Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte rileva che la stessa parte ricorrente aveva già impugnato una precedente comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a 6 delle cartelle ora in contestazione, dimostrando di esserne a conoscenza. Non avendo incardinato tale precedente ricorso, i termini per l'impugnazione delle cartelle sono spirati.

  • Rigettato
    Decadenza del diritto alla riscossione

    La Corte rileva che la stessa parte ricorrente aveva già impugnato una precedente comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a 6 delle cartelle ora in contestazione, dimostrando di esserne a conoscenza. Non avendo incardinato tale precedente ricorso, i termini per l'impugnazione delle cartelle sono spirati.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti erariali

    La Corte rileva che la stessa parte ricorrente aveva già impugnato una precedente comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a 6 delle cartelle ora in contestazione, dimostrando di esserne a conoscenza. Non avendo incardinato tale precedente ricorso, i termini per l'impugnazione delle cartelle sono spirati.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle

    L'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha prodotto documentazione attestante la notifica tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, la Corte rileva che la stessa parte ricorrente aveva già impugnato una precedente comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a 6 delle cartelle ora in contestazione, dimostrando di esserne a conoscenza. Non avendo incardinato tale precedente ricorso, i termini per l'impugnazione delle cartelle sono spirati.

  • Rigettato
    Decadenza del diritto alla riscossione

    L'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha prodotto documentazione attestante la notifica tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, la Corte rileva che la stessa parte ricorrente aveva già impugnato una precedente comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a 6 delle cartelle ora in contestazione, dimostrando di esserne a conoscenza. Non avendo incardinato tale precedente ricorso, i termini per l'impugnazione delle cartelle sono spirati.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti erariali

    L'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha prodotto documentazione attestante la notifica tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, la Corte rileva che la stessa parte ricorrente aveva già impugnato una precedente comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a 6 delle cartelle ora in contestazione, dimostrando di esserne a conoscenza. Non avendo incardinato tale precedente ricorso, i termini per l'impugnazione delle cartelle sono spirati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 21
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo