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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BAR PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA CA AT ed estensore
- VA Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2952/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pendente tra
, rappresentato e difeso da Avv. ANTONICELLI NICOLA, Parte_1
-parte ricorrente-
e rappresentata e difesa da Avv. ZELLA GIUSEPPE, CP_1
-parte resistente- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte Parte_1 resistente in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 02/09/1986. Ha precisato che dalla loro unione sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Ha dichiarato che tra le parti risulta pronunciato un provvedimento di separazione personale omologato in data 06/06/2011 ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 06/03/2025). I.2.- Previa designazione del giudice delegato per la trattazione e comunicazione al Pubblico
Ministero, la parte resistente si è costituita in giudizio (comparsa di CP_1 costituzione depositata il 26/09/2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il 06/06/2011, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 04/05/2011;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Preso atto che le parti hanno concordemente rinunciato a qualsivoglia richiesta, chiedendo esclusivamente pronunciarsi la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente revoca dell'obbligo a carico del al versamento Pt_1 dell'assegno mensile di € 170,00 per il mantenimento della figlia poiché la Persona_1 stessa, divenuta ormai maggiorenne, è dotata di redditi propri con decorrenza a far data dalla corrente mensilità di ottobre 2025.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
2952/2025 introdotto con ricorso del 06/03/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in UG (BA) in data 02/09/1986 tra AR (BA), 10/06/1957) e Parte_1 [...]
(BAR (BA), 12/03/1966) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 predetto Comune di UG al n. 75 parte II, serie A, anno 1986 alle condizioni di cui agli accordi tra le parti come specificati all' udienza del 26/09/2025 e, per l'effetto,
2) REVOCA l'obbligo a carico del al versamento dell'assegno mensile di € 170,00 Pt_1 per il mantenimento della figlia Persona_1
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025. Il Giudice estensore Il Presidente RA CA Giuseppe Disabato
TRIBUNALE DI BAR PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA CA AT ed estensore
- VA Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2952/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pendente tra
, rappresentato e difeso da Avv. ANTONICELLI NICOLA, Parte_1
-parte ricorrente-
e rappresentata e difesa da Avv. ZELLA GIUSEPPE, CP_1
-parte resistente- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte Parte_1 resistente in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 02/09/1986. Ha precisato che dalla loro unione sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Ha dichiarato che tra le parti risulta pronunciato un provvedimento di separazione personale omologato in data 06/06/2011 ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 06/03/2025). I.2.- Previa designazione del giudice delegato per la trattazione e comunicazione al Pubblico
Ministero, la parte resistente si è costituita in giudizio (comparsa di CP_1 costituzione depositata il 26/09/2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il 06/06/2011, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 04/05/2011;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Preso atto che le parti hanno concordemente rinunciato a qualsivoglia richiesta, chiedendo esclusivamente pronunciarsi la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente revoca dell'obbligo a carico del al versamento Pt_1 dell'assegno mensile di € 170,00 per il mantenimento della figlia poiché la Persona_1 stessa, divenuta ormai maggiorenne, è dotata di redditi propri con decorrenza a far data dalla corrente mensilità di ottobre 2025.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
2952/2025 introdotto con ricorso del 06/03/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in UG (BA) in data 02/09/1986 tra AR (BA), 10/06/1957) e Parte_1 [...]
(BAR (BA), 12/03/1966) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 predetto Comune di UG al n. 75 parte II, serie A, anno 1986 alle condizioni di cui agli accordi tra le parti come specificati all' udienza del 26/09/2025 e, per l'effetto,
2) REVOCA l'obbligo a carico del al versamento dell'assegno mensile di € 170,00 Pt_1 per il mantenimento della figlia Persona_1
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025. Il Giudice estensore Il Presidente RA CA Giuseppe Disabato