Articolo 10 della Legge 14 agosto 2020, n. 113
Articolo 9
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24 settembre 2020
Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 24 settembre 2020
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