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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/09/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 11.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dr. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2510 dell'R.G.A.C. anno 2018, ritenuta in decisione nell'udienza del 11.09.2025 celebrata con note scritte vertente t r a nata a [...], il [...], e res.te in Pellezzano (SA), alla via Fravita 0, (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Costanza Corvino (c.f. CodiceFiscale_1
), ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore sito in Salerno, C.so CodiceFiscale_2
Garibaldi; PEC: Email_1
- Appellante -
e con sede legale in Cava de' Tirreni (SA) alla via Nigro n.10 (c.f. e P. I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato a [...] P.IVA_1 Parte_2
Tirreni il 24.05.1945, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco d'Aragona, (c.f. ), in CodiceFiscale_3 virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al C.so Vitt.
Emanuele n.58; PEC: Email_2
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4514/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno il 05.09.2017 all'esito del processo R.G. n. 2715/2015 e pubblicata il 13.09.2017. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e memorie conclusionali da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Giudice di Pace di Salerno la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, deducendo di aver acquistato in data 28.01.2014 un abito da sposa corredato da velo, per il matrimonio da celebrarsi in data 30.08.2014; che successivamente in occasione della prova del detto vestito in data 17.06.2014 si avvedeva che lo stesso non era nuovo, bensì sporco, con uno strappo al velo e di misura più grande di quella concordata;
ritenendo pertanto che il vestito fosse lo stesso usato per la prova, già misurato nel mese di gennaio, e non dunque il vestito nuovo ordinato, chiedeva con lettera raccomandata la restituzione della somma versata a titolo di acconto pari ad € 1.350,00 avendo dovuto acquistare un altro vestito in imminenza del matrimonio. Tanto premesso l'attrice concludeva al fine di:“1) accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del' in persona del legale rapp.te p.t., per Controparte_2
l'inadempimento degli obblighi derivanti da contratto di compravendita del 28.01.14, nonché per violazione degli obblighi di correttezza (art. 1175 c.c.) e del dovere di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.); 2)condannarsi la convenuta alla restituzione della somma versata in acconto, pari ad € 1.350,00 alla luce dell'inadempimento contrattuale di cui in premessa;
3)condannarsi la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale pari alla differenza versata per l'acquisto del nuovo abito stante l'imminenza del matrimonio, pari alla somma di € 800,00, oltre che per tutti gli accessori ad esso connessi pari ad ulteriori € 200,00, per un totale di € 1.000,00; 4)condannarsi la al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale in favore dell''attrice, da disporsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni morali ed esistenziali dalla stessa subiti a causa della lesione dell'interesse alla felice riuscita della celebrazione del rito nuziale, provocata dall'inadempimento della convenuta (Trib. Roma, Sezione XI, del 13.07.09); 5) il tutto, comunque, compresa ogni azione e ragione della presente domanda da ricomprendersi nella competenza dell'll.mo Giudice adito;
6) condannarsi, infine, la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per Controparte_1 legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, impugnando i fatti, le deduzioni, le richieste anche istruttorie, rilevando la completa e manifesta infondatezza in punto di fatto e di diritto dell'atto di citazione in riassunzione in quanto i motivi dedotti risultavano infondati, pretestuosi e temerari. Chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea poiché inammissibile, improponibile ed improcedibile, così concludendo: “1) nel merito, rigettare la richiesta di declaratoria di responsabilità della convenuta per inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi di correttezza ex art.1175 c.c. e per violazione del dovere di buona fede contrattuale, ex art. 1375.c.c, perché manifestamente infondata in punto di fatto e di diritto, pretestuosa, temeraria e non provata, per i motivi più ampiamente dedotti nella narrativa della presente comparsa di costituzione e di risposta;
2) rigettare, per l'effetto, la richiesta di restituzione della somma versata in pagina 2 di 7 acconto, pari ad €.1.350,00 perché manifestamente infondata in punto di fatto e di diritto, pretestuosa, temeraria e non provata, nonché inammissibile, improponibile ed improcedibile, anche per i motivi più ampiamente dedotti nella narrativa della presente comparsa di costituzione e di risposta;
3) rigettare, per l'effetto, la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non, così come richiesta dalla controparte, perché manifestamente infondata in punto di fatto e di diritto, pretestuosa, temeraria e non provata, nonché inammissibile, improponibile ed improcedibile, anche per i motivi più ampiamente dedotti nella narrativa della presente comparsa di costituzione e di risposta;
4) accertare la responsabilità contrattuale della attrice e per l'effetto, condannare, in via riconvenzionale, la sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di €2.650,00, a titolo di somma residua del prezzo dell'abito compravenduto e, conseguentemente, al ritiro dello stesso presso la società convenuta;
5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, considerare, comunque ed in ogni caso, che le richieste di risarcimento dei danni perpetrate nei confronti della convenuta sono palesemente sproporzionate ed inique;
6) condannare, comunque ed in ogni caso, essa Sig.ra al Parte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Istauratosi il contraddittorio, la causa in primo grado veniva istruita con espletamento della prova testimoniale per entrambe le parti e interrogatorio formale delle stesse;
all'esito, il Giudice di Pace di
Salerno, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la tratteneva in decisione e con sentenza n. 4514/2017 rigettava la domanda attorea e accoglieva la domanda riconvenzionale della società convenuta con condanna della sig.ra al pagamento della somma di € 2.650,00, al ritiro dell'abito da sposa e alle Pt_1 spese processuali liquidate complessivamente in € 1.303,00.
Avverso tale sentenza, parte soccombente proponeva appello chiedendone la riforma. L'appellante deduceva l'erroneità della decisione impugnata per omessa valutazione della documentazione prodotta in atti e delle prove orali e per erronea qualificazione della responsabilità per inadempimento, assumendo che l'abito consegnato da fosse diverso da quello ordinato e in ogni caso difforme per Controparte_1 caratteristiche qualitative, tanto da non poter essere considerato conforme al contratto e che il rifiuto a ritirarlo fosse giustificato, sussistendo un inadempimento grave della convenuta, tale da giustificare la risoluzione del contratto con restituzione dell'acconto e risarcimento dei danni, nonché la presenza di un danno patrimoniale da “aliud pro alio”. Pertanto, parte appellante così concludeva: “1) via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza n. 4514/17 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, nella persona dell'avv. Maria
Cinzia Sarno, il 05.09.17, pubblicata in data 13.09.17, e non notificata;
1) accogliersi le deduzioni di cui al presente atto di appello, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità dell in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., per l'inadempimento degli obblighi derivanti da contratto di compravendita del 28.01.14, nonché per violazione degli obblighi di correttezza (art. 1175 c.c.) e del dovere di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.); 2) condannarsi la convenuta alla restituzione della somma versata in acconto, pari ad € 1.350,00 alla luce dell'inadempimento contrattuale di cui in premessa;
3) condannarsi la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale pari alla differenza versata per l'acquisto pagina 3 di 7 del nuovo abito stante l'imminenza del matrimonio, pari alla somma di € 800,00, oltre che per tutti gli accessori ad esso connessi pari ad ulteriori € 200,00, per un totale di € 1.000,00; 4) riformare, altresì, la sentenza impugnata relativamente al capo di condanna delle spese di giudizio, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi meglio specificati in premessa;
2) condannare, infine, la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Si costituiva la soc. , chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza, inammissibilità e CP_1 improcedibilità, richiamando puntualmente le motivazioni della sentenza di primo grado e contestando le allegazioni dell'appellante anche sotto il profilo dell'asserita novità delle domande, concludendo per quanto segue: “1. in via preliminare, stante l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come proposta, accertare e dichiarare la sua inammissibilità ai sensi e per gli effetti degli artt.348 bis e 348 ter, in quanto l'atto di appello risulta manifestamente infondato in punto di fatto ed in punto di diritto, nonché inammissibile, improponibile ed improcedibile e, come tale
“l'impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta” e, conseguentemente, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio in favore di essa appellata, a norma dell'art.91 c.p.c.; 3. dichiarare la nullità
e la inammissibilità dell'atto di appello per carenza di specificazione dei motivi in violazione dell'art.342 c.p.c.; 4. dichiarare inammissibili, ai sensi e per gli effetti dell'art.345 c.p.c., le domande ed eccezioni nuove formulate nell'atto di appello e proposte per la prima volta in questo grado del giudizio e sulle quali l'appellata dichiara di non accettare il contraddittorio;
5. dichiarare rinunciate e decadute, ai sensi dell'art.346 c.p.c., le domande e le eccezioni non espressamente riproposte nel presente giudizio di gravame;
6. in via subordinata e per mero scrupolo difensivo e senza accettazione del contraddittorio, rigettare tutte le censure dell'appellante avverso la sentenza impugnata, in quanto, oltre che palesemente inammissibili, esse risultano anche manifestamente infondate in punto di fatto ed in punto di diritto, nonché, strumentali e pretestuose;
7. comunque, ed in ogni caso, rigettare in ogni sua parte l'appello proposto, perché manifestamente infondato in punto di fatto ed in punto di diritto, nonché inammissibile, improponibile ed improcedibile e così confermare l'impugnata sentenza n.4514/17 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, nella persona dell'avv. Maria Cinzia Sarno, il 05.09.17, pubblicata in data 13.09.17, nella causa civile in primo grado iscritta al n.2715/2015 R.G.; 8. condannare, comunque ed in ogni caso, essa appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”.
Istauratosi il contraddittorio processuale, dopo alcuni rinvii, lo scrivente giudice, in assegnazione provvisoria sul ruolo della dr.ssa D'ambrosio Simona a scioglimento della riserva ritenuta ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. in data 27.05.2025 lette le note scritte depositate dalle parti nel termine perentorio assegnato, fissava l'udienza del 11.09.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc da celebrarsi ex art 17 ter cpc autorizzando le parti al deposito di una memoria conclusionale fino al 20 luglio in ausilio alla discussione.
Preliminarmente, l'eccezione sollevata dalla parte appellata in ordine all'inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. è infondata.
Secondo Cass. civ., Sez. Un., n. 27199/2017 l'onere di specificazione imposto dall'art. 342 c.p.c. può ritenersi assolto quando l'atto di appello consente l'identificazione dei motivi di dissenso rispetto alla pagina 4 di 7 sentenza impugnata e la comprensione delle ragioni per cui si richiede la riforma;
invece, in mancanza di tale specificazione, l'appello è da ritenersi inammissibile o, comunque, infondato.
L'atto di appello enuncia i motivi della censura alla sentenza impugnata, indicandone le doglianze contestate e articolando censure sulla motivazione resa in primo grado, anche in relazione all'asserito omesso esame delle prove.
Passando all'esame del merito, la sentenza di primo grado va confermata in quanto fondata su una puntuale valutazione delle risultanze istruttorie e coerente sul piano giuridico.
In particolare, la sentenza ha evidenziato la carenza probatoria delle allegazioni attoree, rilevando come la relativa prova testimoniale sia risultata in parte contraddittoria e inattendibile, inidonea a dimostrare che l'abito fornito fosse diverso da quello ordinato o difettoso in modo tale da integrare un'ipotesi di risoluzione per grave inadempimento.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte “il creditore sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del temine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dell'avvenuto adempimento” (Cass. Civ. 8901/2013; Cass. Sez.
Un. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte appellata, depositava in atti la documentazione contrattuale firmata dall'attrice, che escludeva la restituzione dell'acconto in caso di inadempimento dell'acquirente, il DDT dell'11.04.2014, nonché, nel corso dell'espletamento dell'istruttoria, l'escussione dei testi di parte appellata confermava che l'abito era quello ordinato per la sig.ra Pt_1
In assenza di prova certa di un grave inadempimento da parte dell'appellata, la richiesta di restituzione dell'acconto non può trovare accoglimento.
Inoltre, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non è stata suffragata da documenti idonei a dimostrare il nesso causale diretto tra l'inadempimento lamentato e le spese sostenute: l'appellante decideva unilateralmente di non ritirare l'abito e acquistare altrove, determinando così una propria scelta di recesso non giustificato.
Pertanto, la sentenza impugnata fondava il proprio decisum su una puntuale e coerente disamina delle prove documentali acquisite e delle risultanze istruttorie.
In particolare, riteneva che le dichiarazioni dei testi escussi su istanza dell'attrice fossero tra loro non pienamente coerenti, generiche e in parte inattendibili, ravvisando difetti di chiarezza, sovrapposizione tra giudizi tecnici e valutazioni soggettive ed ambiguità nella descrizione dei presunti difetti dell'abito.
Il Giudice di prime cure, altresì, correttamente valorizzava la documentazione prodotta da parte convenuta, in particolare:
pagina 5 di 7 - il contratto firmato dall'attrice, contenente la mancata restituzione dell'acconto in caso di mancato ritiro;
- il documento di trasporto (DDT) datato 11.04.2014 attestante l'effettiva consegna dell'abito commissionato e prodotto su ordine per la sig.ra Pt_1
- gli scontrini attestanti i pagamenti effettuati a titolo di acconto;
- i telegrammi e le comunicazioni volte a sollecitare la prova e il ritiro dell'abito.
Tali elementi, non efficacemente contestati in primo grado, né ritualmente disconosciuti o confutati in appello, dimostrano che l' ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali: l'abito è Controparte_3 stato commissionato per la sig.ra ordinato per le modifiche su misura e reso disponibile nei Pt_1 termini.
Inoltre, l'invito alla prova è stato tempestivamente comunicato e l'abito sarebbe stato pronto al ritiro prima della data concordata del matrimonio.
Né può dirsi sussistente un inadempimento qualificabile come consegna “aliud pro alio”, non essendo emersa in modo oggettivo la radicale difformità tra l'abito commissionato e quello offerto.
Al contrario, anche dai testi di parte convenuta risulta che l'abito presentato in sede di prova era quello ordinato, con le caratteristiche prescritte, ed eventuali lievi aggiustamenti rientravano nelle normali fasi di rifinitura, tipiche del settore della sartoria su misura.
È altresì infondata la doglianza relativa all'asserito disconoscimento del contratto, posto che l'attrice, pur avendo sottoscritto il modulo con le condizioni generali, non ha mai attivato in primo grado un vero procedimento di verificazione o istanza di nullità di clausole specifiche ed il riferimento a una sottoscrizione “in bianco” è rimasto generico e privo di riscontri obiettivi.
Infine, quanto alla richiesta risarcitoria, non è stato provato un danno effettivo direttamente conseguente all'inadempimento dedotto.
In tal senso, la decisione di acquistare un secondo abito presso altro atelier risulta essere una scelta della sig.ra Pt_1
Pertanto, non essendo stato provato l'inadempimento della convenuta ed il nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, ivi compresa la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale, anche perché l'abito confezionato dall'atelier proprio per la sig.ra era invendibile a terzi. CP_1 Pt_1
Conseguentemente, l'appello va rigettato con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, secondo soccombenza, oltre al pagamento del doppio del C.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 4514/2017 del Giudice di Pace di Salerno, così dispone: Parte_1 pagina 6 di 7 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell Controparte_3 che si liquidano in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese in misura del
[...]
15%.
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Così deciso in Salerno,
11.09.2025
ILGIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7
Ud del 11.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dr. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2510 dell'R.G.A.C. anno 2018, ritenuta in decisione nell'udienza del 11.09.2025 celebrata con note scritte vertente t r a nata a [...], il [...], e res.te in Pellezzano (SA), alla via Fravita 0, (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Costanza Corvino (c.f. CodiceFiscale_1
), ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore sito in Salerno, C.so CodiceFiscale_2
Garibaldi; PEC: Email_1
- Appellante -
e con sede legale in Cava de' Tirreni (SA) alla via Nigro n.10 (c.f. e P. I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato a [...] P.IVA_1 Parte_2
Tirreni il 24.05.1945, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco d'Aragona, (c.f. ), in CodiceFiscale_3 virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al C.so Vitt.
Emanuele n.58; PEC: Email_2
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4514/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno il 05.09.2017 all'esito del processo R.G. n. 2715/2015 e pubblicata il 13.09.2017. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e memorie conclusionali da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Giudice di Pace di Salerno la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, deducendo di aver acquistato in data 28.01.2014 un abito da sposa corredato da velo, per il matrimonio da celebrarsi in data 30.08.2014; che successivamente in occasione della prova del detto vestito in data 17.06.2014 si avvedeva che lo stesso non era nuovo, bensì sporco, con uno strappo al velo e di misura più grande di quella concordata;
ritenendo pertanto che il vestito fosse lo stesso usato per la prova, già misurato nel mese di gennaio, e non dunque il vestito nuovo ordinato, chiedeva con lettera raccomandata la restituzione della somma versata a titolo di acconto pari ad € 1.350,00 avendo dovuto acquistare un altro vestito in imminenza del matrimonio. Tanto premesso l'attrice concludeva al fine di:“1) accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del' in persona del legale rapp.te p.t., per Controparte_2
l'inadempimento degli obblighi derivanti da contratto di compravendita del 28.01.14, nonché per violazione degli obblighi di correttezza (art. 1175 c.c.) e del dovere di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.); 2)condannarsi la convenuta alla restituzione della somma versata in acconto, pari ad € 1.350,00 alla luce dell'inadempimento contrattuale di cui in premessa;
3)condannarsi la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale pari alla differenza versata per l'acquisto del nuovo abito stante l'imminenza del matrimonio, pari alla somma di € 800,00, oltre che per tutti gli accessori ad esso connessi pari ad ulteriori € 200,00, per un totale di € 1.000,00; 4)condannarsi la al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale in favore dell''attrice, da disporsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni morali ed esistenziali dalla stessa subiti a causa della lesione dell'interesse alla felice riuscita della celebrazione del rito nuziale, provocata dall'inadempimento della convenuta (Trib. Roma, Sezione XI, del 13.07.09); 5) il tutto, comunque, compresa ogni azione e ragione della presente domanda da ricomprendersi nella competenza dell'll.mo Giudice adito;
6) condannarsi, infine, la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per Controparte_1 legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, impugnando i fatti, le deduzioni, le richieste anche istruttorie, rilevando la completa e manifesta infondatezza in punto di fatto e di diritto dell'atto di citazione in riassunzione in quanto i motivi dedotti risultavano infondati, pretestuosi e temerari. Chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea poiché inammissibile, improponibile ed improcedibile, così concludendo: “1) nel merito, rigettare la richiesta di declaratoria di responsabilità della convenuta per inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi di correttezza ex art.1175 c.c. e per violazione del dovere di buona fede contrattuale, ex art. 1375.c.c, perché manifestamente infondata in punto di fatto e di diritto, pretestuosa, temeraria e non provata, per i motivi più ampiamente dedotti nella narrativa della presente comparsa di costituzione e di risposta;
2) rigettare, per l'effetto, la richiesta di restituzione della somma versata in pagina 2 di 7 acconto, pari ad €.1.350,00 perché manifestamente infondata in punto di fatto e di diritto, pretestuosa, temeraria e non provata, nonché inammissibile, improponibile ed improcedibile, anche per i motivi più ampiamente dedotti nella narrativa della presente comparsa di costituzione e di risposta;
3) rigettare, per l'effetto, la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non, così come richiesta dalla controparte, perché manifestamente infondata in punto di fatto e di diritto, pretestuosa, temeraria e non provata, nonché inammissibile, improponibile ed improcedibile, anche per i motivi più ampiamente dedotti nella narrativa della presente comparsa di costituzione e di risposta;
4) accertare la responsabilità contrattuale della attrice e per l'effetto, condannare, in via riconvenzionale, la sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di €2.650,00, a titolo di somma residua del prezzo dell'abito compravenduto e, conseguentemente, al ritiro dello stesso presso la società convenuta;
5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, considerare, comunque ed in ogni caso, che le richieste di risarcimento dei danni perpetrate nei confronti della convenuta sono palesemente sproporzionate ed inique;
6) condannare, comunque ed in ogni caso, essa Sig.ra al Parte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Istauratosi il contraddittorio, la causa in primo grado veniva istruita con espletamento della prova testimoniale per entrambe le parti e interrogatorio formale delle stesse;
all'esito, il Giudice di Pace di
Salerno, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la tratteneva in decisione e con sentenza n. 4514/2017 rigettava la domanda attorea e accoglieva la domanda riconvenzionale della società convenuta con condanna della sig.ra al pagamento della somma di € 2.650,00, al ritiro dell'abito da sposa e alle Pt_1 spese processuali liquidate complessivamente in € 1.303,00.
Avverso tale sentenza, parte soccombente proponeva appello chiedendone la riforma. L'appellante deduceva l'erroneità della decisione impugnata per omessa valutazione della documentazione prodotta in atti e delle prove orali e per erronea qualificazione della responsabilità per inadempimento, assumendo che l'abito consegnato da fosse diverso da quello ordinato e in ogni caso difforme per Controparte_1 caratteristiche qualitative, tanto da non poter essere considerato conforme al contratto e che il rifiuto a ritirarlo fosse giustificato, sussistendo un inadempimento grave della convenuta, tale da giustificare la risoluzione del contratto con restituzione dell'acconto e risarcimento dei danni, nonché la presenza di un danno patrimoniale da “aliud pro alio”. Pertanto, parte appellante così concludeva: “1) via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza n. 4514/17 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, nella persona dell'avv. Maria
Cinzia Sarno, il 05.09.17, pubblicata in data 13.09.17, e non notificata;
1) accogliersi le deduzioni di cui al presente atto di appello, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità dell in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., per l'inadempimento degli obblighi derivanti da contratto di compravendita del 28.01.14, nonché per violazione degli obblighi di correttezza (art. 1175 c.c.) e del dovere di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.); 2) condannarsi la convenuta alla restituzione della somma versata in acconto, pari ad € 1.350,00 alla luce dell'inadempimento contrattuale di cui in premessa;
3) condannarsi la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale pari alla differenza versata per l'acquisto pagina 3 di 7 del nuovo abito stante l'imminenza del matrimonio, pari alla somma di € 800,00, oltre che per tutti gli accessori ad esso connessi pari ad ulteriori € 200,00, per un totale di € 1.000,00; 4) riformare, altresì, la sentenza impugnata relativamente al capo di condanna delle spese di giudizio, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi meglio specificati in premessa;
