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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. RD VA ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2826/2023
TRA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ES CA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, cf con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
MA CA, ER TO, EL LI e UE AN ed elettivamente domiciliato in castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.7.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla restituzione da parte dell' della somma di € 4.696,77 quali contributi versati per CP_1 il lavoratore per il quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro, il Giudice del Lavoro, accolga la domanda di rimborso, condannando l'Ente previdenziale al relativo pagamento.
Con ogni effetto ed onere, compresa la condanna a spese processuali e competenze difensive, tutte da distrarre in favore del procuratore che totalmente le ha anticipate”
In particolare, parte ricorrente evidenziava che a seguito di accertamento ispettivo del
28.6.2022 presso l'Azienda agricola di titolarità della stessa, l' notificava verbale del CP_2
12.9.2022, con il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro dell'unico dipendente
(figlio della ricorrente) da luglio 2017 al momento dell'accertamento. Persona_1 A seguito di tale disconoscimento, in data 17.3.2023 la ricorrente chiedeva all' la CP_2 restituzione della contribuzione versata.
L' rifiutava la richiesta e la ricorrente adiva l'intestato Tribunale. CP_2
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda della CP_2 ricorrente.
In particolare, poneva in evidenza la decadenza quinquennale ex art. 8 D.P.R. n. 818 del 1957
e la prescrizione quinquennale.
Contestava solo genericamente il quantum della prestazione richiesta dalla ricorrente.
La controversia, senza necessità di attività istruttoria, viene decisa in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve darsi atto della regolare proposizione prima dell'istanza amministrativa e successivamente del relativo ricorso amministrativo, con conseguente rigetto dell'eccezione di improponibilità/inammissibilità del ricorso sollevata dall' . CP_2
Nel merito, va evidenziato che è diritto del datore di lavoro ripetere le somme illegittimamente versate a titolo di contributi assicurativi.
Nel caso in esame è emerso che parte ricorrente ha versato contributi relativi alla posizione di lavoratore dipendente del sig. ; posizione poi annullata dall' a seguito Persona_1 CP_2 di accesso ispettivo.
Infondata è l'eccezione sollevata dall' di decadenza ex art. 8 D.P.R. n. 818 del 1957, CP_2 giacchè “La disposizione contenuta nell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative
i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni) ha carattere eccezionale e presuppone, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con
l' nonché di un rapporto di lavoro assicurabile.” (Cassazione civile sez. lav., CP_2
07/01/2009, n.64).
Nel caso in esame, è pacifico che l' abbia annullato il rapporto di lavoro, con CP_2 conseguente inapplicabilità della disposizione richiamata. Anche con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione, deve evidenziarsi che essa risulta infondata, atteso che trova applicazione il regime ordinario e che, in ogni caso, risulta che i versamenti contributivi siano stati effettuati nel quinquennio precedente la proposizione dell'istanza amministrativa (cfr. F24 depositati in atti).
Con riferimento al quantum, deve evidenziarsi che parte resistente non ha contestato le CP_2 somme pretese in restituzione, essendosi limitata ad un generico “Nel merito si deduce
l'infondatezza della richiesta restitutoria sia nell'an che nel quantum”.
Pertanto, possono ritenersi corrette le somme richieste dalla parte ricorrente (corrispondenti, in ogni caso, alla somma dei contributi versati per come risultante dalle ricevute depositate), pari ad € 4.696,77.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 4.696,77, CP_2 oltre accessori di legge.
2. Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_2 in € 1.800,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Castrovillari, 22-10-2025
Il Giudice
Dott. RD VA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. RD VA ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2826/2023
TRA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ES CA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, cf con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
MA CA, ER TO, EL LI e UE AN ed elettivamente domiciliato in castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.7.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla restituzione da parte dell' della somma di € 4.696,77 quali contributi versati per CP_1 il lavoratore per il quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro, il Giudice del Lavoro, accolga la domanda di rimborso, condannando l'Ente previdenziale al relativo pagamento.
Con ogni effetto ed onere, compresa la condanna a spese processuali e competenze difensive, tutte da distrarre in favore del procuratore che totalmente le ha anticipate”
In particolare, parte ricorrente evidenziava che a seguito di accertamento ispettivo del
28.6.2022 presso l'Azienda agricola di titolarità della stessa, l' notificava verbale del CP_2
12.9.2022, con il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro dell'unico dipendente
(figlio della ricorrente) da luglio 2017 al momento dell'accertamento. Persona_1 A seguito di tale disconoscimento, in data 17.3.2023 la ricorrente chiedeva all' la CP_2 restituzione della contribuzione versata.
L' rifiutava la richiesta e la ricorrente adiva l'intestato Tribunale. CP_2
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda della CP_2 ricorrente.
In particolare, poneva in evidenza la decadenza quinquennale ex art. 8 D.P.R. n. 818 del 1957
e la prescrizione quinquennale.
Contestava solo genericamente il quantum della prestazione richiesta dalla ricorrente.
La controversia, senza necessità di attività istruttoria, viene decisa in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve darsi atto della regolare proposizione prima dell'istanza amministrativa e successivamente del relativo ricorso amministrativo, con conseguente rigetto dell'eccezione di improponibilità/inammissibilità del ricorso sollevata dall' . CP_2
Nel merito, va evidenziato che è diritto del datore di lavoro ripetere le somme illegittimamente versate a titolo di contributi assicurativi.
Nel caso in esame è emerso che parte ricorrente ha versato contributi relativi alla posizione di lavoratore dipendente del sig. ; posizione poi annullata dall' a seguito Persona_1 CP_2 di accesso ispettivo.
Infondata è l'eccezione sollevata dall' di decadenza ex art. 8 D.P.R. n. 818 del 1957, CP_2 giacchè “La disposizione contenuta nell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative
i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni) ha carattere eccezionale e presuppone, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con
l' nonché di un rapporto di lavoro assicurabile.” (Cassazione civile sez. lav., CP_2
07/01/2009, n.64).
Nel caso in esame, è pacifico che l' abbia annullato il rapporto di lavoro, con CP_2 conseguente inapplicabilità della disposizione richiamata. Anche con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione, deve evidenziarsi che essa risulta infondata, atteso che trova applicazione il regime ordinario e che, in ogni caso, risulta che i versamenti contributivi siano stati effettuati nel quinquennio precedente la proposizione dell'istanza amministrativa (cfr. F24 depositati in atti).
Con riferimento al quantum, deve evidenziarsi che parte resistente non ha contestato le CP_2 somme pretese in restituzione, essendosi limitata ad un generico “Nel merito si deduce
l'infondatezza della richiesta restitutoria sia nell'an che nel quantum”.
Pertanto, possono ritenersi corrette le somme richieste dalla parte ricorrente (corrispondenti, in ogni caso, alla somma dei contributi versati per come risultante dalle ricevute depositate), pari ad € 4.696,77.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 4.696,77, CP_2 oltre accessori di legge.
2. Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_2 in € 1.800,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Castrovillari, 22-10-2025
Il Giudice
Dott. RD VA