistente è allo stato irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19.11.1970, e nata a [...] il Controparte_1
01.08.1985 (matrimonio contratto il 01.10.2008 in Las Terrenas (Repubblica Dominicana), trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze al n. 165, parte II, serie C, anno 2008;
nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione. pagina 2 di 3 Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3