2) condannare, infine, la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Si costituiva la soc. , chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza, inammissibilità e CP_1 improcedibilità, richiamando puntualmente le motivazioni della sentenza di primo grado e contestando le allegazioni dell'appellante anche sotto il profilo dell'asserita novità delle domande, concludendo per quanto segue: “1. in via preliminare, stante l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come proposta, accertare e dichiarare la sua inammissibilità ai sensi e per gli effetti degli artt.348 bis e 348 ter, in quanto l'atto di appello risulta manifestamente infondato in punto di fatto ed in punto di diritto, nonché inammissibile, improponibile ed improcedibile e, come tale
“l'impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta” e, conseguentemente, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio in favore di essa appellata, a norma dell'art.91 c.p.c.; 3. dichiarare la nullità
e la inammissibilità dell'atto di appello per carenza di specificazione dei motivi in violazione dell'art.342 c.p.c.; 4. dichiarare inammissibili, ai sensi e per gli effetti dell'art.345 c.p.c., le domande ed eccezioni nuove formulate nell'atto di appello e proposte per la prima volta in questo grado del giudizio e sulle quali l'appellata dichiara di non accettare il contraddittorio;
5. dichiarare rinunciate e decadute, ai sensi dell'art.346 c.p.c., le domande e le eccezioni non espressamente riproposte nel presente giudizio di gravame;
6. in via subordinata e per mero scrupolo difensivo e senza accettazione del contraddittorio, rigettare tutte le censure dell'appellante avverso la sentenza impugnata, in quanto, oltre che palesemente inammissibili, esse risultano anche manifestamente infondate in punto di fatto ed in punto di diritto, nonché, strumentali e pretestuose;
7. comunque, ed in ogni caso, rigettare in ogni sua parte l'appello proposto, perché manifestamente infondato in punto di fatto ed in punto di diritto, nonché inammissibile, improponibile ed improcedibile e così confermare l'impugnata sentenza n.4514/17 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, nella persona dell'avv. Maria Cinzia Sarno, il 05.09.17, pubblicata in data 13.09.17, nella causa civile in primo grado iscritta al n.2715/2015 R.G.; 8. condannare, comunque ed in ogni caso, essa appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”.
Istauratosi il contraddittorio processuale, dopo alcuni rinvii, lo scrivente giudice, in assegnazione provvisoria sul ruolo della dr.ssa D'ambrosio Simona a scioglimento della riserva ritenuta ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. in data 27.05.2025 lette le note scritte depositate dalle parti nel termine perentorio assegnato, fissava l'udienza del 11.09.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc da celebrarsi ex art 17 ter cpc autorizzando le parti al deposito di una memoria conclusionale fino al 20 luglio in ausilio alla discussione.
Preliminarmente, l'eccezione sollevata dalla parte appellata in ordine all'inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. è infondata.
Secondo Cass. civ., Sez. Un., n. 27199/2017 l'onere di specificazione imposto dall'art. 342 c.p.c. può ritenersi assolto quando l'atto di appello consente l'identificazione dei motivi di dissenso rispetto alla pagina 4 di 7 sentenza impugnata e la comprensione delle ragioni per cui si richiede la riforma;
invece, in mancanza di tale specificazione, l'appello è da ritenersi inammissibile o, comunque, infondato.
L'atto di appello enuncia i motivi della censura alla sentenza impugnata, indicandone le doglianze contestate e articolando censure sulla motivazione resa in primo grado, anche in relazione all'asserito omesso esame delle prove.
Passando all'esame del merito, la sentenza di primo grado va confermata in quanto fondata su una puntuale valutazione delle risultanze istruttorie e coerente sul piano giuridico.
In particolare, la sentenza ha evidenziato la carenza probatoria delle allegazioni attoree, rilevando come la relativa prova testimoniale sia risultata in parte contraddittoria e inattendibile, inidonea a dimostrare che l'abito fornito fosse diverso da quello ordinato o difettoso in modo tale da integrare un'ipotesi di risoluzione per grave inadempimento.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte “il creditore sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del temine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dell'avvenuto adempimento” (Cass. Civ. 8901/2013; Cass. Sez.
