TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/09/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS DO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 206/2025 con OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVALDI Parte_1 C.F._1 LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. BRANDI LUISA
CONVENUTI
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 24.1.2025, Pt_1 ha evocato in giudizio e , esponen-
[...] Controparte_1 Controparte_2 do: a) di essere comproprietario, per la quota di 10/100, di un'area classificata come ente urbano, denominata “strada dei sassi”, distinta al foglio 2 mappale 1362, già mapp. 678; b) che essa consente a tutti i soggetti, che ne sono comproprietari, di accedere alla via pubblica;
c) che il 12.1.2005 i convenuti sono divenuti proprietari del fondo censito a Cata- sto al foglio 2, mappale 198; d) che alcuni anni dopo l'acquisto del predetto terreno, essi hanno iniziato ad uti- lizzare la “strada dei sassi”; e) che i convenuti “in più occasioni hanno sostenuto l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo di loro proprietà”; f) che ciò non è vero. L'attore ha quindi chiesto di “accertare l'inesistenza della servitù di passaggio”. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 13.3.2025, i convenuti si sono costituiti deducendo: a) che essi hanno acquistato l'appezzamento di terreno censito al foglio 2, mappale 28, unito ai mappali 196, 197 e 198, dai sign.ri e , con rogito CP_3 CP_4 del 12.1.2005; Per_1 b) che costoro, con atto di compravendita del 2.7.2003, avevano costituito una ser- vitù pedonale sulla porzione di part. 198 per poter accedere alla strada dei sassi (ex part. 678, oggi n. 1362”; c) che la p.lla 1380 è interclusa e, da allora, “diveniva accessibile solo tramite la c.d. strada dei sassi”; d) che in questo atto si afferma che “L'acquirente prende atto che i beni acqui- stati hanno accesso SOLO PEDONALE e non carrabile e provvederà a pro- pria cura e spese a procurarsi e realizzare un accesso carrabile” e) che con atto del 11.4.2005 “sapendo dell'assenza di qualsivoglia altra viabilità, costituivano in favore degli acquirenti una servitù di passo pedona- CP_5 le sulla cd. strada dei sassi del seguente tenore: “I venditori (…) concedono all'acquirente che accetta, L'USO PERPETUO DI TRANSITO PEDONALE sulla strada privata (strada dei sassi mappale 678) che collega le proprietà
. CP_6 Pt_1 CP_7 CP_3 I convenuti hanno chiesto, in via riconvenzionale, di accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale, avendo iniziato a possederla sin dal 12.01.2005.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti.
4. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
2 Come già osservato nell'ordinanza del 18.6.25, è vero che con atto 11.4.2005, le sorelle hanno concesso a “ L'USO PERPETUO PEDO- CP_6 CP_5 CP_8 NALE sulla strada privata (strada dei sassi mappale 678) che collega le proprietà
[...]
(cfr. articolo TERZO rogito 11.4.2005, doc. 10 fasc. Pt_2 Pt_1 CP_7 CP_3 conv.) Tuttavia, le sorelle erano mere comproprietarie e non proprietarie esclusive della CP_6 p.lla 1362 (già 678), come si desume ex multis dalla visura catastale (cfr. doc. 2 fasc. att.); L'art. 1059 c.c. dispone che la servitù di un “fondo indiviso” deve essere concessa da tutti i comproprietari. A norma del secondo comma, le sorelle sono (o meglio erano, CP_6 visto che hanno alienato i loro beni) soggetti passivi del rapporto obbligatorio di contenuto identico alla servitù passiva. Ne consegue che l'atto del 11.4.2005, su menzionato, non è idoneo a costituire il diritto rea- le di servitù di passaggio sulla “strada dei sassi”, che è di proprietà comune, perché non tut- ti i comproprietari hanno partecipato al rogito.
