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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/12/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1192/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1192/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione all'udienza del 26.11.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Frontera, n. 3 - 88900 Crotone - presso lo studio dell'avv.
LB PE (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
, nato il [...], a [...], cod. fisc. Persona_1
, elettivamente domiciliato in Via Frontera, n. 3 - 88900 Crotone - C.F._3 presso lo studio dell'avv. LB PE (cod. fisc. - pec: C.F._2
, - che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1
ricorso; entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO; intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato il 15.10.2025, e Parte_1
esponevano: Persona_1
- di aver avuto una relazione sentimentale e di aver convissuto more uxorio dal 2005;
- che dalla loro relazione era nata una figlia: a Crotone, il 4 Persona_2
settembre 2007, convivente con la madre (da poco maggiorenne ma non economicamente autonoma);
- che il padre, sig. , per ragioni economiche ha dovuto lasciare l'Italia e si è Per_1
trasferito temporaneamente in Germania in cerca di lavoro;
- che nelle more è cessata la convivenza tra i signori e , Persona_1 Parte_1
ed entrambi hanno deciso di determinare congiuntamente le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale, stabilendo un contributo economico per il mantenimento della figlia . Persona_2
Con decreto del 16.10.2025, il Presidente del Collegio fissava l'udienza di comparizione personale delle parti ed assegnava la causa all'odierno Giudice rel.
Seguiva un rinvio d'ufficio, dovuto ad esigenze di riorganizzazione del calendario delle udienze.
All'udienza del 26.11.2025 il difensore delle parti chiedeva che il Tribunale desse atto dell'accordo raggiunto e contenuto nel ricorso e chiedeva la decisione della causa;
in pari data la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. è regolarmente intervenuto con parere favorevole reso in data 20.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate.
Le parti hanno infatti stabilito che:
- Importo mensile: il Sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Persona_1
, quale contributo periodico per il mantenimento della figlia , Parte_1 Persona_2
la somma di € 100,00 (cento euro) mensili.
- Modalità di pagamento: il pagamento di tale contributo sarà effettuato dal sig.
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Per_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con prima scadenza il giorno 5 novembre 2025.
- Durata e revisione: La signora è consapevole che le condizioni economiche Pt_1
del sig. non consentono allo stato attuale di determinare in misura differente Per_1 tale contributo, il cui importo verrà rideterminato non appena il padre avrà trovato una collocazione lavorativa che glielo consenta. La misura è dunque fissata fino a diversa determinazione del Giudice su istanza della signora , ovvero fino al Pt_1
concreto mutamento delle condizioni economiche delle parti.
- Finalità: il contributo è destinato a concorrere alle spese ordinarie e straordinarie necessarie per il mantenimento, l'istruzione e l'avviamento professionale della figlia, fermo restando il dovere di solidarietà familiare sancito dall'ordinamento.
*******
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i genitori non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- dispone la regolamentazione del mantenimento della figlia (nata Persona_2
a Crotone il 4.09.2007) alle condizioni concordate tra le parti, come sopra riportate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FI NO DE IS DOTT.SSA SA GI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1192/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione all'udienza del 26.11.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Frontera, n. 3 - 88900 Crotone - presso lo studio dell'avv.
LB PE (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
, nato il [...], a [...], cod. fisc. Persona_1
, elettivamente domiciliato in Via Frontera, n. 3 - 88900 Crotone - C.F._3 presso lo studio dell'avv. LB PE (cod. fisc. - pec: C.F._2
, - che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1
ricorso; entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO; intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato il 15.10.2025, e Parte_1
esponevano: Persona_1
- di aver avuto una relazione sentimentale e di aver convissuto more uxorio dal 2005;
- che dalla loro relazione era nata una figlia: a Crotone, il 4 Persona_2
settembre 2007, convivente con la madre (da poco maggiorenne ma non economicamente autonoma);
- che il padre, sig. , per ragioni economiche ha dovuto lasciare l'Italia e si è Per_1
trasferito temporaneamente in Germania in cerca di lavoro;
- che nelle more è cessata la convivenza tra i signori e , Persona_1 Parte_1
ed entrambi hanno deciso di determinare congiuntamente le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale, stabilendo un contributo economico per il mantenimento della figlia . Persona_2
Con decreto del 16.10.2025, il Presidente del Collegio fissava l'udienza di comparizione personale delle parti ed assegnava la causa all'odierno Giudice rel.
Seguiva un rinvio d'ufficio, dovuto ad esigenze di riorganizzazione del calendario delle udienze.
All'udienza del 26.11.2025 il difensore delle parti chiedeva che il Tribunale desse atto dell'accordo raggiunto e contenuto nel ricorso e chiedeva la decisione della causa;
in pari data la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. è regolarmente intervenuto con parere favorevole reso in data 20.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate.
Le parti hanno infatti stabilito che:
- Importo mensile: il Sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Persona_1
, quale contributo periodico per il mantenimento della figlia , Parte_1 Persona_2
la somma di € 100,00 (cento euro) mensili.
- Modalità di pagamento: il pagamento di tale contributo sarà effettuato dal sig.
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Per_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con prima scadenza il giorno 5 novembre 2025.
- Durata e revisione: La signora è consapevole che le condizioni economiche Pt_1
del sig. non consentono allo stato attuale di determinare in misura differente Per_1 tale contributo, il cui importo verrà rideterminato non appena il padre avrà trovato una collocazione lavorativa che glielo consenta. La misura è dunque fissata fino a diversa determinazione del Giudice su istanza della signora , ovvero fino al Pt_1
concreto mutamento delle condizioni economiche delle parti.
- Finalità: il contributo è destinato a concorrere alle spese ordinarie e straordinarie necessarie per il mantenimento, l'istruzione e l'avviamento professionale della figlia, fermo restando il dovere di solidarietà familiare sancito dall'ordinamento.
*******
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i genitori non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- dispone la regolamentazione del mantenimento della figlia (nata Persona_2
a Crotone il 4.09.2007) alle condizioni concordate tra le parti, come sopra riportate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FI NO DE IS DOTT.SSA SA GI