Un. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte appellata, depositava in atti la documentazione contrattuale firmata dall'attrice, che escludeva la restituzione dell'acconto in caso di inadempimento dell'acquirente, il DDT dell'11.04.2014, nonché, nel corso dell'espletamento dell'istruttoria, l'escussione dei testi di parte appellata confermava che l'abito era quello ordinato per la sig.ra Pt_1
In assenza di prova certa di un grave inadempimento da parte dell'appellata, la richiesta di restituzione dell'acconto non può trovare accoglimento.
Inoltre, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non è stata suffragata da documenti idonei a dimostrare il nesso causale diretto tra l'inadempimento lamentato e le spese sostenute: l'appellante decideva unilateralmente di non ritirare l'abito e acquistare altrove, determinando così una propria scelta di recesso non giustificato.
Pertanto, la sentenza impugnata fondava il proprio decisum su una puntuale e coerente disamina delle prove documentali acquisite e delle risultanze istruttorie.
In particolare, riteneva che le dichiarazioni dei testi escussi su istanza dell'attrice fossero tra loro non pienamente coerenti, generiche e in parte inattendibili, ravvisando difetti di chiarezza, sovrapposizione tra giudizi tecnici e valutazioni soggettive ed ambiguità nella descrizione dei presunti difetti dell'abito.
Il Giudice di prime cure, altresì, correttamente valorizzava la documentazione prodotta da parte convenuta, in particolare:
pagina 5 di 7 - il contratto firmato dall'attrice, contenente la mancata restituzione dell'acconto in caso di mancato ritiro;
- il documento di trasporto (DDT) datato 11.04.2014 attestante l'effettiva consegna dell'abito commissionato e prodotto su ordine per la sig.ra Pt_1
- gli scontrini attestanti i pagamenti effettuati a titolo di acconto;
- i telegrammi e le comunicazioni volte a sollecitare la prova e il ritiro dell'abito.
Tali elementi, non efficacemente contestati in primo grado, né ritualmente disconosciuti o confutati in appello, dimostrano che l' ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali: l'abito è Controparte_3 stato commissionato per la sig.ra ordinato per le modifiche su misura e reso disponibile nei Pt_1 termini.
Inoltre, l'invito alla prova è stato tempestivamente comunicato e l'abito sarebbe stato pronto al ritiro prima della data concordata del matrimonio.
Né può dirsi sussistente un inadempimento qualificabile come consegna “aliud pro alio”, non essendo emersa in modo oggettivo la radicale difformità tra l'abito commissionato e quello offerto.
Al contrario, anche dai testi di parte convenuta risulta che l'abito presentato in sede di prova era quello ordinato, con le caratteristiche prescritte, ed eventuali lievi aggiustamenti rientravano nelle normali fasi di rifinitura, tipiche del settore della sartoria su misura.
È altresì infondata la doglianza relativa all'asserito disconoscimento del contratto, posto che l'attrice, pur avendo sottoscritto il modulo con le condizioni generali, non ha mai attivato in primo grado un vero procedimento di verificazione o istanza di nullità di clausole specifiche ed il riferimento a una sottoscrizione “in bianco” è rimasto generico e privo di riscontri obiettivi.
Infine, quanto alla richiesta risarcitoria, non è stato provato un danno effettivo direttamente conseguente all'inadempimento dedotto.
In tal senso, la decisione di acquistare un secondo abito presso altro atelier risulta essere una scelta della sig.ra Pt_1
Pertanto, non essendo stato provato l'inadempimento della convenuta ed il nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, ivi compresa la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale, anche perché l'abito confezionato dall'atelier proprio per la sig.ra era invendibile a terzi. CP_1 Pt_1
Conseguentemente, l'appello va rigettato con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, secondo soccombenza, oltre al pagamento del doppio del C.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 4514/2017 del Giudice di Pace di Salerno, così dispone: Parte_1 pagina 6 di 7 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell Controparte_3 che si liquidano in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese in misura del
[...]
15%.
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Così deciso in Salerno,
11.09.2025
ILGIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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