Non hanno alcuna rilevanza le pregresse controversie e l'atto transattivo con cui esse sono state definite. Il 14 ottobre 2021, e hanno notificato (tra gli altri) a un atto di CP_1 CP_2 Parte_1 citazione, chiedendo di accertare il loro diritto di proprietà sulla p.lla 198 e chiedendo la condanna dei convenuti a rilasciarla in favore degli attori (cfr. doc. nr. 26 fasc. conv.). Con altro atto di citazione, notificato il 21.3.2022, il e Ulanga Parte_3 Parte_4 IV Trust hanno evocato in giudizio e , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 di accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla p.lla 198, a favore della p.lla 684 del Catasto Terreni e della p.lla 672, sub. 2 e sub. 3, del Catasto Fabbricati (doc. 27 fasc. att.). Le due cause sono state definite con rogito 19.05.23 (doc. nr. 28 fasc. conv,), con cui
[...]
hanno costituito, a favore della p.lla 684 e della p.lla CP_1 Controparte_2 672 sub 2 e sub 3, a carico della p.lla 198. E' quindi del tutto evidente la irrilevanza delle predette cause e del rogito 19.5.2023 che ha posto fine alle stesse, perché riguardano la servitù a carico della p.lla 198. Invece, il presente giudizio riguarda la negatoria servitutis a carico della p.lla 1368 (già 678).
Va infine dato atto che i convenuti hanno rinunciato alla domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù a carico della p.lla 1368 (già 678). Ciò rende del tutto irrilevanti le considerazioni in ordine al possesso ultraventennale da parte di e CP_1
su cui essi hanno continuato ad insistere anche nelle ultime memorie difensive (cfr. CP_2 conclusionale del 24.7.2025 e replica del 10.9.25).
Dalla soccombenza consegue l'obbligo dei convenuti di rifondere all'attore le spese proces- suali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice
3 definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede: a) accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio a carico del terreno sito in Comune di Marciana Marina, censito al Catasto Terreni, fg. 2, p.lla 1368 (già 678), in favore del fondo di proprietà di e di Controparte_1 Parte_5
, censito al foglio 2, p.lla 198;
[...] b) ordina ai convenuti la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori;
c) condanna e a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 Parte_6
[... le spese processuali, liquidate in:
- € 2.500,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 100,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende.
Livorno, 25.9.25
Il Giudice dott. AS DO
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS DO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 206/2025 con OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVALDI Parte_1 C.F._1 LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. BRANDI LUISA
CONVENUTI
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 24.1.2025, Pt_1 ha evocato in giudizio e , esponen-
[...] Controparte_1 Controparte_2 do: a) di essere comproprietario, per la quota di 10/100, di un'area classificata come ente urbano, denominata “strada dei sassi”, distinta al foglio 2 mappale 1362, già mapp. 678; b) che essa consente a tutti i soggetti, che ne sono comproprietari, di accedere alla via pubblica;
c) che il 12.1.2005 i convenuti sono divenuti proprietari del fondo censito a Cata- sto al foglio 2, mappale 198; d) che alcuni anni dopo l'acquisto del predetto terreno, essi hanno iniziato ad uti- lizzare la “strada dei sassi”; e) che i convenuti “in più occasioni hanno sostenuto l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo di loro proprietà”; f) che ciò non è vero. L'attore ha quindi chiesto di “accertare l'inesistenza della servitù di passaggio”. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 13.3.2025, i convenuti si sono costituiti deducendo: a) che essi hanno acquistato l'appezzamento di terreno censito al foglio 2, mappale 28, unito ai mappali 196, 197 e 198, dai sign.ri e , con rogito CP_3 CP_4 del 12.1.2005; Per_1 b) che costoro, con atto di compravendita del 2.7.2003, avevano costituito una ser- vitù pedonale sulla porzione di part. 198 per poter accedere alla strada dei sassi (ex part. 678, oggi n. 1362”; c) che la p.lla 1380 è interclusa e, da allora, “diveniva accessibile solo tramite la c.d. strada dei sassi”; d) che in questo atto si afferma che “L'acquirente prende atto che i beni acqui- stati hanno accesso SOLO PEDONALE e non carrabile e provvederà a pro- pria cura e spese a procurarsi e realizzare un accesso carrabile” e) che con atto del 11.4.2005 “sapendo dell'assenza di qualsivoglia altra viabilità, costituivano in favore degli acquirenti una servitù di passo pedona- CP_5 le sulla cd. strada dei sassi del seguente tenore: “I venditori (…) concedono all'acquirente che accetta, L'USO PERPETUO DI TRANSITO PEDONALE sulla strada privata (strada dei sassi mappale 678) che collega le proprietà
. CP_6 Pt_1 CP_7 CP_3 I convenuti hanno chiesto, in via riconvenzionale, di accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale, avendo iniziato a possederla sin dal 12.01.2005.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti.
4. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
2 Come già osservato nell'ordinanza del 18.6.25, è vero che con atto 11.4.2005, le sorelle hanno concesso a “ L'USO PERPETUO PEDO- CP_6 CP_5 CP_8 NALE sulla strada privata (strada dei sassi mappale 678) che collega le proprietà
[...]
(cfr. articolo TERZO rogito 11.4.2005, doc. 10 fasc. Pt_2 Pt_1 CP_7 CP_3 conv.) Tuttavia, le sorelle erano mere comproprietarie e non proprietarie esclusive della CP_6 p.lla 1362 (già 678), come si desume ex multis dalla visura catastale (cfr. doc. 2 fasc. att.); L'art. 1059 c.c. dispone che la servitù di un “fondo indiviso” deve essere concessa da tutti i comproprietari. A norma del secondo comma, le sorelle sono (o meglio erano, CP_6 visto che hanno alienato i loro beni) soggetti passivi del rapporto obbligatorio di contenuto identico alla servitù passiva. Ne consegue che l'atto del 11.4.2005, su menzionato, non è idoneo a costituire il diritto rea- le di servitù di passaggio sulla “strada dei sassi”, che è di proprietà comune, perché non tut- ti i comproprietari hanno partecipato al rogito.
Non hanno alcuna rilevanza le pregresse controversie e l'atto transattivo con cui esse sono state definite. Il 14 ottobre 2021, e hanno notificato (tra gli altri) a un atto di CP_1 CP_2 Parte_1 citazione, chiedendo di accertare il loro diritto di proprietà sulla p.lla 198 e chiedendo la condanna dei convenuti a rilasciarla in favore degli attori (cfr. doc. nr. 26 fasc. conv.). Con altro atto di citazione, notificato il 21.3.2022, il e Ulanga Parte_3 Parte_4 IV Trust hanno evocato in giudizio e , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 di accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla p.lla 198, a favore della p.lla 684 del Catasto Terreni e della p.lla 672, sub. 2 e sub. 3, del Catasto Fabbricati (doc. 27 fasc. att.). Le due cause sono state definite con rogito 19.05.23 (doc. nr. 28 fasc. conv,), con cui
[...]
hanno costituito, a favore della p.lla 684 e della p.lla CP_1 Controparte_2 672 sub 2 e sub 3, a carico della p.lla 198. E' quindi del tutto evidente la irrilevanza delle predette cause e del rogito 19.5.2023 che ha posto fine alle stesse, perché riguardano la servitù a carico della p.lla 198. Invece, il presente giudizio riguarda la negatoria servitutis a carico della p.lla 1368 (già 678).
Va infine dato atto che i convenuti hanno rinunciato alla domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù a carico della p.lla 1368 (già 678). Ciò rende del tutto irrilevanti le considerazioni in ordine al possesso ultraventennale da parte di e CP_1
su cui essi hanno continuato ad insistere anche nelle ultime memorie difensive (cfr. CP_2 conclusionale del 24.7.2025 e replica del 10.9.25).
Dalla soccombenza consegue l'obbligo dei convenuti di rifondere all'attore le spese proces- suali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice
3 definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede: a) accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio a carico del terreno sito in Comune di Marciana Marina, censito al Catasto Terreni, fg. 2, p.lla 1368 (già 678), in favore del fondo di proprietà di e di Controparte_1 Parte_5
, censito al foglio 2, p.lla 198;
[...] b) ordina ai convenuti la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori;
c) condanna e a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 Parte_6
[... le spese processuali, liquidate in:
- € 2.500,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 100,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende.
Livorno, 25.9.25
Il Giudice dott. AS DO
4